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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13840/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione 1.La Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale della stessa sede che aveva riconosciuto, in sede di rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art.7 comma 15 bis C.d.S. per avere svolto l'attività non autorizzata di parcheggiatore.

2. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato denunciando vizio di motivazione, quanto alla prova della responsabilità penale e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto privo di confronto con la decisione impugnata.

Il giudice di appello ha fatto riferimento ai contenuti degli atti irripetibili presenti in atti e all'esame degli agenti operanti per affermare che da tali fonti di prova si evinceva chiaramente che l'imputato era stato visto indicare inequivocabilmente agli automobilisti in transito, la presenza di posti liberi all'interno di un posteggio, dove lasciare l'autovettura.

L'imputato era già tato denunciato per l'attività di parcheggiatore senza autorizzazione e non rilevava per la sussistenza del reato il mancato sequestro di denaro quale provento dell'attività illecita.

4. A fronte di tali motivazioni, il ricorrente si limita a reiterare le doglianze già proposte in appello, rilevando l'assenza radicale di motivazione nella decisione impugnata, che invece ha correttamente valutato e disatteso le deduzioni difensive che, in quanto meramente ripetitive a fronte di una doppia conforme, non possono essere considerate come una critica argomentata rispetto a quanto affermato nel giudizio di merito.

Il ricorso è del tutto privo dei requisiti di cui all'art. 581 cod.proc.pen., comma 1, lett. d), che impone l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

In difetto di tali condizioni, i motivi sono soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710 - 01).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 1 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione 1.La Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale della stessa sede che aveva riconosciuto, in sede di rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art.7 comma 15 bis C.d.S. per avere svolto l'attività non autorizzata di parcheggiatore. 2. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato denunciando vizio di motivazione, quanto alla prova della responsabilità penale e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto privo di confronto con la decisione impugnata. Il giudice di appello ha fatto riferimento ai contenuti degli atti irripetibili presenti in atti e all'esame degli agenti operanti per affermare che da tali fonti di prova si evinceva chiaramente che l'imputato era stato visto indicare inequivocabilmente agli automobilisti in transito, la presenza di posti liberi all'interno di un posteggio, dove lasciare l'autovettura. L'imputato era già tato denunciato per l'attività di parcheggiatore senza autorizzazione e non rilevava per la sussistenza del reato il mancato sequestro di denaro quale provento dell'attività illecita. 4. A fronte di tali motivazioni, il ricorrente si limita a reiterare le doglianze già proposte in appello, rilevando l'assenza radicale di motivazione nella decisione impugnata, che invece ha correttamente valutato e disatteso le deduzioni difensive che, in quanto meramente ripetitive a fronte di una doppia conforme, non possono essere considerate come una critica argomentata rispetto a quanto affermato nel giudizio di merito. Il ricorso è del tutto privo dei requisiti di cui all'art. 581 cod.proc.pen., comma 1, lett. d), che impone l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. In difetto di tali condizioni, i motivi sono soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710 - 01). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 1 P.Q.M
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