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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25459/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma il 3 novembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Roma il 25 ottobre 2016 all'esito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia Il ricorrente si affida ad un unii i: motivo; con il quale deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazionti di responsabilità dell'imputato.

Il ricorso è manifestamente infondato poiché estremamente vago, privo della necessaria analisi critica delle iirgomentazioni poste alla base della decisione impugnata e della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso.

Il ricorrente s. iimita peraltro a reiterare un motivo già dedotto in appello, cui la Corte territoriale ha fornito sufficiente, non illogica né incongrua motivazione (ultima pagina della sentenza impugnata).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa iella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima (ontorme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eliro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l'8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma il 3 novembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Roma il 25 ottobre 2016 all'esito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia Il ricorrente si affida ad un unii i: motivo; con il quale deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazionti di responsabilità dell'imputato. Il ricorso è manifestamente infondato poiché estremamente vago, privo della necessaria analisi critica delle iirgomentazioni poste alla base della decisione impugnata e della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso. Il ricorrente s. iimita peraltro a reiterare un motivo già dedotto in appello, cui la Corte territoriale ha fornito sufficiente, non illogica né incongrua motivazione (ultima pagina della sentenza impugnata). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa iella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima (ontorme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eliro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'8
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