CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 aprile 2022
Cassazione n. 44197/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]:CA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 26 aprile 2022, la Corte di appello di Roma rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto pronunciato dal Tribunale di Roma, che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per la durata di anni 2 con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. 1.1 Avverso tale decreto ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che mancassero i presupposti applicativi della misura in quanto la Corte territoriale aveva giustificato la correttezza dell'applicazione della misura facendo riferimento al reato commesso in un arco temporale molto ristretto del 2018 ed a ipotetici guadagni scaturenti dagli illeciti inerenti sostanze stupefacenti ed a ipotetici contatti con soggetti di elevata caratura criminale; pertanto, per stessa ammissione del Collegio, la pericolosità risultava fondata su 4 episodi commessi in meno di un mese, e ciò contrariamente al decisum del giudice delle leggi, secondo cui l'avverbio "abitualmente" deve essere letto nel senso di richiedere una realizzazione di attività delittuosa non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto; era poi errata l'affermazione secondo cui era irrilevante che [OSCURATO:PERSONA] non avesse compiuto reati dal 2002 fino al 2018 perché risultava ristretto in carcere, posto che l'inizio della pena detentiva era del 2011; era carente anche il requisito dei proventi di di attività delittuose. 1.2 ti difensore eccepisce che la Corte di appello aveva violato il disposto di cui all'art. 5 commi 1 e 2 D.Lg.s 159/2011 anche con riferimento al principio della correlazione tra l'accusa e la decisione in quanto, a fronte dalla richiesta del Procuratore generale di accoglimento dell'appello, con esclusione dell'obbligo di soggiorno, la Corte di appello aveva confermato l'aggravante non più rivendicata dalla pubblica accusa. 1.3 Il difensore lamenta il difetto di correlazione tra la c:ontestazione e la decisione, posto che nel decreto applicativo la misura di prevenzione era stata fondata su un dato diverso da quello contestato, e cioè il presunto legame, mai scisso, di [OSCURATO:PERSONA] con la criminalità organizzata; punto che tra l'altro contraddiceva la proposta, nella quale si leggeva che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato costretto a fuggire da Napoli, il chè avrebbe dimostrato una scissione con la criminalità partenopea. 1.3 Il difensore ribadisce la richiesta di sollevare eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 1 lett. b) del D.Lgs. 159/2011, richiamato dall'art. 4 lett. c) rispetto alla cosidetta tassatività processuale, ossia alla nozione di "elementi di fatto" prevista dalla norma richiamata; la stessa infatti dispone che i requisiti per l'inserimento di un soggetto in una delle categorie dalle stessa indicata deve id\f\A essere provata sulla base di tali elementi, senza nulla specificare; l'organo proponente non aveva tenuto conto del precedente esito di proscioglimento e aveva, al contrario, valorizzato indizi e meri sospetti; su questo aspetto, prosegue il difensore, non si era introdotta una questione nuova, ma si era raccolta una sollecitazione proveniente dallo stesso Giudice delle Leggi, che implicitamente sembrava avere invitato gli interessati a sollevare questione di legittimità costituzionale in proposito; si consentiva al giudice di valutare autonomamente, sulla base di atti spesso già valutati da altri magistrati, gli elementi da cui ritenere che i soggetti abbiano commesso attività delittuose, la cui commissione deve essere accertata in sede giurisdizionale, con le regole di un giusto processo. Il difensore osserva che la Corte distrettuale aveva ritenuto di non sollevare la questione perché inconferente rispetto al caso in esame, giacché il giudizio di pericolosità sarebbe stato fondato sulla scorta di reati accertati con sentenza penale, ma tale tesi era solo parzialmente vera in quanto il rneso fatto criminoso poso a base del giudizio di pericolosità era stato accertato con sentenza non definitiva, ma gli altri requisiti inerenti il provento dei reati e l'abitualità erano stati ritenuti sussistenti sulla scorta del mero sospetto e/o comunque del titolo del reato. 1.4 II difensore rileva che era stata rimarcata l'illegittimità delle imposizioni in quanto sarebbero state necessarie pregnanti motivazioni relativamente ad ogni obbligo imposto, ma la Corte di appello aveva motivato le giustificazioni addotte a sostegno di ogni obbligo con mere clausole di stile. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, «il giudizio di pericolosità espresso in sede di prevenzione va scisso - nelle sue componenti logiche - in una prima fase di tipo "constatativo" rapportata alla importazione di dati cognitivi idonei a rappresentare l'avvenuta condotta contraria alle ordinarie regole di convivenza tenuta - in passato - dal soggetto proposto (tra cui, ovviamente, ben possono rientrare i pregiudizi penali derivanti dall'accertamento di fatti costituenti reato) cui si unisce una seconda fase di tipo essenzialmente prognostico, per sua natura alimentata dai risultati della prima, tesa a qualificare come "probabile" il ripetersi di condotte antisociali, inquadrate nelle categorie criminologiche di riferimento previste dalla legge»; con particolare riferimento alla "fase constatativa" e, dunque, ricostruttiva del giudizio di pericolosità, essa «si alimenta in primis dall'apprezzamento di "fatti" storicamente apprezzabili e costituenti a loro volta "indicatori" della possibilità di iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge», posto che il soggetto coinvolto nel procedimento di prevenzione e destinatario del giudizio di pericolosità «non viene ritenuto "colpevole" o "non colpevole" in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto "pericoloso" o "non pericoloso" in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza) elevato ad "indice rivelatore" della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico e ciò in rapporto all'esistenza di precise disposizioni di legge che "qualificano" le diverse categorie di pericolosità (attualmente il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1 e art. 4)» (Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Mondini, Rv. 260103 - 4). Ciò premesso, si deve rilevare che le doglianze relative alla consistenza indiziaria ed alla valutazione dell'attualità della pericolosità sono inammissibili, poiché, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; . vedi anche Sez.2, Sentenza n. 20968 del 06/07/2020, PG/Noviello, Rv. 279435-01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590). Nel caso di specie il vizio radicale di motivazione in realtà non si rinviene. Il decreto impugnato è corredato di motivazione adeguata e logicamente coerente, nel quadro di un ragionamento unitario, articolato in argomentazioni saldamente connesse sulla base di concetti razionalmente ordinati ed espressi; in particolare, la Corte di appello ha ritenuto che i fatti commessi tra giugno e luglio 2018 (relativi a cessione di sostante stupefacenti, per i quali il ricorrente ha riportato condanna in primo grado) fossero indice di una serialità del comportamento idonei a fondare il giudizio di pericolosità; la Corte di appello ha anche citato il procedimento pendente per fatto analogo accertato in data 16 settembre 2019, su cui non vi è nessuna censura in ricorso, evidenziando come, non risultando un reddito legittimo per l'anno 2018), si dovesse presumere che il ricorrente si fosse procurato fonti di guadagno tramite i reati commessi; vi è poi motivazione anche sulla specificità prescrizioni imposte al ricorrente (pag.7 e seguenti), su cui, anche in questo caso, vengono poste inammissibili censure relative alla motivazione del decreto. 1.2 Quanto alla eccezione di illegittimità costituzionale, è noto che la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità della sola previsione di cui alla lett. a), relativa ai soggetti "che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi", ha rigettato invece la questione sollevata in relazione alla lett. b), concernente "coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; pertanto, la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 comma 1 lett. c) nella parte in cui dispone che le misure di prevenzione si applicano ai soggetti indicati nell'art. 1 comma 1 lett. b) riguarda una questione già sottoposta all'attenzione della Consulta, posto che si sta chiedendo in realtà di esaminare nuovamente la costituzionalità dell'ultima delle citate norme. 2. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorre