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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 08554/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31526/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di TRENTO, sezione distaccata di BOLZANO, n. 103/2018 depositata il 18/08/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] coniugata Mayr hanno proposto ricorso articolato in tre motivi avverso lasentenza della Corte d’appello di Tre nto, sezione distaccata di Bolzano, n. 103/2018, pubblicata il 18 agosto 2018.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporisex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.

Le parti hanno depositato memorie.

2. La Corte d’appello di Trento – Bolzano ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza resa in data 18 aprile 2016 dal Tribunale di Bolzano.

Il giudizio iniziò con citazione del 18 settembre 2013, allorché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] domandarono di accertare la lesione della loro quota di legittimari con riguardo alla successione della figliaMartina Mayr, morta il 28 maggio 2013, la quale aveva istituito quale erede universale la convenuta [OSCURATO:PERSONA] con testamento pubblico del 27 marzo 2013, pretermettendo del tutto i genitori.

Il Tribunale rigettò la domanda in quanto gli attori non avevano né rappresentato sufficientemente la massa ereditaria (donatum e relictum), né quantificato approssimativamente la stessa, onde consentire l’accertamento della “eventuale lesione di legittima tramite le donazioni all’erede universale”.

Secondo il primo giudice, gli attori avevanomenzionato in modo impreciso l’immobile in Longostagno al Renon, anch’esso attribuito all’erede, che era stato donato dal padre alla de cuius nel 2004 e che si trovava nelle adiacenze del ristorante gestito dalla famiglia.

Del pari, evidenziò il Tribunale, in domanda non erano menzionati i legati disposti da [OSCURATO:PERSONA] né la loro consistenza, e neppure erano imputati le donazioni ricevute in vita e i gioielli legati alla madre.

3. La Corte d’appello di Trento – Bolzano ha ribadito che gli attori non avevano assolto all’onere di allegare i “punti essenziali” del patrimonio ereditario, pur essendo pacifico che tutto il patrimonio ereditario fosse stato attribuito per testamento a [OSCURATO:PERSONA].

Sarebbero mancati: una specifica descrizione dell’immobile di Longostagno al Renon, già donato dal padre alla figlia Martina; indicazioni in relazione ai risparmi ed ai contanti della de cuius; dettagli sul legato attribuito a [OSCURATO:PERSONA] (e da questo rinunciato), sul legato dei gioielli attribuiti alla madre [OSCURATO:PERSONA], da imputare ai sensi dell’art. 564, comma 2, c.c., e sugli ulteriori undici legati di oggetti d’arte, gioielli, libri; indicazioni sull’azienda “vacanze al maso”, che in testamento si diceva ceduta “gratuitamente” ai genitori; chiarimenti sugli investimenti nel Penzloph del padre elencati nel testamento.

Secondo i giudici di secondo grado, neppure gli appellanti avevano perciò ragione di lamentare il rigetto delle loro istanze istruttorie presentate dai coniugi Mayr sarebbe stata corretta, inquanto l'assunzione di mezzi di prova presuppone in ogni caso una corretta allegazione delle circostanze oggetto di lite.

4. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 538 c.c. e degli artt. 553, 554 e 556 c.c. , per avere la Corte d’appello di Trento – Bolzano ritenuto che gli attori non avessero sufficientemente determinato la massa ereditaria fittizia ex art. 556 c.c. e la lesione della quota di riserva a loro spettante.

Si afferma in censura che non è imposto dalle norme citate alcun obbligo o alcun onere in capo al soggetto che agisce in riduzionedi attribuire valori concreti ai singoli beni facenti parte della massa fittizia, trattandosi, nella specie, di eredi totalmente pretermessi.

Viene evidenziato in ricorso che i coniugi Mayr avevano provveduto a depositare il testamento pubblico della loro figlia e la dichiarazione di successione, nonché tentato di predisporre un inventario dei beni relitti, senza ricevere tuttavia collaborazione da [OSCURATO:PERSONA].

I ricorrenti precisanodi aver altresì contestato gli asseriti investimenti fatti dalla figlia per lavori compiuti sul maso, come anche la configurabilità di un’impresa familiare.

Dalla dichiarazione di successione allegata agli atti di causa sarebbe stato agevole ricostruire il patrimonio ereditario, del quale l'immobile costituiva certamente il bene con il maggior valore.

La lesione della quota di riserva degli ascendenti, pari ad un terzo del patrimonio (art. 538 c.c.) era evidente, essendo stati i ricorrenti totalmente pretermessi nel testamento, ad eccezione del modesto legato lasciato dalla de cuiusalla madre [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto “glialtri miei gioielli, che non sono espressamente oggetto dei legati, con la sola eccezione del singolo gioiello che la mia amica [OSCURATO:PERSONA] può scegliere sulla base del seguente legato”.

Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.

“in connessione” con gli artt. 63, 112, 191 e 210 c.p.c., per la mancata considerazione delle istanze istruttorie proposte.

Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., per avere la sentenza impugnata statuito che la quantificazione approssimativa dei benicostituenti il relictum sarebbe inammissibile, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 556 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, in quanto la quantificazione approssimativa non sarebbe da ritenersi sufficiente per consentire una determinazione della massa ereditariafittizia.

5. Sono infondate le eccezioni di inammissibilità avanzate dalla controricorrente con riguardo ai requisiti imposti dall'articolo 366, comma 1, nn. 3) e 6), c.p.c., in quanto il ricorso per cassazione contiene una sufficiente esposizione dei fatti di causa, dalla quale risultano le posizioni processuali delle parti, nonché gli argomenti dei giudici dei singoli gradi, e le censure recano una adeguata indicazione dei documenti sui quali poggiano le censure.

6. Il primo motivo di ricorso è fondato e l’accoglimento dello stesso comporta l’assorbimento del secondo e del terzo motivo, i quali, in conseguenza della cassazione della sentenza impugnata per il motivo accolto, rimangono privi di immediata rilevanza decisoria, deducendo questioni che andranno riesaminate in sede di rinvio alla luce del principio enunciato con riguardo alla prima censura. 6.1 La Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, ha deciso la questione di diritto in modo difforme dal più recente, ma ormai consolidato, orientamento interpretativo di legittimità.

6.1.1. Il principio secondo cui il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, e in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, non può essere applicato qualora il de cuius, come nella specie, senza aver fatto in vita donazioni, abbia disposto con testamento a titolo universale dell'intero asse ereditario ed abbia totalmente pretermesso gli ascendenti dalla quota loro riservata a norma dell’art. 538 c.c., essendo evidente la sussistenza della lesione lamentata sia nell’an che nel quantum.

Avendo gli attori indicato gli elementi patrimoniali che contribuivano a determinare la massa ereditaria, nonché, di conseguenza, la quota di legittima integralmente violata, non poteva reputarsi ulteriormente necessaria, come invece ritenuto dai giudici del merito, l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente quota di legittima violata.

L'omessa allegazione nella citazione introduttiva di beni inclusi nel relictum, o di donazioni o legati disposti dal de cuius, anche in vista dell'imputazione ex se, ove la loro esistenza emerga dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione né ne impone il rigetto, come invece ritenuto nella sentenza impugnata, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova (si vedano Cass. Sez. 2, 02/09/2020, n. 18199; Cass. Sez. 2, 31/07/2020, n. 16535; Cass. Sez. 6 - 2, 03/03/2017, n. 5458).

7. Va dunque accolto il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vanno dichiarati assorbiti il secondo ed il terzo motivo, va cassata la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e la causa deve essere rimessa alla Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano,in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31526/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di TRENTO, sezione distaccata di BOLZANO, n. 103/2018 depositata il 18/08/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] coniugata Mayr hanno proposto ricorso articolato in tre motivi avverso lasentenza della Corte d’appello di Tre nto, sezione distaccata di Bolzano, n. 103/2018, pubblicata il 18 agosto 2018. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporisex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. Le parti hanno depositato memorie. 2. La Corte d’appello di Trento – Bolzano ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza resa in data 18 aprile 2016 dal Tribunale di Bolzano. Il giudizio iniziò con citazione del 18 settembre 2013, allorché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] domandarono di accertare la lesione della loro quota di legittimari con riguardo alla successione della figliaMartina Mayr, morta il 28 maggio 2013, la quale aveva istituito quale erede universale la convenuta [OSCURATO:PERSONA] con testamento pubblico del 27 marzo 2013, pretermettendo del tutto i genitori. Il Tribunale rigettò la domanda in quanto gli attori non avevano né rappresentato sufficientemente la massa ereditaria (donatum e relictum), né quantificato approssimativamente la stessa, onde consentire l’accertamento della “eventuale lesione di legittima tramite le donazioni all’erede universale”. Secondo il primo giudice, gli attori avevanomenzionato in modo impreciso l’immobile in Longostagno al Renon, anch’esso attribuito all’erede, che era stato donato dal padre alla de cuius nel 2004 e che si trovava nelle adiacenze del ristorante gestito dalla famiglia. Del pari, evidenziò il Tribunale, in domanda non erano menzionati i legati disposti da [OSCURATO:PERSONA] né la loro consistenza, e neppure erano imputati le donazioni ricevute in vita e i gioielli legati alla madre. 3. La Corte d’appello di Trento – Bolzano ha ribadito che gli attori non avevano assolto all’onere di allegare i “punti essenziali” del patrimonio ereditario, pur essendo pacifico che tutto il patrimonio ereditario fosse stato attribuito per testamento a [OSCURATO:PERSONA]. Sarebbero mancati: una specifica descrizione dell’immobile di Longostagno al Renon, già donato dal padre alla figlia Martina; indicazioni in relazione ai risparmi ed ai contanti della de cuius; dettagli sul legato attribuito a [OSCURATO:PERSONA] (e da questo rinunciato), sul legato dei gioielli attribuiti alla madre [OSCURATO:PERSONA], da imputare ai sensi dell’art. 564, comma 2, c.c., e sugli ulteriori undici legati di oggetti d’arte, gioielli, libri; indicazioni sull’azienda “vacanze al maso”, che in testamento si diceva ceduta “gratuitamente” ai genitori; chiarimenti sugli investimenti nel Penzloph del padre elencati nel testamento. Secondo i giudici di secondo grado, neppure gli appellanti avevano perciò ragione di lamentare il rigetto delle loro istanze istruttorie presentate dai coniugi Mayr sarebbe stata corretta, inquanto l'assunzione di mezzi di prova presuppone in ogni caso una corretta allegazione delle circostanze oggetto di lite. 4. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 538 c.c. e degli artt. 553, 554 e 556 c.c. , per avere la Corte d’appello di Trento – Bolzano ritenuto che gli attori non avessero sufficientemente determinato la massa ereditaria fittizia ex art. 556 c.c. e la lesione della quota di riserva a loro spettante. Si afferma in censura che non è imposto dalle norme citate alcun obbligo o alcun onere in capo al soggetto che agisce in riduzionedi attribuire valori concreti ai singoli beni facenti parte della massa fittizia, trattandosi, nella specie, di eredi totalmente pretermessi. Viene evidenziato in ricorso che i coniugi Mayr avevano provveduto a depositare il testamento pubblico della loro figlia e la dichiarazione di successione, nonché tentato di predisporre un inventario dei beni relitti, senza ricevere tuttavia collaborazione da [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti precisanodi aver altresì contestato gli asseriti investimenti fatti dalla figlia per lavori compiuti sul maso, come anche la configurabilità di un’impresa familiare. Dalla dichiarazione di successione allegata agli atti di causa sarebbe stato agevole ricostruire il patrimonio ereditario, del quale l'immobile costituiva certamente il bene con il maggior valore. La lesione della quota di riserva degli ascendenti, pari ad un terzo del patrimonio (art. 538 c.c.) era evidente, essendo stati i ricorrenti totalmente pretermessi nel testamento, ad eccezione del modesto legato lasciato dalla de cuiusalla madre [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto “glialtri miei gioielli, che non sono espressamente oggetto dei legati, con la sola eccezione del singolo gioiello che la mia amica [OSCURATO:PERSONA] può scegliere sulla base del seguente legato”. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. “in connessione” con gli artt. 63, 112, 191 e 210 c.p.c., per la mancata considerazione delle istanze istruttorie proposte. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., per avere la sentenza impugnata statuito che la quantificazione approssimativa dei benicostituenti il relictum sarebbe inammissibile, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 556 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, in quanto la quantificazione approssimativa non sarebbe da ritenersi sufficiente per consentire una determinazione della massa ereditariafittizia. 5. Sono infondate le eccezioni di inammissibilità avanzate dalla controricorrente con riguardo ai requisiti imposti dall'articolo 366, comma 1, nn. 3) e 6), c.p.c., in quanto il ricorso per cassazione contiene una sufficiente esposizione dei fatti di causa, dalla quale risultano le posizioni processuali delle parti, nonché gli argomenti dei giudici dei singoli gradi, e le censure recano una adeguata indicazione dei documenti sui quali poggiano le censure. 6. Il primo motivo di ricorso è fondato e l’accoglimento dello stesso comporta l’assorbimento del secondo e del terzo motivo, i quali, in conseguenza della cassazione della sentenza impugnata per il motivo accolto, rimangono privi di immediata rilevanza decisoria, deducendo questioni che andranno riesaminate in sede di rinvio alla luce del principio enunciato con riguardo alla prima censura. 6.1 La Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, ha deciso la questione di diritto in modo difforme dal più recente, ma ormai consolidato, orientamento interpretativo di legittimità. 6.1.1. Il principio secondo cui il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, e in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, non può essere applicato qualora il de cuius, come nella specie, senza aver fatto in vita donazioni, abbia disposto con testamento a titolo universale dell'intero asse ereditario ed abbia totalmente pretermesso gli ascendenti dalla quota loro riservata a norma dell’art. 538 c.c., essendo evidente la sussistenza della lesione lamentata sia nell’an che nel quantum. Avendo gli attori indicato gli elementi patrimoniali che contribuivano a determinare la massa ereditaria, nonché, di conseguenza, la quota di legittima integralmente violata, non poteva reputarsi ulteriormente necessaria, come invece ritenuto dai giudici del merito, l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente quota di legittima violata. L'omessa allegazione nella citazione introduttiva di beni inclusi nel relictum, o di donazioni o legati disposti dal de cuius, anche in vista dell'imputazione ex se, ove la loro esistenza emerga dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione né ne impone il rigetto, come invece ritenuto nella sentenza impugnata, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova (si vedano Cass. Sez. 2, 02/09/2020, n. 18199; Cass. Sez. 2, 31/07/2020, n. 16535; Cass. Sez. 6 - 2, 03/03/2017, n. 5458). 7. Va dunque accolto il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vanno dichiarati assorbiti il secondo ed il terzo motivo, va cassata la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e la causa deve essere rimessa alla Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano,in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzan
Sentenza Cassazione n. 08554/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris