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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36190/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 4 novembre 2021 dalla Corte di appello di Napoli, che ha riformato, riducendo l'entità della pena, la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto con strappo e di molestia, entrambi commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA], con la quale l'imputato, in passato, aveva intrattenuto una relazione sentimentale.

2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce la violazione della legge penale, l'inosservanza di norme processuali e il vizio di motivazione.

Sostiene che la sentenza dì primo grado mancherebbe della pagina n. 2, che sarebbe quella relativa alla valutazione della prova del reato di furto e della testimonianza della persona offesa.

La sentenza di primo grado, conseguentemente, risulterebbe priva di motivazione in ordine a tali punti. 2.2 Con un secondo motivo, deduce la violazione di legge, in relazione all'art. 597 cod. proc. pen.

Rappresenta che il giudice dì primo grado, nel determinare la pena per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., era partito da una pena base pari ad anni tre di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, non avvedendosi che il reato era stato consumato nel 2016, prima dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, che aveva inasprito il trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie in questione, aumentandone i limiti edittali.

La Corte di appello, nel correggere l'errore, rideterminava la pena base partendo da un anno e sei mesi di reclusione ed euro 450,00 di multa, ma non rispettava la medesima proporzione adottata dal giudice di primo grado, che era partito, sì, da una pena più alta, ma che, nell'ambito di quella che lui riteneva essere la cornice edittale, rappresentava il minimo della pena.

Il giudice di secondo grado, non partendo dal minimo edittale, costituito da un anno di reclusione ed euro 309,00 di multa, avrebbe violato il divieto di "reformatío in pejus" fissato dall'art. 597 cod. proc. pen. 2.3 Con un terzo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale, l'inosservanza di norme processuali e il vizio di motivazione, in relazione a entrambi i reati contestati.

Sostiene che la Corte di appello non avrebbe «validamente motivato» il rigetto della richiesta di assoluzione.

A tal fine, evidenzia alcune dichiarazioni della persona offesa, dalle quali, «al limite poteva configurarsi il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni». 2.4 Con un quarto motivo, deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 99 e 62-bis cod. pen.

Sostiene che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine all'applicazione della recidiva e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.3.

Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla presunta mancanza di una pagina della sentenza di primo grado e al conseguente vizio di motivazione del provvedimento, è inammissibile.

Dall'incontestata sintesi dei motivi di appello (per come riportata nella sentenza impugnata), oltre che dallo steso atto di impugnazione, invero, non risulta che il deducente abbia formulato doglianze in ordine al tema dedotto con il primo motivo di ricorso.

Di modo che la questione sottesa a tale motivo - avente a oggetto il vizio di motivazione - non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. 1.2.

Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso.

La Corte di appello ha rilevato che il giudice di primo grado aveva inflitto una pena "illegale", avendo fatto riferimento a una cornice edittale diversa e più grave rispetto a quella prevista dalla legge al momento della commissione del fatto.

Ha, conseguentemente, rideterminato la pena, facendo riferimento alla corretta cornice edittale e applicando una sanzione inferiore a quella inflitta in primo grado.

Alcuna violazione il divieto di "reformatio in pejus", vi è stata, avendo il giudice di secondo grado inflitto una pena inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado e non essendo egli tenuto a rispettare "la medesima proporzione" adottata dal giudice di primo grado.

Alcuna norma, invero, impone al giudice dell'impugnazione di rispettare tale proporzione e va osservato che questa Corte ha già affermato che un tale tipo di vincolo non gravi sul giudice di appello nel caso - che pare assimilabile a quello in esame - in cui occorre rideterminare la pena a seguito di dichiarazione di incostituzionalità della precedente cornice edittale.

Il giudice di appello - quale giudice di merito di secondo grado - in tali casi, non è vincolato a rimodulare la sanzione secondo la stessa proporzione adottata dal giudice di prime cure, rispetto ai minimi edittali detentivi e pecuniari previgenti, potendo egli determinarla discrezionalmente, con riferimento ai criteri di cui agli artt. 132 e ss. cod. pen., nell'ambito della più lieve cornice edittale tornata in vigore, con il solo limite - nell'ipotesi di appello proposto dal solo imputato - del divieto di "reformatio in peius", da intendersi nel senso di non poter irrogare una pena superiore nel quantum finale a quella irrogata dal primo giudice (Sez. 3, n. 23952 del 30.4.2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263849; Sez. 3, n. 33396 del 24.4.2015, Calvigloni, Rv. 264195).

1.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Con esso, invero, il ricorrente ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie del vizio di motivazione, dell'inosservanza di norme processuali e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).

Egli, in realtà, non deduce alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911).

Quanto alla questione relativa alla "derubricazione" del furto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, va rilevato che essa, oltre a essere palesemente infondata, non risulta - dall'incontestata sintesi dei motivi di appello e dallo steso atto di impugnazione - formulata in appello.

Essa, pertanto, riguardando anche profili di merito (in quanto basata anche sulla valorizzazione di alcune dichiarazioni della persona offesa), non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. 1.4.

Il quarto motivo di ricorso è inammissibile in entrambe le censure nelle quali si articola.

Il ricorrente, invero, si è limitato a lamentarsi della mancata disapplicazione della recidiva e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, affermando, genericamente, che il gìudice di appello non avrebbe affrontato le doglianze difensive e non avrebbe valutato "le dichiarazioni della persona offesa e le modalità incruente del fatto".

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 4 novembre 2021 dalla Corte di appello di Napoli, che ha riformato, riducendo l'entità della pena, la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto con strappo e di molestia, entrambi commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA], con la quale l'imputato, in passato, aveva intrattenuto una relazione sentimentale. 2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce la violazione della legge penale, l'inosservanza di norme processuali e il vizio di motivazione. Sostiene che la sentenza dì primo grado mancherebbe della pagina n. 2, che sarebbe quella relativa alla valutazione della prova del reato di furto e della testimonianza della persona offesa. La sentenza di primo grado, conseguentemente, risulterebbe priva di motivazione in ordine a tali punti. 2.2 Con un secondo motivo, deduce la violazione di legge, in relazione all'art. 597 cod. proc. pen. Rappresenta che il giudice dì primo grado, nel determinare la pena per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., era partito da una pena base pari ad anni tre di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, non avvedendosi che il reato era stato consumato nel 2016, prima dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, che aveva inasprito il trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie in questione, aumentandone i limiti edittali. La Corte di appello, nel correggere l'errore, rideterminava la pena base partendo da un anno e sei mesi di reclusione ed euro 450,00 di multa, ma non rispettava la medesima proporzione adottata dal giudice di primo grado, che era partito, sì, da una pena più alta, ma che, nell'ambito di quella che lui riteneva essere la cornice edittale, rappresentava il minimo della pena. Il giudice di secondo grado, non partendo dal minimo edittale, costituito da un anno di reclusione ed euro 309,00 di multa, avrebbe violato il divieto di "reformatío in pejus" fissato dall'art. 597 cod. proc. pen. 2.3 Con un terzo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale, l'inosservanza di norme processuali e il vizio di motivazione, in relazione a entrambi i reati contestati. Sostiene che la Corte di appello non avrebbe «validamente motivato» il rigetto della richiesta di assoluzione. A tal fine, evidenzia alcune dichiarazioni della persona offesa, dalle quali, «al limite poteva configurarsi il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni». 2.4 Con un quarto motivo, deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 99 e 62-bis cod. pen. Sostiene che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine all'applicazione della recidiva e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla presunta mancanza di una pagina della sentenza di primo grado e al conseguente vizio di motivazione del provvedimento, è inammissibile. Dall'incontestata sintesi dei motivi di appello (per come riportata nella sentenza impugnata), oltre che dallo steso atto di impugnazione, invero, non risulta che il deducente abbia formulato doglianze in ordine al tema dedotto con il primo motivo di ricorso. Di modo che la questione sottesa a tale motivo - avente a oggetto il vizio di motivazione - non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. 1.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. La Corte di appello ha rilevato che il giudice di primo grado aveva inflitto una pena "illegale", avendo fatto riferimento a una cornice edittale diversa e più grave rispetto a quella prevista dalla legge al momento della commissione del fatto. Ha, conseguentemente, rideterminato la pena, facendo riferimento alla corretta cornice edittale e applicando una sanzione inferiore a quella inflitta in primo grado. Alcuna violazione il divieto di "reformatio in pejus", vi è stata, avendo il giudice di secondo grado inflitto una pena inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado e non essendo egli tenuto a rispettare "la medesima proporzione" adottata dal giudice di primo grado. Alcuna norma, invero, impone al giudice dell'impugnazione di rispettare tale proporzione e va osservato che questa Corte ha già affermato che un tale tipo di vincolo non gravi sul giudice di appello nel caso - che pare assimilabile a quello in esame - in cui occorre rideterminare la pena a seguito di dichiarazione di incostituzionalità della precedente cornice edittale. Il giudice di appello - quale giudice di merito di secondo grado - in tali casi, non è vincolato a rimodulare la sanzione secondo la stessa proporzione adottata dal giudice di prime cure, rispetto ai minimi edittali detentivi e pecuniari previgenti, potendo egli determinarla discrezionalmente, con riferimento ai criteri di cui agli artt. 132 e ss. cod. pen., nell'ambito della più lieve cornice edittale tornata in vigore, con il solo limite - nell'ipotesi di appello proposto dal solo imputato - del divieto di "reformatio in peius", da intendersi nel senso di non poter irrogare una pena superiore nel quantum finale a quella irrogata dal primo giudice (Sez. 3, n. 23952 del 30.4.2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263849; Sez. 3, n. 33396 del 24.4.2015, Calvigloni, Rv. 264195). 1.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Con esso, invero, il ricorrente ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie del vizio di motivazione, dell'inosservanza di norme processuali e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Egli, in realtà, non deduce alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911). Quanto alla questione relativa alla "derubricazione" del furto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, va rilevato che essa, oltre a essere palesemente infondata, non risulta - dall'incontestata sintesi dei motivi di appello e dallo steso atto di impugnazione - formulata in appello. Essa, pertanto, riguardando anche profili di merito (in quanto basata anche sulla valorizzazione di alcune dichiarazioni della persona offesa), non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. 1.4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile in entrambe le censure nelle quali si articola. Il ricorrente, invero, si è limitato a lamentarsi della mancata disapplicazione della recidiva e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, affermando, genericamente, che il gìudice di appello non avrebbe affrontato le doglianze difensive e non avrebbe valutato "le dichiarazioni della persona offesa e le modalità incruente del fatto". 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process
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