CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 21243/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IB. SORVEGLIANZA di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. [OSCURATO:PERSONA] che le censure articolate da [OSCURATO:PERSONA] nell’unico motivo non superanoil vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentitiapprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche o denunziano vizio dimotivazione, risultano manifestamente infondate o generiche.Il Tribunale di sorveglianza ha revocato l’ordinanza con cui aveva concesso a Mosconila misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali sul rilievo che i Carabinierinon avevano potuto eseguire la notifica perché [OSCURATO:PERSONA] non era stato rinvenuto nel domicilioeletto e si era allontanato dal territorio nazionale, dove tale misura doveva essere scontata,per vivere stabilmente in Svizzera, senza attivarsi in alcun modo per trasferirsi in un comuneitaliano.Le obiezioni opposte dal ricorrente - secondo cui nei giorni in cui era stata tentata lanotifica al domicilio eletto si trovava temporaneamente in Svizzera per ragioni di lavoro - nonsono idonee a superare la plausibilità e completezza dell’apparato giustificativo fondato sulledichiarazioni rese dal fratello, il quale, senza fare cenno all’intenzione dell’odierno ricorrentedi rientrare in Italia in epoca ravvicinata, si era limitato a riferire di avere appreso dalcongiunto che si sarebbe attivato con l’UEPE per cambiare domicilio in un comune italiano.Di tale iniziativa di [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, in atti non vi è traccia sicché non può escludersi la suanatura di espediente dilatorio.2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente