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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2025

Cassazione n. 08809/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110 e 612, comma 2, cod. pen. (capo b), riducendo e rideterminando la pena inflittagli (fatto commesso in Castagnito 1'11 luglio 2018); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che eccepisce la mancanza di condizione di procedibilità del reato contestato, è generico e manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale spiegato come il delitto di minaccia fosse aggravato ai sensi del combinato disposto degli artt. 612, comma 2, e 339, comma 1, cod. pen., per essere stato il fatto commesso da più persone riunite, tanto comportandone la procedibilità d'ufficio ex art. 612, comma 3, cod. proc. pen. (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il...Pr_esifi(s,ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110 e 612, comma 2, cod. pen. (capo b), riducendo e rideterminando la pena inflittagli (fatto commesso in Castagnito 1'11 luglio 2018); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che eccepisce la mancanza di condizione di procedibilità del reato contestato, è generico e manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale spiegato come il delitto di minaccia fosse aggravato ai sensi del combinato disposto degli artt. 612, comma 2, e 339, comma 1, cod. pen., per essere stato il fatto commesso da più persone riunite, tanto comportandone la procedibilità d'ufficio ex art. 612, comma 3, cod. proc. pen. (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il...Pr_esifi(s,ente