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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06972/2022

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la seguente SENTENZA sull'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del 27.4-[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della ordinanza limitatamente alla automatica applicazione della custodia in carcere per il caso di mancato reperimento del dispositivo di controllo a distanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 27.4-10.6.2021 il Tribunale di Palermo ha (sia pur parzialmente) accolto l'appello del PM contro il provvedimento del GIP che, in data 10.3.2021, aveva respinto la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] cui ha applicato la misura degli arresti domiciliari (con il c.d.

"braccialetto elettronico") avendo ravvisato a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di rapina e, sotto altro profilo, l'esistenza di esigenze cautelari di spessore tale da non essere altrimenti fronteggiabili;

2. ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla esistenza di gravi indizi di colpevolezza: richiama, infatti, la motivazione con cui il GIP aveva respinto la richiesta del PM ritenendo che la diretta visione delle immagini richiamate negli atti di indagine non offrisse elementi idonei ad integrare un quadro indiziario su cui fondare l'accoglimento della domanda cautelare; evidenzia, invece, il diverso avviso del Tribunale che, contrariamente a quanto aveva invece fatto il GIP, non ha visionato le immagini che erano state in realtà riprese dalla PG con un telefonino che aveva filmato lo schermo dell'impianto di sorveglianza della attività commerciale e che, perciò, non potevano essere "nitide" e, in ogni caso, avevano consentito, al più, di intuire lo svilupparsi di una lite ma non già la consumazione di una rapina tantomeno con l'uso di un coltello che non è possibile intravvedere nemmeno nel gesto tipico di colui che intenda utilizzarlo e che nemmeno è stato menzionato nella relazione di servizio della PG; 2.2 mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari: richiama le considerazioni spese dal Tribunale in ordine al pericolo di reiterazione segnalando che, contrariamente a quanto ivi argomentato, gli elementi acquisiti non hanno consentito di evidenziare né l'uso di alcuna arma né l'impossessamento o la sottrazione di nulla; 2.3 mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla scelta della misura cautelare applicata dal momento che i fatti, a tutto concedere, non giustificano l'applicazione di misure cautelari di alcun tipo ma, in particolare, di quella custodiale sia pure domiciliare. [OSCURATO:PERSONA] L'ordinanza merita di essere annullata sul profilo della automatica applicazione della misura della custodia cautelare in carcere senza previo accertamento della disponibilità del dispositivo di controllo a corredo della misura degli arresti domiciliari; il ricorso è, invece, per il resto inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede.

1. Il GIP del Tribunale di Sciacca aveva respinto la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che il PM aveva ritenuto gravemente indiziato del delitto di rapina "perché, per procurarsi un ingiusto profitto pari ad Euro 20,00 - denaro derivante da precedente vendita di sostanza stupefacente - con l'uso di un coltello minacciava la p.o. [OSCURATO:PERSONA] impossessandosi della somma di Euro 20,00 che la p.o. teneva con sé; il Ribera il 10.1.2021"; il GIP aveva in particolare evidenziato che il racconto della persona offesa non sarebbe stato confortato dal contenuto della documentazione medica acquisita in cui si era attestata la presenza di una ferita lacero contusa da "tagliente" a suo avviso diversa da quelle alla testa ed al volto riferite dal Wandhen e, per altro verso, non adeguatamente corroborato dalle immagini della telecamera di sorveglianza installata all'altezza del locale limitrofo al luogo della presunta rapina in quanto non sufficientemente chiare ed intellegibili.

Contro tale provvedimento aveva proposto appello il PM evidenziando l'errore in cui sarebbe incorso il GIP nella interpretazione del certificato medico in atti che, al contrario, avrebbe fornito piena conferma del racconto della persona offesa che, in ogni caso, aveva anche riconosciuto il proprio aggressore nelle foto mostrategli dagli operanti.

Il PM aveva aggiunto che la dinamica della aggressione di cui il Wandhen era stato vittima era stata confermata dalle immagini della telecamera di videosorveglianza di un vicino esercizio commerciale nonché dalla annotazione di servizio redatta dagli operanti intervenuti sul posto da cui risulta che la persona offesa si presentava sanguinante al volto ed alla testa.

La difesa, con il corredo di una memoria, aveva sollecitato la conferma della ordinanza del GIP e, sul piano cautelare, aveva fatto presente l'assenza di esigenze tali da imporre la adozione di un presidio personale trattandosi di persona stabilmente radicata in Italia dove ha la sua famiglia composta dalla compagna e dal figlio.

Il Tribunale ha ritenuto fondato l'appello del PM con motivazione che il collegio reputa non censurabile in questa sede in quanto non soltanto congrua ed articolata ma correttamente ancorata alle emergenze investigative cui ha fatto puntuale riferimento e, per altro verso, fondata su considerazioni corrette in diritto.

2. Non è in primo luogo inutile ribadire i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie alla luce del peculiare contenuto della pronuncia cautelare, in quanto fondata non già su prove, ma su indizi e che, per altro verso, mira all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (cfr., Sez.

U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

Il ricorso per Cassazione, con il quale si deduca la (in)sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 5, Sentenza n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884).

E' altresì pacifico che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, Sentenza n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 3, Sentenza n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 4, Sentenza n. 26992 del 29/05/2013, PM in proc.

Tiana, Rv. 255460; Sez.

F, Sentenza n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400).

3. Tanto premesso, rileva il collegio che il Tribunale ha correttamente evidenziato che già il racconto della persona offesa si presentava lineare e coerente, puntuale e dettagliato nel ripercorrere l'episodio avendo il Wandhen, senza esitazioneidentifi ca t o il proprio aggressore nelle foto che gli erano state mostrate dai militari operanti; che, inoltre, la ricostruzione da costui fornita aveva trovato conforto nelle immagini tratte dalla videocamera di sorveglianza installata all'altezza del locale limitrofo al luogo dei fatti e che aveva "nitidamente" ripreso le fasi della rapina.

Ha spiegato che lo stesso tenore del referto ("flc della reg. parietale sx da tagliente") era in realtà perfettamente coerente con le ferite al volto ed alla testa di cui aveva parlato la vittima non potendosi perciò, ad avviso del Tribunale, dubitare del fatto in sé e della sua materiale ascrivibilità all'odierno ricorrente ma, nemmeno, per quel che qui interessa, della strumentalità della aggressione a mano armata (e con la presenza di un complice rimasto ignoto) rispetto alla finalità predatoria avente ad oggetto la somma di 20,00 Euro sottratta al medesimo Wandhen. 4.1 Ebbene, il primo motivo del ricorso non si confronta adeguatamente con il provvedimento impugnato insistendo sulla scarsa intelligibilità delle immagini riprese dalla videocamera di sorveglianza ed a loro volta riprodotte con un telefonino dalla PG inquadrando lo schermo dell'impianto; la difesa, infatti, non considera da un lato che la ripresa era stata accompagnata da una relazione della PG illustrativa del suo contenuto e, dall'altro, e soprattutto, che il Tribunale ha in effetti richiamato le risultanze documentali rappresentate dal filmato solo come elemento di conforto alla ricostruzione offerta dalla persona offesa di per sé giudicata esaustiva e completa ma su cui il ricorso non si è minimamente soffermato. 4.2 D'altra parte, va anche ricordato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; questo Collegio, in particolare, condivide la tesi secondo cui "in tema di misure caute/ari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo con cui il termine indizi inteso viene utilizzato quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza.

Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 cod. proc. pen., comma 2, come si desume dall'art. 273 cod. proc. pen., comma ibis, che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)" (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi ed altri, Rv. 253511; conf., Sez. 6, Sentenza n. 7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053; Sez. 4, Sentenza n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928; Sez. 2, Sentenza n. 26764 del 15/03/2013, Ruga, Rv. 256731; Sez. 4, Sentenza n. 22345 del 15/05/2014, Francavilla, Rv. 261963; Sez. 4, Sentenza n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4 - , Sentenza n. 17247 del 14/03/2019, Marando, Rv. 276364 in cui la Corte ha ribadito i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273 comma ibis, cod. proc. pen.; conf., anche, Sez. 1 - , Sentenza n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; Sez. 4 - , Sentenza n. 27498 del 23/05/2019, Puca, Rv. 276704; Sez. 4 - , Sentenza n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019).

Esule, comunque, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Sez.

U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207943; Sez. 6, Sentenza n. 49153 del 12/11/2015, Mescolo ed altro, Rv. 265244, secondo cui la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura). 4.3 E' inoltre opportuno ribadire, ancora in questa occasione, che nel caso di appello del Pubblico Ministero avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare, la riforma sfavorevole all'indagato del provvedimento del giudice per le indagini preliminari non impone una motivazione rafforzata in quanto è sufficiente che il giudice d'appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio pieno, confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata, in quanto, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice (cfr., in tal senso, Sez. 5 - , Sentenza n. 28580 del 22/09/2020, M., Rv. 279593; Sez. 5 - , Sentenza n. 10995 del 12/12/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278797 secondo cui il tribunale della libertà, che accoglie l'appello del pubblico ministero avverso decisione di rigetto della misura cautelare del giudice per le indagini preliminari non è tenuto ad una motivazione rafforzata, necessaria solo in sede di giudizio quando viene riformata una sentenza assolutoria, dovendo tuttavia procedere ad una verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della decisione impugnata, se interferenti con i presupposti della divergente valutazione adottata in sede di appello, configurandosi altrimenti un vizio della motivazione; conf., ancora, Sez. 6 - , Sentenza n. 44713 del 28/03/2019, PMT c/ Caria, Rv. 278335; Sez. 6, Sentenza n. 11550 del 15/02/2017, Emmanuello, Rv. 269138).

5. Sul piano delle esigenze cautelari, inoltre, il Tribunale ha congruamente ed esaustivamente desunto il rischio di reiterazione dalle modalità concrete del fatto quale espressione "... di una spregiudicatezza ed aggressività che destano particolare allarme sociale ..." con prognosi negativa sulle capacità di autocontrollo dell'indagato circa il rispetto di prescrizioni legate alla adozione di misure di natura non custodiale,ritenendo perciò adeguata la misura degli AADD presidiati dall'utilizzo del "braccialetto elettronico".

E' in primo luogo opportuno richiamare l'orientamento, condiviso dal collegio, secondo cui la motivazione autonoma circa il requisito della "attualità" del "periculum", la cui necessità è stata introdotta nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non richiede la individuazione di una specifica (e prossima) occasione per delinquere, ma si risolve in una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (cfr., Cass. Pen., 14.12.2016 n. 11.511, Verga; Cass. Pen., 2, 19.10.2016 n. 47.619, Esposito, nella quale si è chiarito che l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, fondato, cioè, su elementi non ipotetici, ma reali), ma anche attuale, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - ancorché non specificamente individuata né, tanto meno, imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata, aggiungendo che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice; conf., ancora, Cass. Pen., 2, 13.9.2016 n. 44.946, Draghici e Cass. Pen., 5, 3.5.2017 n. 33.004, Cimieri).

Tanto premesso, e tenuto conto del tenore del provvedimento impugnato, va allora anche in questa occasione ribadito che il testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (cfr., Cass. Pen., 5, 14.6.2017 n. 49.038, Silvestrin; Cass. Pen., 1, 13.11.2015 n. 45.659, Restuccia; Cass. Pen., 1, 2.3.2016 n. 37.839, Biondo).

D'altra parte, va pur detto che l'apprezzamento della pericolosità dell'indagato sottoposto alla misura coercitiva ed in merito alla adeguatezza o meno di una misura rispetto ad altra al fine di garantire il pur ravvisato pericolo di reiterazione nel reato, è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato (cfr., Cass. Pen., 3, 24.1.2019 n. 7.268, Spinelli; conf., Cass. Pen., 6, 20.4.2011 n. 17.314, Soriato).

6. Come anticipato, tuttavia, il provvedimento del Tribunale di Palermo va annullato nella parte in cui il giudice dell'appello cautelare ha disposto che "... qualora non dovesse aversi la immediata disponibilità di c.d. 'braccialetti elettronici', e fino a quanto tale disponibilità non si avrà, dovrà essere mantenuta la misura della custodia in carcere ..." (cfr., pagg. 5-6 del provvedimento impugnato).

Le SS.UU. di questa Corte hanno infatti chiarito che il giudice investito da una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico o di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la predetta misura, deve, preliminarmente, accertare la disponibilità del congegno elettronico presso la polizia giudiziaria e, in caso di esito negativo, dato atto della impossibilità di adottare tale modalità di controllo, valutare la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna delle misure, in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto (cfr., Sez.

U, Sentenza n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266650 in cui la Suprema Corte, in motivazione, ha precisato che, all'accertata indisponibilità del congegno elettronico non può conseguire alcuna automatica applicazione nè della custodia cautelare in carcere, né degli arresti domiciliari tradizionali).

P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata limita

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sull'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del 27.4-[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della ordinanza limitatamente alla automatica applicazione della custodia in carcere per il caso di mancato reperimento del dispositivo di controllo a distanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27.4-10.6.2021 il Tribunale di Palermo ha (sia pur parzialmente) accolto l'appello del PM contro il provvedimento del GIP che, in data 10.3.2021, aveva respinto la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] cui ha applicato la misura degli arresti domiciliari (con il c.d. "braccialetto elettronico") avendo ravvisato a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di rapina e, sotto altro profilo, l'esistenza di esigenze cautelari di spessore tale da non essere altrimenti fronteggiabili; 2. ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla esistenza di gravi indizi di colpevolezza: richiama, infatti, la motivazione con cui il GIP aveva respinto la richiesta del PM ritenendo che la diretta visione delle immagini richiamate negli atti di indagine non offrisse elementi idonei ad integrare un quadro indiziario su cui fondare l'accoglimento della domanda cautelare; evidenzia, invece, il diverso avviso del Tribunale che, contrariamente a quanto aveva invece fatto il GIP, non ha visionato le immagini che erano state in realtà riprese dalla PG con un telefonino che aveva filmato lo schermo dell'impianto di sorveglianza della attività commerciale e che, perciò, non potevano essere "nitide" e, in ogni caso, avevano consentito, al più, di intuire lo svilupparsi di una lite ma non già la consumazione di una rapina tantomeno con l'uso di un coltello che non è possibile intravvedere nemmeno nel gesto tipico di colui che intenda utilizzarlo e che nemmeno è stato menzionato nella relazione di servizio della PG; 2.2 mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari: richiama le considerazioni spese dal Tribunale in ordine al pericolo di reiterazione segnalando che, contrariamente a quanto ivi argomentato, gli elementi acquisiti non hanno consentito di evidenziare né l'uso di alcuna arma né l'impossessamento o la sottrazione di nulla; 2.3 mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla scelta della misura cautelare applicata dal momento che i fatti, a tutto concedere, non giustificano l'applicazione di misure cautelari di alcun tipo ma, in particolare, di quella custodiale sia pure domiciliare. [OSCURATO:PERSONA] L'ordinanza merita di essere annullata sul profilo della automatica applicazione della misura della custodia cautelare in carcere senza previo accertamento della disponibilità del dispositivo di controllo a corredo della misura degli arresti domiciliari; il ricorso è, invece, per il resto inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1. Il GIP del Tribunale di Sciacca aveva respinto la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che il PM aveva ritenuto gravemente indiziato del delitto di rapina "perché, per procurarsi un ingiusto profitto pari ad Euro 20,00 - denaro derivante da precedente vendita di sostanza stupefacente - con l'uso di un coltello minacciava la p.o. [OSCURATO:PERSONA] impossessandosi della somma di Euro 20,00 che la p.o. teneva con sé; il Ribera il 10.1.2021"; il GIP aveva in particolare evidenziato che il racconto della persona offesa non sarebbe stato confortato dal contenuto della documentazione medica acquisita in cui si era attestata la presenza di una ferita lacero contusa da "tagliente" a suo avviso diversa da quelle alla testa ed al volto riferite dal Wandhen e, per altro verso, non adeguatamente corroborato dalle immagini della telecamera di sorveglianza installata all'altezza del locale limitrofo al luogo della presunta rapina in quanto non sufficientemente chiare ed intellegibili. Contro tale provvedimento aveva proposto appello il PM evidenziando l'errore in cui sarebbe incorso il GIP nella interpretazione del certificato medico in atti che, al contrario, avrebbe fornito piena conferma del racconto della persona offesa che, in ogni caso, aveva anche riconosciuto il proprio aggressore nelle foto mostrategli dagli operanti. Il PM aveva aggiunto che la dinamica della aggressione di cui il Wandhen era stato vittima era stata confermata dalle immagini della telecamera di videosorveglianza di un vicino esercizio commerciale nonché dalla annotazione di servizio redatta dagli operanti intervenuti sul posto da cui risulta che la persona offesa si presentava sanguinante al volto ed alla testa. La difesa, con il corredo di una memoria, aveva sollecitato la conferma della ordinanza del GIP e, sul piano cautelare, aveva fatto presente l'assenza di esigenze tali da imporre la adozione di un presidio personale trattandosi di persona stabilmente radicata in Italia dove ha la sua famiglia composta dalla compagna e dal figlio. Il Tribunale ha ritenuto fondato l'appello del PM con motivazione che il collegio reputa non censurabile in questa sede in quanto non soltanto congrua ed articolata ma correttamente ancorata alle emergenze investigative cui ha fatto puntuale riferimento e, per altro verso, fondata su considerazioni corrette in diritto. 2. Non è in primo luogo inutile ribadire i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie alla luce del peculiare contenuto della pronuncia cautelare, in quanto fondata non già su prove, ma su indizi e che, per altro verso, mira all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (cfr., Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Il ricorso per Cassazione, con il quale si deduca la (in)sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 5, Sentenza n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). E' altresì pacifico che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, Sentenza n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 3, Sentenza n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 4, Sentenza n. 26992 del 29/05/2013, PM in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. F, Sentenza n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). 3. Tanto premesso, rileva il collegio che il Tribunale ha correttamente evidenziato che già il racconto della persona offesa si presentava lineare e coerente, puntuale e dettagliato nel ripercorrere l'episodio avendo il Wandhen, senza esitazioneidentifi ca t o il proprio aggressore nelle foto che gli erano state mostrate dai militari operanti; che, inoltre, la ricostruzione da costui fornita aveva trovato conforto nelle immagini tratte dalla videocamera di sorveglianza installata all'altezza del locale limitrofo al luogo dei fatti e che aveva "nitidamente" ripreso le fasi della rapina. Ha spiegato che lo stesso tenore del referto ("flc della reg. parietale sx da tagliente") era in realtà perfettamente coerente con le ferite al volto ed alla testa di cui aveva parlato la vittima non potendosi perciò, ad avviso del Tribunale, dubitare del fatto in sé e della sua materiale ascrivibilità all'odierno ricorrente ma, nemmeno, per quel che qui interessa, della strumentalità della aggressione a mano armata (e con la presenza di un complice rimasto ignoto) rispetto alla finalità predatoria avente ad oggetto la somma di 20,00 Euro sottratta al medesimo Wandhen. 4.1 Ebbene, il primo motivo del ricorso non si confronta adeguatamente con il provvedimento impugnato insistendo sulla scarsa intelligibilità delle immagini riprese dalla videocamera di sorveglianza ed a loro volta riprodotte con un telefonino dalla PG inquadrando lo schermo dell'impianto; la difesa, infatti, non considera da un lato che la ripresa era stata accompagnata da una relazione della PG illustrativa del suo contenuto e, dall'altro, e soprattutto, che il Tribunale ha in effetti richiamato le risultanze documentali rappresentate dal filmato solo come elemento di conforto alla ricostruzione offerta dalla persona offesa di per sé giudicata esaustiva e completa ma su cui il ricorso non si è minimamente soffermato. 4.2 D'altra parte, va anche ricordato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; questo Collegio, in particolare, condivide la tesi secondo cui "in tema di misure caute/ari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo con cui il termine indizi inteso viene utilizzato quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 cod. proc. pen., comma 2, come si desume dall'art. 273 cod. proc. pen., comma ibis, che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)" (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi ed altri, Rv. 253511; conf., Sez. 6, Sentenza n. 7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053; Sez. 4, Sentenza n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928; Sez. 2, Sentenza n. 26764 del 15/03/2013, Ruga, Rv. 256731; Sez. 4, Sentenza n. 22345 del 15/05/2014, Francavilla, Rv. 261963; Sez. 4, Sentenza n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4 - , Sentenza n. 17247 del 14/03/2019, Marando, Rv. 276364 in cui la Corte ha ribadito i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273 comma ibis, cod. proc. pen.; conf., anche, Sez. 1 - , Sentenza n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; Sez. 4 - , Sentenza n. 27498 del 23/05/2019, Puca, Rv. 276704; Sez. 4 - , Sentenza n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019). Esule, comunque, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207943; Sez. 6, Sentenza n. 49153 del 12/11/2015, Mescolo ed altro, Rv. 265244, secondo cui la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura). 4.3 E' inoltre opportuno ribadire, ancora in questa occasione, che nel caso di appello del Pubblico Ministero avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare, la riforma sfavorevole all'indagato del provvedimento del giudice per le indagini preliminari non impone una motivazione rafforzata in quanto è sufficiente che il giudice d'appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio pieno, confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata, in quanto, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice (cfr., in tal senso, Sez. 5 - , Sentenza n. 28580 del 22/09/2020, M., Rv. 279593; Sez. 5 - , Sentenza n. 10995 del 12/12/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278797 secondo cui il tribunale della libertà, che accoglie l'appello del pubblico ministero avverso decisione di rigetto della misura cautelare del giudice per le indagini preliminari non è tenuto ad una motivazione rafforzata, necessaria solo in sede di giudizio quando viene riformata una sentenza assolutoria, dovendo tuttavia procedere ad una verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della decisione impugnata, se interferenti con i presupposti della divergente valutazione adottata in sede di appello, configurandosi altrimenti un vizio della motivazione; conf., ancora, Sez. 6 - , Sentenza n. 44713 del 28/03/2019, PMT c/ Caria, Rv. 278335; Sez. 6, Sentenza n. 11550 del 15/02/2017, Emmanuello, Rv. 269138). 5. Sul piano delle esigenze cautelari, inoltre, il Tribunale ha congruamente ed esaustivamente desunto il rischio di reiterazione dalle modalità concrete del fatto quale espressione "... di una spregiudicatezza ed aggressività che destano particolare allarme sociale ..." con prognosi negativa sulle capacità di autocontrollo dell'indagato circa il rispetto di prescrizioni legate alla adozione di misure di natura non custodiale,ritenendo perciò adeguata la misura degli AADD presidiati dall'utilizzo del "braccialetto elettronico". E' in primo luogo opportuno richiamare l'orientamento, condiviso dal collegio, secondo cui la motivazione autonoma circa il requisito della "attualità" del "periculum", la cui necessità è stata introdotta nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non richiede la individuazione di una specifica (e prossima) occasione per delinquere, ma si risolve in una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (cfr., Cass. Pen., 14.12.2016 n. 11.511, Verga; Cass. Pen., 2, 19.10.2016 n. 47.619, Esposito, nella quale si è chiarito che l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, fondato, cioè, su elementi non ipotetici, ma reali), ma anche attuale, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - ancorché non specificamente individuata né, tanto meno, imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata, aggiungendo che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice; conf., ancora, Cass. Pen., 2, 13.9.2016 n. 44.946, Draghici e Cass. Pen., 5, 3.5.2017 n. 33.004, Cimieri). Tanto premesso, e tenuto conto del tenore del provvedimento impugnato, va allora anche in questa occasione ribadito che il testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (cfr., Cass. Pen., 5, 14.6.2017 n. 49.038, Silvestrin; Cass. Pen., 1, 13.11.2015 n. 45.659, Restuccia; Cass. Pen., 1, 2.3.2016 n. 37.839, Biondo). D'altra parte, va pur detto che l'apprezzamento della pericolosità dell'indagato sottoposto alla misura coercitiva ed in merito alla adeguatezza o meno di una misura rispetto ad altra al fine di garantire il pur ravvisato pericolo di reiterazione nel reato, è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato (cfr., Cass. Pen., 3, 24.1.2019 n. 7.268, Spinelli; conf., Cass. Pen., 6, 20.4.2011 n. 17.314, Soriato). 6. Come anticipato, tuttavia, il provvedimento del Tribunale di Palermo va annullato nella parte in cui il giudice dell'appello cautelare ha disposto che "... qualora non dovesse aversi la immediata disponibilità di c.d. 'braccialetti elettronici', e fino a quanto tale disponibilità non si avrà, dovrà essere mantenuta la misura della custodia in carcere ..." (cfr., pagg. 5-6 del provvedimento impugnato). Le SS.UU. di questa Corte hanno infatti chiarito che il giudice investito da una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico o di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la predetta misura, deve, preliminarmente, accertare la disponibilità del congegno elettronico presso la polizia giudiziaria e, in caso di esito negativo, dato atto della impossibilità di adottare tale modalità di controllo, valutare la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna delle misure, in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto (cfr., Sez. U, Sentenza n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266650 in cui la Suprema Corte, in motivazione, ha precisato che, all'accertata indisponibilità del congegno elettronico non può conseguire alcuna automatica applicazione nè della custodia cautelare in carcere, né degli arresti domiciliari tradizionali). P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata limita