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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 luglio 2022

Cassazione n. 35035/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza emessa in data 22/07/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Enna in data 06/07/2021, ha condannato Giuseppe NICOLETTI alla pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 5.000,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 99, 648 e 648 bis cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui la difesa lamenta l'omessa motivazione in ordine alla responsabilità penale dell'imputato ed alla violazione del principio del ne bis in idem in relazione al reato di ricettazione, è generico ed aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.

Ritenuto che i giudici di merito, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi (dichiarazioni dei testi Giordano, Trani ed Oliva, denuncia di furto sporta dal Rizzuto, tabulati telefonici) idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine ai reati di riciclaggio e ricettazione (vedi pagg. 8 e ss. della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di appello incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste.

Ritenuto che i giudici di merito hanno correttamente escluso la violazione del principio del ne bis in idem, dando seguito al condivisibile principio di diritto secondo cui è configurabile il concorso materiale tra i delitti di ricettazione e di detenzione illegale di arma comune da sparo attesa la diversità delle due fattispecie sia sul piano materiale e psicologico che su quello cronologico dei momenti di consumazione (ex multis vedi Sez. 1, n. 17415 del 28/03/2019, Chargui, Rv. 275251 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza emessa in data 22/07/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Enna in data 06/07/2021, ha condannato Giuseppe NICOLETTI alla pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 5.000,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 99, 648 e 648 bis cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui la difesa lamenta l'omessa motivazione in ordine alla responsabilità penale dell'imputato ed alla violazione del principio del ne bis in idem in relazione al reato di ricettazione, è generico ed aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Ritenuto che i giudici di merito, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi (dichiarazioni dei testi Giordano, Trani ed Oliva, denuncia di furto sporta dal Rizzuto, tabulati telefonici) idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine ai reati di riciclaggio e ricettazione (vedi pagg. 8 e ss. della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di appello incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste. Ritenuto che i giudici di merito hanno correttamente escluso la violazione del principio del ne bis in idem, dando seguito al condivisibile principio di diritto secondo cui è configurabile il concorso materiale tra i delitti di ricettazione e di detenzione illegale di arma comune da sparo attesa la diversità delle due fattispecie sia sul piano materiale e psicologico che su quello cronologico dei momenti di consumazione (ex multis vedi Sez. 1, n. 17415 del 28/03/2019, Chargui, Rv. 275251 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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