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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34366/2026

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LIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (N. 9231/26 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (relativa a condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] DI' [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, deduce l'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche; Considerato che il motivo è inammissibile in quanto si risolve in una sollecitazione ad un rinnovato esame di merito delle risultanze processuali - quanto alla "desistenza sostanziale" - non consentito in sede di legittimità; Rilevato, inoltre, che la Corte di appello, con motivazione specifica e congrua, ha escluso di poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche, in considerazione dell'elevato pericolo per la incolumità pubblica dovuto alle modalità della fuga e in considerazione dei precedenti anche recenti da cui l'imputato risulta gravato, significativi della non volontà di un cambiamento delle regole di vita; Considerato che, a fronte di tali elementi, all'evidenza recessivi devono intendersi gli ulteriori aspetti evidenziati dalla difesa (giovane età e asserita desistenza dalla condotta); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.

M. Dichiara inammissibil P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (N. 9231/26 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (relativa a condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] DI' [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, deduce l'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche; Considerato che il motivo è inammissibile in quanto si risolve in una sollecitazione ad un rinnovato esame di merito delle risultanze processuali - quanto alla "desistenza sostanziale" - non consentito in sede di legittimità; Rilevato, inoltre, che la Corte di appello, con motivazione specifica e congrua, ha escluso di poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche, in considerazione dell'elevato pericolo per la incolumità pubblica dovuto alle modalità della fuga e in considerazione dei precedenti anche recenti da cui l'imputato risulta gravato, significativi della non volontà di un cambiamento delle regole di vita; Considerato che, a fronte di tali elementi, all'evidenza recessivi devono intendersi gli ulteriori aspetti evidenziati dalla difesa (giovane età e asserita desistenza dalla condotta); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q. M. Dichiara inammissibil P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34366/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris