CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31814/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEl ì (_ro avviso alle_partà udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ottobre 2020, decidendo a seguito di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione con sentenza del 12 dicembre 2019, in parziale riforma della decisione con cui il Tribunale di Firenze il 14 dicembre 2011 ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 648 e 648 bis cod. pen., 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 12, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena. Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo: è stato presentato I'l febbraio 2021 avverso sentenza con motivazione contestuale emessa 11 ottobre 2020, mentre il termine per impugnare è scaduto il 16 ottobre 2020 (correttamente il Cancelliere ha attestato in calce alla sentenza l'irrevocabilità in data 17 ottobre 2020). La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. peri. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017). Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso