CassazionedecretoSezione 5Decisione del 10 novembre 1987
Cassazione n. 20389/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/11/1987 avverso l'ordinanza del 05/11/2024 del [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 5 novembre 2024 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice per l'esecuzione, giudicando in sede di rinvio, ha disposto la revoca della confisca di due orologi marca Rolex che era stata disposta con il decreto di archiviazione del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], emesso in data 23 novembre 2022 e ha disposto la devoluzione degli stessi alla cassa delle ammende ai sensi dell'articolo 154 comma tre del DPR 115 del 2002. [OSCURATO:PERSONA] era indagato nell'ambito di un procedimento per ricettazione nel corso del quale era stato disposto il sequestro dei due orologi sopra indicati. Il procedimento era stato successivamente archiviato per intervenuta prescrizione ed era stata disposta la confisca di detti beni. Con ordinanza 23 maggio 2023, il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta di revoca della confisca. Questa Corte di Cassazione, con sentenza in data 20 ottobre 2023, aveva annullato tale ordinanza. Giudicando in sede di rinvio, il giudice dell'esecuzione ha disposto la revoca della confisca degli orologi ma, ritenendo che Strazzullo non avesse dimostrato il proprio ius possidendi, ha rigettato la richiesta di restituzione dei medesimi disponendone la devoluzione alla Cassa delle ammende. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione giudice deducendo vizio di violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, nel presente procedimento non sarebbe stato effettuato alcun accertamento in ordine alla responsabilità del medesimo per il reato di ricettazione o per fatti illeciti, sicché il giudice avrebbe dovuto disporre in suo favore la restituzione degli orologi che egli aveva ricevuto come regalo. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Questa Corte di cassazione, nell'annullare la precedente ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta di revoca della confisca avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ha statuito che era compito del giudice del rinvio verificare se i beni potevano essere restituiti all'istante, attenendosi al principio secondo cui il giudice dell'esecuzione «anche in assenza di confisca, e cioè qualora si tratta della semplice restituzione di cose sequestrate, deve basarsi non già sul favor possessionis bensì sulla prova positiva dello ius possidendi» e al «corollario secondo cui, se non vi sia alcuno che provi il suo diritto, deve disporre la devoluzione dei beni alla Cassa delle ammende ai sensi e nei termini di 3 cui all'art. 154, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115» (Sez. 1, n. 15377 del 20/10/2023, dep. 2024. Il giudice del rinvio si è puntualmente attenuto a tale principio, evidenziando, con motivazione adeguata e congrua, che il ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova in ordine al proprio ius possidendi, in conformità a quanto ammesso dallo stesso Strangio, il quale ha affermato di non poter comprovare l'acquisto degli orologi, trattandosi di beni ricevuti in regalo.3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas