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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 21883/2023

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igliere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17140/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri; -intimata – avverso la sentenza n. 7595/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri chiedendo il risarcimento del danno per l’omesso recepimento di direttiva comunitaria in relazione alla sua qualità di medico specializzatosi in pediatria, iscrittasi all’anno accademico 1982/1983.

Il Tribunale adito rigettò la domanda per prescrizione.

Avverso detta sentenza propose appello l’attrice.

Con sentenza di data 1 dicembre 2017 la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale che dirimente era la prescrizione del diritto, sicché non era necessario sospendere il giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia sulla questione dei medici specializzandi iscrittisi antecedentemente l’anno accademico 1983- 1984.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi.

E’ stato fissatoil ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

E’ stata presentata memoria dalla ricorrente.

Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione delle direttive comunitarie 75/362, 75/363 e 82/76, nonché degli artt. 2935, 2946 e 2947 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che il termine di decorrenza della prescrizione non è rappresentato dall’entrata in vigore dell’art. 11 l. n. 370/1999, ma dall’atto di adempimento definitivo della direttiva comunitaria, e pertanto dall’emanazione dei DPCM del 2007.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.

La giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata nel senso che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l'applicabilità del regime Eurounitario ed entro l'anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999,data di entrata in vigore della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11( Cass. nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011 ; Cass.20/03/2014, n. 6606; Cass. 15/11/2016, n. 23199: indirizzo sempre confermato, da ormai innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, per segnalare solo i più recenti, Cass. Sez.

U. n. 30649 del 2018; Id. n. 18640 del 2022; Cass. nn. 32957-32960 del 2022; n. 29132 del 2022; n. 8096 del 2022; n. 39421 del 2021; n. 1589 del 2020; n. 18961 del 2020; n. 14112 del 2020; n. 16452 del 2019; n. 4089 del 2023).

Tale indirizzo si è consolidato sulla base del rilievo secondo il quale "a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991.

La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea.

Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11".

Avuto riguardo a quanto si afferma nella memoria, questa Corte ha poi avuto modo di evidenziare —da ultimo, compiutamente, con Cass. Sez.

U. n. 17619 e n. n. 18640 del 2022, ma si vedano già le ampie specifiche considerazioni svolte dalle sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011 —come, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia che si è occupata della decorrenza e del dies a quo della prescrizione in relazione alla posizione dei medici specializzandi, ed in particolare dalle sentenze CGUE, 19 maggio 2011, C-452/09, Iaia e CGUE, 24 marzo 2009, C-445/06, [OSCURATO:PERSONA], non emerga un potenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettività tutelato dal diritto Europeo, in quanto essa appare ampiamente rispettosa del richiamo a termini di prescrizione "ragionevoli", mediante i quali sia garantita l'adeguatezza dei mezzi di tutela a fronte di un'azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria.

Inconferente è poi il richiamo in memoria all’ordinanza interlocutoria n. 9101 del 2022.

Sul punto è sufficiente richiamare quanto da ultimo affermato da Cass. n. 14478 del 2023 in relazione alla detta ordinanza.

«Tale rilievo si appalesa privo di valore argomentativo, essendo, quella espressa nella richiamata ordinanza interinale, valutazione per definizione del tutto sommaria e priva di specifici argomenti e come tale in nessun modo vincolante, neppure sul piano logico.

Né da essa né da quanto esposto nella memoria è dato trarre quali fossero gli argomenti che, spesi in quella sede dai ricorrenti, dovrebbero palesarsi come innovativi e tali da giustificare non solo la trattazione in pubblica udienza ma addirittura un ripensamento dell’orientamento che, come visto, è più che consolidato in argomento.

Varrà comunque rilevare che, con la sentenza resa su quel ricorso (iscritto al n. 20545/2020 R.G.), [n. 28130 del 2022], chiamato all’udienza pubblica della Terza Sezione del 21 settembre 2022, questa Corte lo ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ., sulla base delle medesime considerazioni sopra espresse, alla luce delle quali — ha soggiunto — «si rivela destituita di ogni fondamento la pur sommaria valutazione espressa nella ricordata ordinanza interinale della Sesta sezione.

«Diversamente da quanto in quella sede opinato, invero, le argomentazioni poste dai ricorrenti non hanno carattere di novità, trovano tutte confutazione nei rilievi sopra esposti e non può ravvisarsi ragione alcuna che possa indurre, per essi, ad un ripensamento.

«Né può giovare il richiamo a pronunce di merito che non si conformano all’univoco indirizzo della S.C., sulla base di argomenti che, come s’è visto, risultano però da questa esaminati e confutati o comunque con essa incompatibili.

«Non è pensabile, invero, che l'art. 360-bis num. 1 cod. proc. civ. abbia come presupposto che i precedenti della Corte di cassazione –e ciò ancorché si tratti di un solo precedente, ma non è questo, come detto, il caso in esame − si debbano considerare rilevanti ai fini della sua applicazione solo a condizione che abbiano riscosso «successo» univoco nella giurisprudenza di merito e non invece se non abbiano dispiegato efficacia persuasiva in modo univoco, cioè se abbiano incontrato «resistenze» nella giurisprudenza di merito: invero, se nel dibattito insorto nella giurisprudenza di merito sono emersi argomenti per superare i precedenti della Corte, il ricorrente in Cassazione li dovrà prospettare sempre per postulare il superamento dei medesimi; se, invece, nella giurisprudenza di merito i precedenti siano stati contraddetti in spregio della nomofilachia sulla base di argomenti già discussi e disattesi dai precedenti di legittimità, il ricorrente non potrà pretendere di formulare il suo ricorso semplicemente adducendo tale situazione, che, pur non essendo il nostro ordinamento improntato al regime c.d. dello stare decisis, si pone -senza argomenti - in manifesto contrasto con la funzione nomofilattica attribuita alla Corte di cassazione».

Quanto osservata esclude che ricorrano i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte euro-unitaria, come richiesto in memoria.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione delle direttive comunitarie 75/362, 75/363 e 82/76, nonché degli artt. 5 e 189 Trattato CEE, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia spetta l’adeguata remunerazione a partire dal 1° gennaio 1983 anche se la formazione è iniziata prima di tale data.

L’inammissibilità del primo motivo determina l’assorbimento del motivo.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in mancanza della partecipazione della parte intimata.

Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17140/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri; -intimata – avverso la sentenza n. 7595/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri chiedendo il risarcimento del danno per l’omesso recepimento di direttiva comunitaria in relazione alla sua qualità di medico specializzatosi in pediatria, iscrittasi all’anno accademico 1982/1983. Il Tribunale adito rigettò la domanda per prescrizione. Avverso detta sentenza propose appello l’attrice. Con sentenza di data 1 dicembre 2017 la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale che dirimente era la prescrizione del diritto, sicché non era necessario sospendere il giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia sulla questione dei medici specializzandi iscrittisi antecedentemente l’anno accademico 1983- 1984. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. E’ stato fissatoil ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria dalla ricorrente. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione delle direttive comunitarie 75/362, 75/363 e 82/76, nonché degli artt. 2935, 2946 e 2947 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il termine di decorrenza della prescrizione non è rappresentato dall’entrata in vigore dell’art. 11 l. n. 370/1999, ma dall’atto di adempimento definitivo della direttiva comunitaria, e pertanto dall’emanazione dei DPCM del 2007. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ. La giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata nel senso che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l'applicabilità del regime Eurounitario ed entro l'anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999,data di entrata in vigore della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11( Cass. nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011 ; Cass.20/03/2014, n. 6606; Cass. 15/11/2016, n. 23199: indirizzo sempre confermato, da ormai innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, per segnalare solo i più recenti, Cass. Sez. U. n. 30649 del 2018; Id. n. 18640 del 2022; Cass. nn. 32957-32960 del 2022; n. 29132 del 2022; n. 8096 del 2022; n. 39421 del 2021; n. 1589 del 2020; n. 18961 del 2020; n. 14112 del 2020; n. 16452 del 2019; n. 4089 del 2023). Tale indirizzo si è consolidato sulla base del rilievo secondo il quale "a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11". Avuto riguardo a quanto si afferma nella memoria, questa Corte ha poi avuto modo di evidenziare —da ultimo, compiutamente, con Cass. Sez. U. n. 17619 e n. n. 18640 del 2022, ma si vedano già le ampie specifiche considerazioni svolte dalle sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011 —come, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia che si è occupata della decorrenza e del dies a quo della prescrizione in relazione alla posizione dei medici specializzandi, ed in particolare dalle sentenze CGUE, 19 maggio 2011, C-452/09, Iaia e CGUE, 24 marzo 2009, C-445/06, [OSCURATO:PERSONA], non emerga un potenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettività tutelato dal diritto Europeo, in quanto essa appare ampiamente rispettosa del richiamo a termini di prescrizione "ragionevoli", mediante i quali sia garantita l'adeguatezza dei mezzi di tutela a fronte di un'azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria. Inconferente è poi il richiamo in memoria all’ordinanza interlocutoria n. 9101 del 2022. Sul punto è sufficiente richiamare quanto da ultimo affermato da Cass. n. 14478 del 2023 in relazione alla detta ordinanza. «Tale rilievo si appalesa privo di valore argomentativo, essendo, quella espressa nella richiamata ordinanza interinale, valutazione per definizione del tutto sommaria e priva di specifici argomenti e come tale in nessun modo vincolante, neppure sul piano logico. Né da essa né da quanto esposto nella memoria è dato trarre quali fossero gli argomenti che, spesi in quella sede dai ricorrenti, dovrebbero palesarsi come innovativi e tali da giustificare non solo la trattazione in pubblica udienza ma addirittura un ripensamento dell’orientamento che, come visto, è più che consolidato in argomento. Varrà comunque rilevare che, con la sentenza resa su quel ricorso (iscritto al n. 20545/2020 R.G.), [n. 28130 del 2022], chiamato all’udienza pubblica della Terza Sezione del 21 settembre 2022, questa Corte lo ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ., sulla base delle medesime considerazioni sopra espresse, alla luce delle quali — ha soggiunto — «si rivela destituita di ogni fondamento la pur sommaria valutazione espressa nella ricordata ordinanza interinale della Sesta sezione. «Diversamente da quanto in quella sede opinato, invero, le argomentazioni poste dai ricorrenti non hanno carattere di novità, trovano tutte confutazione nei rilievi sopra esposti e non può ravvisarsi ragione alcuna che possa indurre, per essi, ad un ripensamento. «Né può giovare il richiamo a pronunce di merito che non si conformano all’univoco indirizzo della S.C., sulla base di argomenti che, come s’è visto, risultano però da questa esaminati e confutati o comunque con essa incompatibili. «Non è pensabile, invero, che l'art. 360-bis num. 1 cod. proc. civ. abbia come presupposto che i precedenti della Corte di cassazione –e ciò ancorché si tratti di un solo precedente, ma non è questo, come detto, il caso in esame − si debbano considerare rilevanti ai fini della sua applicazione solo a condizione che abbiano riscosso «successo» univoco nella giurisprudenza di merito e non invece se non abbiano dispiegato efficacia persuasiva in modo univoco, cioè se abbiano incontrato «resistenze» nella giurisprudenza di merito: invero, se nel dibattito insorto nella giurisprudenza di merito sono emersi argomenti per superare i precedenti della Corte, il ricorrente in Cassazione li dovrà prospettare sempre per postulare il superamento dei medesimi; se, invece, nella giurisprudenza di merito i precedenti siano stati contraddetti in spregio della nomofilachia sulla base di argomenti già discussi e disattesi dai precedenti di legittimità, il ricorrente non potrà pretendere di formulare il suo ricorso semplicemente adducendo tale situazione, che, pur non essendo il nostro ordinamento improntato al regime c.d. dello stare decisis, si pone -senza argomenti - in manifesto contrasto con la funzione nomofilattica attribuita alla Corte di cassazione». Quanto osservata esclude che ricorrano i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte euro-unitaria, come richiesto in memoria. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione delle direttive comunitarie 75/362, 75/363 e 82/76, nonché degli artt. 5 e 189 Trattato CEE, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia spetta l’adeguata remunerazione a partire dal 1° gennaio 1983 anche se la formazione è iniziata prima di tale data. L’inammissibilità del primo motivo determina l’assorbimento del motivo. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in mancanza della partecipazione della parte intimata. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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