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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38825/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI PESAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 giugno 2021, il Tribunale di Pesaro ha dichiarato non luogo a provvedere a seguito della trasmissione, da parte del locale Procuratore della Repubblica, degli atti relativi all'esecuzione della confisca disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato in via definitiva per il reato sanzionato dall'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ritenendo che, in difetto di questioni attinenti alla legittimità dell'attività esecutiva, non vi sia spazio per il proprio intervento.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge per avere il giudice ricusato la propria competenza in ordine ad adempimenti che, sulla base di una ricostruzione sistematica della normativa vigente, rientrano nelle sue esclusive attribuzioni.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti al Tribunale di Pesaro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con sentenza del 17 luglio 2020, divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2020, il Tribunale di Pesaro ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ed ha disposto, nei suoi confronti, la confisca di somme di denaro e beni per un valore equivalente al profitto di reato, per un importo complessivo di euro 285.216,32, corrispondente alle imposte evase.

Così facendo, ha fatto applicazione dell'art. 12-bis, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che prevede che «Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto».

3. È pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di confisca per equivalente, il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può disporre il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità di individuare i beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell'esecuzione qualora si ritenga pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare (Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014, dep. 2015, Giallombardo, Rv. 262893; Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013, Volpe, Rv. 255113 - 01; Sez. 3, n. 20776 del 06/03/2014, Hong, Rv. 259661 - 01).

Nei casi, quale quello in esame, di confisca per equivalente non preceduta da sequestro, occorre individuare l'autorità competente all'esecuzione degli adempimenti successivi alla definitività del provvedimento e ad esso conseguenti.

Se, invero, nel caso di sequestro preventivo, l'esecuzione spetta sicuramente al pubblico ministero, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92, comma 1, e 104, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., non si rinviene, invece, nell'ordinamento processuale una specifica e precisa indicazione normativa riferita all'esecuzione degli incombenti, di natura essenzialmente amministrativa, connessi all'irrevocabilità della confisca non preceduta da misura cautelare.

4. Il Tribunale ha preso le mosse dall'art. 655, comma 1, cod. proc. pen. che, in termini generali, dispone che «Salvo che sia diversamente disposto, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 cura di ufficio l'esecuzione dei provvedimenti».

Ha, quindi, ritenuto che — in disparte la sfera della gestione e della vendita dei beni confiscati, regolata da apposite previsioni normative — competa al pubblico ministero la cura di tutte le attività finalizzate all'esecuzione del provvedimento ablatorio, diversamente articolate in ragione della natura dei beni confiscati (sicché, ad esempio, per i beni immobili e mobili confiscati il provvedimento dovrà essere trascritto nei pubblici registri, mentre per beni mobili e crediti si dovrà procedere al pignoramento).

Sulla scorta di tale postulato, ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero che, dopo avere individuato, con la collaborazione della polizia giudiziaria, i beni, presenti nel patrimonio del condannato, suscettibili di materiale apprensione, glieli aveva trasmessi in vista della prosecuzione dell'attività esecutiva.

5. Il Procuratore della Repubblica ricorrente contesta tale decisione che, a suo modo di vedere, determina una stasi del procedimento che — non essendo superabile attraverso la proposizione di conflitto negativo di competenza per essere insorto il dissenso tra un'autorità requirente ed una giudicante — può essere rimossa solo mediante la proposizione di ricorso per cassazione, sostanzialmente imperniato sulla denuncia di abnormità del provvedimento impugnato.

Evoca, a tal fine, numerose disposizioni normative che, nel derogare al principio fissato dall'art. 655 cod. proc. pen., ne attesterebbero, nel loro insieme, la non applicabilità all'ipotesi di confisca per equivalente non preceduta da sequestro.

6. Il ragionamento non persuade.

L'art. 655 cod. proc. pen. enuncia, invero, una regola, suscettibile di eccezione solo in presenza di specifica previsione («Salvo che sia diversamente disposto...»), ovvero di una disciplina positiva che valga a precludere l'applicazione della disposizione di ordine generale.

In proposito, il pubblico ministero ricorrente ricorda, innanzitutto, che, nel caso di condanna a pena pecuniaria (art. 660 cod. proc. pen.) e di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca (art. 735-bis cod. proc. pen.), il legislatore ha sottratto l'esecuzione al pubblico ministero ed aggiunge che la norma dedicata all'esecuzione delle misure di sicurezza (art. 658 cod. proc. pen.) prevede un'espressa eccezione per la confisca.

Sottolinea che, in materia di esecuzione di pene pecuniarie (art. 181 disp. att. cod. proc. pen.) e vendita o distruzione di cose confiscate (art. 86 disp. att. cod. proc. pen.), il legislatore ha assegnato la competenza alla Cancelleria del giudice dell'esecuzione.

Evidenzia che, in materia di confisca in casi particolari ex art. 240-bis cod. pen., spetta al giudice dell'esecuzione emettere il provvedimento nella fase esecutiva (art. 183 -quater, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) e, poscia, amministrare i medesimi beni (art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.).

Segnala, vieppiù, che la disciplina dell'art. 240-bis cod. pen. si estende, in alcuni casi (cfr. art. 578 -bis cod. proc. pen.), alle altre figure di confisca per equivalente, tra cui quella prevista dall'art. 12 -bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e che la competenza del giudice dell'esecuzione, che l'art. 183 -quater disp. att. cod. proc. pen. prevede per la confisca in casi particolari ex art. 240-bis cod. pen., si estende ai provvedimenti ablatori emessi in forza di altre disposizioni di legge che all'art. 240-bis cod. pen. facciano rinvio.

7. Ora, per quanto il descritto contesto normativo appaia, effettivamente, alquanto articolato e diversificato, resta acclarato, come ammesso dallo stesso ricorrente, che il legislatore non ha, ad oggi, introdotto, con riferimento alla confisca ex art. 12 -bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non preceduta da sequestro, una disciplina speciale rispetto a quella prevista, in linea generale, dall'art. 655 cod. proc. pen..

Né, per pervenire ad opposta conclusione, può sostenersi, come fa il ricorrente, che dal coacervo di disposizioni evocato si trae il convincimento che l'esecuzione di tutte le condanne ad oggetto patrimoniale è sottratta al pubblico ministero o che la confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, segue, anche al di fuori di espresse e tassative indicazioni, la disciplina di quella prevista dall'art. 240-bis cod. pen. che, deve peraltro notarsi, assegna (cfr. art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen.) al giudice dell'esecuzione la competenza all'adozione del provvedimento ed alla amministrazione dei beni ma non anche quella all'esecuzione del provvedimento, adottato su richiesta del pubblico ministero.

La circostanza, segnalata dal ricorrente, che penda in Parlamento un disegno di legge volto, tra l'altro, ad assimilare all'esecuzione delle pene pecuniarie quella della confisca per equivalente avente ad oggetto beni che non siano già stati sottoposti a sequestro dimostra, vieppiù, in forza di eloquente argomento a contrario, che, a legislazione vigente, tale equiparazione non sia possibile.

8. Sotto altro aspetto, va rilevato, a fronte dell'operata interpretazione del dato positivo, che la soluzione raggiunta dal Tribunale di Pesaro appare, nel suo complesso, armonica rispetto alla ripartizione delle competenze tra gli organi della giurisdizione ed all'esigenza di assicurare congrua tutela a tutti gli interessi coinvolti.

Sotto il primo punto di vista, è utile rimarcare che, una volta intervenuta l'irrevocabilità della confisca, il pubblico ministero, trattandosi di confisca per equivalente, si è fatto carico dell'individuazione dei beni da assoggettare, in concreto, all'ablazione, a tal fine avvalendosi dell'ausilio della polizia giudiziaria.

Tangibile appare, al riguardo, la stretta consequenzialità tra detto adempimento e quelli finalizzati a rendere operativo il vincolo di indisponibilità propedeutico all'avvio della successiva fase di gestione e vendita (che, come detto, risponde a differenti — ed in questa sede non rilevanti — parametri normativi), sicché la loro concentrazione in capo al medesimo organo giudiziario risponde, nel complesso, alla fisiologia del sistema.

Per quanto concerne il profilo residuo, va detto, a confutazione dell'argomento spiegato dal Procuratore generale nella requisitoria, che l'attribuzione al pubblico ministero, anziché al giudice, di tali compiti esecutivi non circoscrive né comprime gli spazi riservati alla salvaguardia della posizione dei soggetti coinvolti e, in primis, di chi vanti diritti sui beni confiscati, senz'altro abilitato a promuovere, in ogni momento, l'intervento del giudice dell'esecuzione mercè la proposizione di apposito incidente, iniziativa che, in coerenza con le finalità dell'istituto — volto, appunto, a tutelare tutte le posizioni giuridiche soggettive coinvolte dall'esecuzione del provvedimento — garantisce l'opportuno controllo sulle modalità con le quali la pubblica accusa esercita attribuzioni suscettibili di incidere sulla sfera giuridica patrimoniale del condannato.

9. Le precedenti considerazioni convergono, dunque, nell'escludere l'abnormità della decisione impugnata che, lungi dal provocare la denunciata paralisi del procedimento, è stata resa in ossequio alla vigente disciplina ed è, pertanto, esente dai vizi adombrati, sì da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI PESAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 giugno 2021, il Tribunale di Pesaro ha dichiarato non luogo a provvedere a seguito della trasmissione, da parte del locale Procuratore della Repubblica, degli atti relativi all'esecuzione della confisca disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato in via definitiva per il reato sanzionato dall'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ritenendo che, in difetto di questioni attinenti alla legittimità dell'attività esecutiva, non vi sia spazio per il proprio intervento. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge per avere il giudice ricusato la propria competenza in ordine ad adempimenti che, sulla base di una ricostruzione sistematica della normativa vigente, rientrano nelle sue esclusive attribuzioni. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti al Tribunale di Pesaro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con sentenza del 17 luglio 2020, divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2020, il Tribunale di Pesaro ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ed ha disposto, nei suoi confronti, la confisca di somme di denaro e beni per un valore equivalente al profitto di reato, per un importo complessivo di euro 285.216,32, corrispondente alle imposte evase. Così facendo, ha fatto applicazione dell'art. 12-bis, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che prevede che «Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto». 3. È pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di confisca per equivalente, il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può disporre il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità di individuare i beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell'esecuzione qualora si ritenga pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare (Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014, dep. 2015, Giallombardo, Rv. 262893; Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013, Volpe, Rv. 255113 - 01; Sez. 3, n. 20776 del 06/03/2014, Hong, Rv. 259661 - 01). Nei casi, quale quello in esame, di confisca per equivalente non preceduta da sequestro, occorre individuare l'autorità competente all'esecuzione degli adempimenti successivi alla definitività del provvedimento e ad esso conseguenti. Se, invero, nel caso di sequestro preventivo, l'esecuzione spetta sicuramente al pubblico ministero, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92, comma 1, e 104, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., non si rinviene, invece, nell'ordinamento processuale una specifica e precisa indicazione normativa riferita all'esecuzione degli incombenti, di natura essenzialmente amministrativa, connessi all'irrevocabilità della confisca non preceduta da misura cautelare. 4. Il Tribunale ha preso le mosse dall'art. 655, comma 1, cod. proc. pen. che, in termini generali, dispone che «Salvo che sia diversamente disposto, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 cura di ufficio l'esecuzione dei provvedimenti». Ha, quindi, ritenuto che — in disparte la sfera della gestione e della vendita dei beni confiscati, regolata da apposite previsioni normative — competa al pubblico ministero la cura di tutte le attività finalizzate all'esecuzione del provvedimento ablatorio, diversamente articolate in ragione della natura dei beni confiscati (sicché, ad esempio, per i beni immobili e mobili confiscati il provvedimento dovrà essere trascritto nei pubblici registri, mentre per beni mobili e crediti si dovrà procedere al pignoramento). Sulla scorta di tale postulato, ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero che, dopo avere individuato, con la collaborazione della polizia giudiziaria, i beni, presenti nel patrimonio del condannato, suscettibili di materiale apprensione, glieli aveva trasmessi in vista della prosecuzione dell'attività esecutiva. 5. Il Procuratore della Repubblica ricorrente contesta tale decisione che, a suo modo di vedere, determina una stasi del procedimento che — non essendo superabile attraverso la proposizione di conflitto negativo di competenza per essere insorto il dissenso tra un'autorità requirente ed una giudicante — può essere rimossa solo mediante la proposizione di ricorso per cassazione, sostanzialmente imperniato sulla denuncia di abnormità del provvedimento impugnato. Evoca, a tal fine, numerose disposizioni normative che, nel derogare al principio fissato dall'art. 655 cod. proc. pen., ne attesterebbero, nel loro insieme, la non applicabilità all'ipotesi di confisca per equivalente non preceduta da sequestro. 6. Il ragionamento non persuade. L'art. 655 cod. proc. pen. enuncia, invero, una regola, suscettibile di eccezione solo in presenza di specifica previsione («Salvo che sia diversamente disposto...»), ovvero di una disciplina positiva che valga a precludere l'applicazione della disposizione di ordine generale. In proposito, il pubblico ministero ricorrente ricorda, innanzitutto, che, nel caso di condanna a pena pecuniaria (art. 660 cod. proc. pen.) e di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca (art. 735-bis cod. proc. pen.), il legislatore ha sottratto l'esecuzione al pubblico ministero ed aggiunge che la norma dedicata all'esecuzione delle misure di sicurezza (art. 658 cod. proc. pen.) prevede un'espressa eccezione per la confisca. Sottolinea che, in materia di esecuzione di pene pecuniarie (art. 181 disp. att. cod. proc. pen.) e vendita o distruzione di cose confiscate (art. 86 disp. att. cod. proc. pen.), il legislatore ha assegnato la competenza alla Cancelleria del giudice dell'esecuzione. Evidenzia che, in materia di confisca in casi particolari ex art. 240-bis cod. pen., spetta al giudice dell'esecuzione emettere il provvedimento nella fase esecutiva (art. 183 -quater, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) e, poscia, amministrare i medesimi beni (art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.). Segnala, vieppiù, che la disciplina dell'art. 240-bis cod. pen. si estende, in alcuni casi (cfr. art. 578 -bis cod. proc. pen.), alle altre figure di confisca per equivalente, tra cui quella prevista dall'art. 12 -bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e che la competenza del giudice dell'esecuzione, che l'art. 183 -quater disp. att. cod. proc. pen. prevede per la confisca in casi particolari ex art. 240-bis cod. pen., si estende ai provvedimenti ablatori emessi in forza di altre disposizioni di legge che all'art. 240-bis cod. pen. facciano rinvio. 7. Ora, per quanto il descritto contesto normativo appaia, effettivamente, alquanto articolato e diversificato, resta acclarato, come ammesso dallo stesso ricorrente, che il legislatore non ha, ad oggi, introdotto, con riferimento alla confisca ex art. 12 -bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non preceduta da sequestro, una disciplina speciale rispetto a quella prevista, in linea generale, dall'art. 655 cod. proc. pen.. Né, per pervenire ad opposta conclusione, può sostenersi, come fa il ricorrente, che dal coacervo di disposizioni evocato si trae il convincimento che l'esecuzione di tutte le condanne ad oggetto patrimoniale è sottratta al pubblico ministero o che la confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, segue, anche al di fuori di espresse e tassative indicazioni, la disciplina di quella prevista dall'art. 240-bis cod. pen. che, deve peraltro notarsi, assegna (cfr. art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen.) al giudice dell'esecuzione la competenza all'adozione del provvedimento ed alla amministrazione dei beni ma non anche quella all'esecuzione del provvedimento, adottato su richiesta del pubblico ministero. La circostanza, segnalata dal ricorrente, che penda in Parlamento un disegno di legge volto, tra l'altro, ad assimilare all'esecuzione delle pene pecuniarie quella della confisca per equivalente avente ad oggetto beni che non siano già stati sottoposti a sequestro dimostra, vieppiù, in forza di eloquente argomento a contrario, che, a legislazione vigente, tale equiparazione non sia possibile. 8. Sotto altro aspetto, va rilevato, a fronte dell'operata interpretazione del dato positivo, che la soluzione raggiunta dal Tribunale di Pesaro appare, nel suo complesso, armonica rispetto alla ripartizione delle competenze tra gli organi della giurisdizione ed all'esigenza di assicurare congrua tutela a tutti gli interessi coinvolti. Sotto il primo punto di vista, è utile rimarcare che, una volta intervenuta l'irrevocabilità della confisca, il pubblico ministero, trattandosi di confisca per equivalente, si è fatto carico dell'individuazione dei beni da assoggettare, in concreto, all'ablazione, a tal fine avvalendosi dell'ausilio della polizia giudiziaria. Tangibile appare, al riguardo, la stretta consequenzialità tra detto adempimento e quelli finalizzati a rendere operativo il vincolo di indisponibilità propedeutico all'avvio della successiva fase di gestione e vendita (che, come detto, risponde a differenti — ed in questa sede non rilevanti — parametri normativi), sicché la loro concentrazione in capo al medesimo organo giudiziario risponde, nel complesso, alla fisiologia del sistema. Per quanto concerne il profilo residuo, va detto, a confutazione dell'argomento spiegato dal Procuratore generale nella requisitoria, che l'attribuzione al pubblico ministero, anziché al giudice, di tali compiti esecutivi non circoscrive né comprime gli spazi riservati alla salvaguardia della posizione dei soggetti coinvolti e, in primis, di chi vanti diritti sui beni confiscati, senz'altro abilitato a promuovere, in ogni momento, l'intervento del giudice dell'esecuzione mercè la proposizione di apposito incidente, iniziativa che, in coerenza con le finalità dell'istituto — volto, appunto, a tutelare tutte le posizioni giuridiche soggettive coinvolte dall'esecuzione del provvedimento — garantisce l'opportuno controllo sulle modalità con le quali la pubblica accusa esercita attribuzioni suscettibili di incidere sulla sfera giuridica patrimoniale del condannato. 9. Le precedenti considerazioni convergono, dunque, nell'escludere l'abnormità della decisione impugnata che, lungi dal provocare la denunciata paralisi del procedimento, è stata resa in ossequio alla vigente disciplina ed è, pertanto, esente dai vizi adombrati, sì da