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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 novembre 2023

Cassazione n. 03379/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 del TRIBUNALE di CREMONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Cremona, su richiesta dell'imputato, cui ha prestato consenso l'ufficio del Pubblico Ministero, ha applicato a SEVERGNINI Emiliano la pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500 di ammenda in relazione alla ipotesi di cui agli art.187 comma 7 e 187 comma 8 C.d.S., disponendo la sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei.

2. Avverso la suddetta sentenza di applicazione della pena insorge il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia denunciando violazione di legge in ragione della applicazione di sanzione amministrativa in misura illegale atteso che, in presenza di una pluralità di reati contravvenzionali, cui doveva seguire l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie in relazione a ciascuno di esse, non avrebbe potuto farsi applicazione dell'art.8 della L.689/81, sernmai applicabile alle violazioni amministrative, ma avrebbe dovuto disporsi il cumulo materiale delle sanzioni, di talchè la misura disposta doveva ritenersi illegale per difetto.

Chiedeva pertanto disporsi l'annullamento della sentenza impugnata 3.11 ricorso risulta fondato.

L'art.186 comma 7 e l'art.187 comma 8 C.d.S. prevedono che, all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni.

Con la sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (sez.6, 2/11/2008, PG in proc.

Cuomo, Rv.241611; sez.2, 26/11/2013, PG in proc.Cargnello, Rv. 257871).

Il giudice pertanto è tenuto a provvedere anche di ufficio sull'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie che conseguono alla pronuncia di rito, trattandosi di tema estraneo all'accordo delle parti, sul quale il giudice è tenuto ad una valutazione puntuale e che risulta autonomamente impugnabile per vizi di legittimità anche oltre i limiti imposti dall'art.448 comma 2 bis cod. proc.pen. (sez.U, 26/09/2019 n.21369, [OSCURATO:PERSONA].279349; sez.5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv.277552).

4. Nella specie il giudice del patteggiamento è pervenuto all'applicazione di una sanzione amministrativa in misura illegale, in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità che impone, in ipotesi di concorso di sanzioni amministrative accessorie conseguenti alla inosservanza di diverse disposizioni incriminatrice dell'obbligo di procedere al cumulo materiale tra le stesse (sez.4, n.6912 del 12/02/2021, Castelli, Rv.280544).

5. Invero la misura della sanzione amministrativa accessoria applicata costituisce il minimo della forchetta edittale prevista per una sola delle due violazioni contravvenzionali contestate mentre, in applicazione della regola del cumulo materiale sopra evidenziata, la misura della sanzione non poteva essere inferiore ad un anno di sospensione della patente di guida.

6. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Cremona per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cremona per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2023 Il c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 del TRIBUNALE di CREMONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Cremona, su richiesta dell'imputato, cui ha prestato consenso l'ufficio del Pubblico Ministero, ha applicato a SEVERGNINI Emiliano la pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500 di ammenda in relazione alla ipotesi di cui agli art.187 comma 7 e 187 comma 8 C.d.S., disponendo la sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei. 2. Avverso la suddetta sentenza di applicazione della pena insorge il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia denunciando violazione di legge in ragione della applicazione di sanzione amministrativa in misura illegale atteso che, in presenza di una pluralità di reati contravvenzionali, cui doveva seguire l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie in relazione a ciascuno di esse, non avrebbe potuto farsi applicazione dell'art.8 della L.689/81, sernmai applicabile alle violazioni amministrative, ma avrebbe dovuto disporsi il cumulo materiale delle sanzioni, di talchè la misura disposta doveva ritenersi illegale per difetto. Chiedeva pertanto disporsi l'annullamento della sentenza impugnata 3.11 ricorso risulta fondato. L'art.186 comma 7 e l'art.187 comma 8 C.d.S. prevedono che, all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni. Con la sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (sez.6, 2/11/2008, PG in proc. Cuomo, Rv.241611; sez.2, 26/11/2013, PG in proc.Cargnello, Rv. 257871). Il giudice pertanto è tenuto a provvedere anche di ufficio sull'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie che conseguono alla pronuncia di rito, trattandosi di tema estraneo all'accordo delle parti, sul quale il giudice è tenuto ad una valutazione puntuale e che risulta autonomamente impugnabile per vizi di legittimità anche oltre i limiti imposti dall'art.448 comma 2 bis cod. proc.pen. (sez.U, 26/09/2019 n.21369, [OSCURATO:PERSONA].279349; sez.5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv.277552). 4. Nella specie il giudice del patteggiamento è pervenuto all'applicazione di una sanzione amministrativa in misura illegale, in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità che impone, in ipotesi di concorso di sanzioni amministrative accessorie conseguenti alla inosservanza di diverse disposizioni incriminatrice dell'obbligo di procedere al cumulo materiale tra le stesse (sez.4, n.6912 del 12/02/2021, Castelli, Rv.280544). 5. Invero la misura della sanzione amministrativa accessoria applicata costituisce il minimo della forchetta edittale prevista per una sola delle due violazioni contravvenzionali contestate mentre, in applicazione della regola del cumulo materiale sopra evidenziata, la misura della sanzione non poteva essere inferiore ad un anno di sospensione della patente di guida. 6. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Cremona per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cremona per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2023 Il c
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