CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2022
Cassazione n. 01237/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due motivi, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Verona del 18 febbraio 2022, che l'ha condannato alla pena di giustizia per il delitto di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso in Sommacampagna il 23 giugno 2019; - considerato che: v il primo motivo, con il quale è dedotto il vizio di motivazione in punto di prova della responsabilità dell'imputato, essendo stata, questa, dichiarata sulla base delle sole dichiarazioni della parte offesa, non adeguatamente valutate sotto il profilo dell'attendibilità, sviluppa doglianze non consentite nel giudizio di legittimità, perché costituite da mere in censure di fatto, con le quali, contrapponendo un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dal giudice di merito, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata loro valutazione: operazione, di certo, preclusa in questa sede, tanto più in presenza di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza, dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come nel caso che occupa; v il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, prospetta questione genericamente articolata, in quanto illustrata senza alcun riferimento concreto al tenore della sentenza impugnata; non consentita nel giudizio di legittimità; comunque, manifestamente infondata, posto che la determinazione del trattamento sanzionatorio, anche globalmente considerato, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]., ee esten