CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32351/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 novembre 1974 Avverso l'ordinanza della Tribunale del riesame di Napoli del 13 gennaio 2022 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il difensore dell' indagato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], ha formulato ex art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, istanza di trattazione orale, ma non è comparso; udito il Pubblico Ministero nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; rilevato che il difensore del ricorrente non è comparso, ma ha fatto pervenire una memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 gennaio 2021, il Tribunale di Napoli, all'esito del riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città del 15 novembre 2021 con la quale veniva disposta a carico dell'indagato la custodia cautelare in carcere perché ritenuto gravemente indiziato di appartenenza al clan camorristico Gionta, di concorso in estorsione aggravata da mafiosità e di detenzione e porto illegale di armi comuni e da guerra. 2. Il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi proposti tutti a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. Denunzia la violazione di legge in ordine alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza lamentando che, con riferimento a tutte le tre differenti ipotesi criminose contestate, la gravità indiziaria è stata ritenuta in base a congetture e travisamento dei dati indiziari e con motivazione illogica e priva di linearità argomentativa, limitata ad una mera parafrasi dell'ordinanza genetica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorrente, reiterando motivi fatti già valere con il ricorso in appello, propone questioni che attengono tutte alla gravità indiziaria mirando, con il ricorso per cassazione, a prospettare una situazione di fatto diversa e alternativa rispetto a quella presupposta dal provvedimento impugnato. Orbene, deve ribadirsi quanto costantemente affermato da questa Corte di legittimità in tema di misure cautelari e cioè che, con riferimento ai ricorsi afferenti ai procedimenti de libertate avverso una misura di coercizione personale, «in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari» (così, Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019 e, da ultimo, Sez. 4„ n. 17781 del 14/04/2021, [OSCURATO:PERSONA]). Trattasi, invero, di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il compito che spetta alla Corte di cassazione è, dunque, quello di verificare se nel merito si sia dato conto, in modo adeguato e congruo, delle ragioni poste a fondamento dell'affermata gravità degli indizi a carico dell'indagato e della sussistenza delle esigenze cautelari e se la motivazione sia logica e conforme ai principi di diritto. L'ordinanza impugnata resta dunque insindacabile sul punto dei gravi indizi di colpevolezza posto che, lamentando il ricorrente il travisamento del significato di quanto emerso dalle conversazioni intercettate, mostra di non confrontarsi effettivamente, (pur richiamandoli nel ricorso) non solo con i principi sopra riportati, ma anche con la motivazione del giudice del riesame che ha dato ampiamente conto, nel confermare l'ordinanza genetica del GiJdice delle indagini preliminari che ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere, degli elementi indizianti e li ha valutati nel pieno rispetto dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie che, in tema di misure cautelari devono essere intese non come prove in senso pieno volte ad accertare la responsabilità penale, bensì come indizi. L'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. richiede, infatti, tra i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari, la sussistenza di "gravi indizi di colpevolezza", e tale nozione non è perfettamente sovrapponibile a quella di "indizi", quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. In tale ultimo caso si fa riferimento, a norma dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., a quei fatti certi, gravi, precisi e concordanti che consentono di risalire ad un fatto incerto; per l'emissione di una misura cautelare, invece, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli. In altri termini, «in tema di misure cautelari personali, un indizio può definirsi "grave" qualora sia pertinente rispetto al fatto da provare, idoneo ad esprimere una elevata probabilità di derivazione del fatto noto da quello ignoto e dotato di un elevato grado di capacità dimostrativa del fatto da provare». (Sez. 6, n. 26115 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pesce, Rv. 279610). In conclusione, dunque, poiché l'ordinanza impugnata ha analizzato compiutamente gli esiti delle intercettazioni in modo logico, congruo e non contraddittorio, non vi è spazio, in questo giudizio di legittimità, per una diversa interpretazione. 3. Atteso l'esito del giudizio, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali e al pagamento di :3000,00 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Roma, 12 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Catena , I CORTE D