CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 32680/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] SALVADOR);, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il 30/10/2018 il Tribunale di Foggia aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di illecita detenzione di sostanze stupefacenti tipo cocaina, hashish e marijuana (art. 81, comma 2, cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309) e, previa riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. Stup., lo aveva condannato alla pena finale di mesi cinque di reclusione ed euro 1.500,00 di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale non ha applicato la disciplina più favorevole prevista dall'art. 1, comma 1, lett. a).d. Igs. 10/10/2022, n.150, che ha inserito nel codice penale l'art. 20 bis attribuendo al giudice di merito la facoltà di applicare, in luogo della detenzione in carcere, la sanzione sostitutiva corrispondente, che nel caso di specie avrebbe potuto essere quella pecuniaria. La sostituzione della pena detentiva nella misura prevista dall'art. 20 bis cod. pen. comporterebbe per il ricorrente benefici maggiori rispetto all'esecuzione carceraria della pena, che non potrebbe spiegare effetti rieducativi. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve, infatti, considerarsi che la sentenza impugnata è stata emessa il 17/10/2022 e che la data di entrata in vigore della disciplina invocata è stata prorogata al 30/12/2022 ad opera del d.l. 31 ottobre 2022, n.162. 3. Alla data del 30 dicembre 2022, il presente procedimento era pendente dinanzi alla Corte di cassazione, essendo il deposito del ricorso datato 2 novembre 2022. 4. Trova, dunque, applicazione al caso in esame la disciplina transitoria prevista dall'art.95 d. Igs. n.150/2022 che prevede, al primo comma, che «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n.689, se piu' favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, puo' presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n.689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza». 5. La necessità che la sentenza diventi irrevocabile ai fini del radicamento della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione non consente al Collegio di disporre la trasmissione degli atti, che potrebbe essere disposta senza previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (Sez. U, n.45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221 - 01). 6. Conclusivamente, il ricorso è inammissibile; all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Con:e costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 500,00 in ragione della novità della questione in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il giorno 7 luglio 2023 I