CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 44410/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO(§EZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza in data 29/1/2021 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ha rideterminato le pene irrogate ai ricorrenti con sentenza del Tribunale di Taranto del 15/7/2019 per il reato di cui all'art. 642 cod. pen., quanto a Calaiero e Millarte, e per il reato di cui all'art. 372 cod. pen., quanto a Stramaglia. 2. I ricorsi sono inammissibili. Quanto a Calaiero, le deduzioni riguardanti il giudizio di penale responsabilità e il trattamento sanzionatorio sono generiche, in quanto prive di specifico contenuto critico rispetto al contenuto della motivazione della sentenza impugnata. Quanto a Stramaglia e a Millarte, i motivi, contenuti in separati ricorsi, ma comunque riguardanti il diniego delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva, sono generici e volti a sollecitare una diversa valutazione di merito, non consentita in questa sede, a fronte di quanto rilevato dalla Corte circa la sussistenza di plurimi, ostativi precedenti e di reati commessi sia prima sia dopo il fatto oggetto di procedimento, a dimostrazione di una concreta e persistente pericolosità e del carattere tutt'altro che episodico della ricaduta in una condotta illecita. 3. All'inammissibilità segue la condanna deí ricorrenWal pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibili il ricorsi, e condanna ij ricorrentt al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] arelli [OSCURATO:PERSONA]. 7010 2 [OSCURATO:PERSONA] CANpE