CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00528/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Fermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore e procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza con la quale il Tribunale di Fermo ha respinto il suo riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo del proprio cane di razza rottweiler. Il ricorso lamenta la violazione della disciplina processuale della materia, deducendo: a) che la ricorrente, proprietaria dell'animale, è estranea ai reato; 6) che la motivazione del provvedimento è soltanto apparente, per quel che riguarda il collegamento del cane sia con il reato che con l'indagato, non essendo indicati gli elementi dai quali poter desumere che quest'ultimo ne avesse l'effettiva disponibilità e non potendosene perciò escludere ia presenza soltanto occasionale all'interno dell'abitazione di costui; c) che il Thibunale versa in errore allorché afferma che la ricorrente abbia avuto notizia del sequestro dell'animale soltanto sette giorni dopo (da qui desumendo che esso fosse nell'effettiva disponibilità altrui), avendo ella avanzato istanza di dissequestro già il giorno appresso. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il provvedimento impugnato merita di essere annullato, non contenendo alcuna indicazione dei dati essenziali ai fini della valutazione sulla legittimità o meno della misura con esso confermata. 2. Non viene specificato, anzitutto, il titolo del reato in relazione al quale il sequestro è stato disposto. In un passaggio della motivazione, parlando della perquisizione in occasione della quale parrebbe essere stato individuato il cane, il Tribunale si limita a dire che «era questione di ricerca di stupefacente», ma non spiega per quale specifico reato di tal specie si stesse procedendo (detenzione, cessione, coltivazione, associazione a ciò finalizzata). E' di solare evidenza logica, perciò, che, in assenza di un preciso riferimento al reato per cui si procede, rimane impossibile stabilire la necessaria relazione di pertinenza tra lo stesso e la cosa sequestrata, richiesta dall'art. 321, cod. proc. pen.. 3. Inoltre, il Tribunale neppure specifica a quale delle due fattispecie legali di sequestro preventivo debba ricondursi la misura in questione: se, cioè, si tratti di di sequestro c.d. "impeditivo", destinato ad evitare l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato (art. 321, comma 1, cod. proc. pen.), oppure funzionale alla confisca del bene (comma 2 della stessa norma). Ragione per cui rimangono vaghe anche le esigenze cautelari sottese all'applicazione della misura, nonché praticamente impossibile un controllo del ragionamento del Tribunale anche sotto questo ulteriore profilo essenziale ai fini della legittimità della stessa. 4. In quanto carente rispetto ai requisiti minimi essenziali per la legittimità della misura, il provvedimento impugnato dev'essere annullato senza rinvio, con conseguente restituzione del bene in sequestro all'avente diritto. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626, cod. proc.