CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48733/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che i motivi dedotti nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non superano il vaglio preliminare di ammissibilità poiché, oltre ad essere riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, sono manifestamente infondati e in parte generici e aspecifici. Invero, la Corte di appello di Venezia, quale Giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato limitatamente alle sentenze sub 2), 4), 5) e 6) tra loro e separatamente tra i reati di cui alle sentenze sub 1) e 3), ritenendo che osti al riconoscimento della continuazione tra i due gruppi di sentenze la notevole distanza temporale tra i reati (2013 - 2017) e la circostanza per cui tra la fine del periodo di commissione dei fatti riconducibili ai primi provvedimenti e l'inizio degli altri non sono stati commessi ulteriori crimini. La censura mossa dal ricorrente relativa all'errata valutazione, in termini di contraddittorietà, del dato temporale in quanto il Giudice dell'esecuzione ha riconosciuto l'unicità del disegno criminoso tra la sentenza sub 2), che annovera anche un fatto commesso nel luglio 2014, e la sentenza sub 4) relativa ad episodi risalenti al 2010 (dunque a distanza di ben quattro anni) mentre l'ha esclusa con riferimento agli altri episodi benché posti in essere nel 2017, è manifestamente infondata. Innanzitutto, dalla lettura della sentenza sub 2) si evince che il fatto indicato dal difensore e commesso nel 2014 è ascritto ad un soggetto diverso dal [OSCURATO:PERSONA]; ad ogni modo, il Giudice dell'esecuzione, prendendo atto della già avvenuta unificazione effettuata con sentenza del 27.03.2018, relativa anche ad episodi commessi nel 2010, ha correttamente ritenuto di poter riconoscere il vincolo della continuazione tra questi e altri fatti commessi nel medesimo anno, escludendola invece per gli episodi riconducibili al 2017. Infine, l'ultima censura, relativa alla rideterminazione della pena finale per i reati sub 1) e 3), è generica e aspecifica. Invero, a fronte di una motivazione come quella dello stesso Giudice dell'esecuzione, che ritiene l'aumento di pena in continuazione di cui all'ultimo passaggio vincolato ai sensi dell'art. 81, comma 4, cod. proc. pen., il ricorrente insiste sul fatto che detto Giudice si sarebbe limitato ad operare "un mero cumulo materiale delle condanne". Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.CA,/\ P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24