CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16419/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Salerno, quale Giudice dell'esecuzione, respingeva la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti di reato giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1, 2 e 3 del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] che i delitti, commessi da [OSCURATO:PERSONA] non potevano ricondursi, nemmeno astrattamente, a una preordinazione criminosa, rilevante ex artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., dovendosi evidenziare, in linea con quanto affermato dalla Corte di appello di Salerno a pagina 5 del provvedimento impugnato, che «al di là della omogeneità dei titoli di reati, tutti attinenti a fattispecie che gravitano nell'ambito degli stupefacenti, le circostanze dedotte non valgono a cementare le condotte poste a base delle condanne [...]». [OSCURATO:PERSONA] che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di [OSCURATO:PERSONA], che, tra l'altro, risultava gravato da altri precedenti penali, venendo sanzionata da fattispecie di differente natura, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara P.Q.M