CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 18224/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore, rappresentata2026 e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2045 - controricorrente –avverso la sentenza n. 433/2020 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 27/01/2021 R.G.N. 606/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza n. 433/2020,in parziale riforma della pronuncia di primo grado -inNumero registro generale 20477/2021relazione alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] neNi umero sezionale 2045/2026Numero di raccolta generale 18224/2026confronti della Orchestra di Padova e del Veneto, in cui avevDaat a pubblicazione 06/06/2026esposto di avere prestato la propria attività lavorativa per lasuddetta Orchestra, con mansioni di violoncellista, concontratti di prestazione di opera ex art. 2222 cod. civ. e concontratti di lavoro subordinato a termine, susseguitisi dalfebbraio 2002 al giugno 2010, svolgendo di fatto sempreprestazioni di natura subordinata e deducendo la invaliditàsia dei contratti a termine che di quelli di lavoro autonomooccasionale- ha dichiarato la nullità del termine apposto alcontratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto fra leparti in data 4.8.2008 con il riconoscimento di un rapporto dilavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 2.9.2008, conla qualifica di “Violoncello di Fila” livello D del Contrattocollettivo aziendale per i Professionisti dipendentidall’Orchestra di Padova e del Veneto, nonché ha condannatoquest’ultima al ripristino del rapporto di lavoro e alpagamento di una indennità risarcitoria ex art. 32 co. 5 leggen. 183/2010 corrispondente a quattro mensilità dell’ultimaretribuzione globale di fatto, rigettando tutte le altre richiestehic et inde avanzate.2. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui haresistito con controricorso l’intimata.3. La controricorrente ha depositato memoria.Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in riferimentoall’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., la manifesta e intrinseca illogicitàdella sentenza sia con riferimento alla ritenuta naturaoccasionale dei contratti di lavoro autonomo professionali,Numero registro generale 20477/2021per avere considerato la Corte territoriale sufficiente, ai finNi umero sezionale 2045/2026Numero di raccolta generale 18224/2026della loro validità, il fatto che i detti contratti non superasserDoat a pubblicazione 06/06/2026il limite di trenta giorni senza valutare, però, che i contrattisi alternavano, appunto, con quelli di lavoro subordinato atempo determinato, con un lasso temporale di un sologiorno; sia con riguardo al rigetto della domanda diriconoscimento della qualifica di primo violoncello perché, nelriconoscere l’inquadramento nel ruolo, si era attenuta allaqualifica del contratto a termine ritenuto nullo (violoncello difila) e non invece a quella indicata nei contratti professionaliopinati erroneamente validi.3. Il motivo non è meritevole di accoglimento.4. Da un lato, va osservato che la censura di illogicità dellamotivazione non rientra più nel perimetro del viziomotivazionale di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, comemodificato ad opera dell'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n.83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, se non quandola motivazione manchi del tutto, ovvero sia affettada vizi giuridici consistenti nell'essere stata essa articolata suespressioni od argomenti tra loro manifestamente edimmediatamente inconciliabili, oppure perplessi odobiettivamente incomprensibili (per tutte cfr. Cass. n.8053/2014; Cass. n. 12928/2014), ipotesi, queste, nonravvisabili nel caso di specie.5. Dall’altro, deve rilevarsi, invece, che ciò che viene censuratoè, in sostanza, l’accertamento di merito della Corteterritoriale che ha ritenuto che i contratti di lavoro autonomo,di natura occasionale, stipulati dal 17.3.2002, fosserogenuini, come già evidenziato dal primo giudice, stantel’assoluta libertà del Tieppo di accettare o meno i relativiincarichi ed il fatto che, nello stesso periodo, egli era statoNumero registro generale 20477/2021ingaggiato in vari concerti in Italia e all’estero: ciò, in assenzaN umero sezionale 2045/2026Numero di raccolta generale 18224/2026di univoci indici sintomatici della subordinazione, chDeat a pubblicazione 06/06/2026rendeva perfettamente compatibili i contratti con la naturaautonoma occasionale della prestazione. Dal settembre del2008, poi, a seguito della declaratoria di illegittimità delcontratto a termine intercorso tra le parti, con l’instaurazionedi un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,è stata ritenuta assorbita ogni altra questione sui contrattisuccessivi.6. Deve rilevarsi che si verte, pertanto, in un chiaroaccertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimitàperché adeguatamente motivato e corretto, in punto didiritto, quanto alla irrilevanza dei contratti successivamentestipulati rispetto a quello dichiarato nullo.7. In relazione, invece, alla pretesa qualifica superiore,correttamente la Corte territoriale ha riconosciuto al Tieppola qualifica di violoncellista di fila (e non di primo violoncello)in quanto era quella prevista nel contratto a terminedichiarato nullo, escludendo, poi, che la qualifica superiorepotesse essere attribuita sulla base delle sporadiche elimitate assegnazioni alle mansioni superiori avvenute siaprima che dopo il contratto a termine dichiarato nullo.8. Con il secondo motivo si censura, in riferimento all’art. 360co. 1 n. 4 c.p.c., l’omessa motivazione o motivazioneapparente sulla nullità dei rapporti professionali per causaillecita o per mancanza di causa tipica, specificando che se laCorte territoriale avesse esaminato la questione dellaeccepita nullità dei contratti, i quali, sebbene nel limite ditrenta giorni, tuttavia erano intervallati a contratti di lavorosubordinato a termine nella medesima mansione, avrebbeNumero registro generale 20477/2021rilevato la mancanza di causa tipica dei primi e quindi la loroN umero sezionale 2045/2026Numero di raccolta generale 18224/2026nullità. Data pubblicazione 06/06/20269. Il motivo è anche esso inammissibile per le ragioni espostein relazione al primo motivo, sia per quanto concernel’asserito vizio motivazionale sia in ordine all’accertamento difatto compiuto dai giudici del merito, tanto relativamente allagenuinità dei contratti autonomi di natura occasionale quantocon riguardo alle mansioni riconosciute.10. Con il terzo motivo, si lamenta, ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.(con riguardo ai contratti professionali occasionali), laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 61 comma 2 D.lgs.n. 276/2003, in combinato disposto con l’art. 1322, 1325 e1343, 1344 c.c., in combinato disposto con l’Accordo Quadro1999/70CE, per non avere accertato la Corte di appellol’assenza o la nullità della causa tipica nei contratti diprestazione occasionale in quanto diretti, secondo partericorrente, ad eludere le norme sul rapporto di lavorosubordinato a tempo indeterminato.11. Il motivo è inammissibile.12. In disparte la genericità della doglianza in ordine a qualicontratti non sarebbe stata correttamente valutatal’alternanza, le censure non si sostanziano in violazioni ofalsa applicazione delle disposizioni denunciate, ma tendonounicamente alla sollecitazione di una rivisitazione del meritodella vicenda (Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011,Cass. n. 16038/2013), non consentita in sede di legittimità,in virtù della quale la Corte territoriale ha ritenuto legittimi icontratti professionali occasionali sia perché gli stessi eranocontenuti nel termine di trenta giorni sia perché eranorisultati genuini.Numero registro generale 20477/202113. Con il quarto motivo, in riferimento all’art. 360 c. 1 n. 3N umero sezionale 2045/2026Numero di raccolta generale 18224/2026c.p.c., si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’arDta.t a pubblicazione 06/06/2026115 c.p.c. e dell’art. 1322 c.c., in combinato disposto conl’art. 36 Cost., del D.lgs. n. 368/2001 e dell’art. 61 D.lgs. n.276/2003 (quanto ai contratti professionali) perché la Corteterritoriale, nel ritenere la natura autonoma di detti contrattidesumibile dalla libertà di esso ricorrente di accettare o menol’incarico che gli veniva proposto con i contratti di prestazioned’opera, aveva erroneamente ritenuto non contestata talecircostanza e non aveva considerato che non vi era la libertàdi esso lavoratore di potere scegliere.14. Con il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.,il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazionedell’art. 2222 c.c. in relazione all’assenza della naturasubordinata del rapporto di lavoro, non avendo la Corteterritoriale valorizzato la presenza degli indici dellasubordinazione quanto al rispetto degli orari, delle partitureetc.15. I motivi, da scrutinare congiuntamente per la loroconnessione logico-giuridica, sono infondati nella parte in cuiviene denunciata la violazione del principio di noncontestazione, atteso che l'accertamento della sussistenza diuna contestazione ovvero d'una non contestazione,rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto edell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudicedi merito, sindacabile in cassazione solo per vizio dimotivazione (Cass. n. 27490/2019); sono inammissibili,invece, quanto alla dedotta violazione degli indici dellasubordinazione, non cogliendo le doglianze il decisum dellasentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che ilrispetto dell’orario e delle direttive impartite sulle modalità diesecuzione della prestazione musicale erano pienamNuemnerto ere gistro generale 20477/2021Numero sezionale 2045/2026compatibili anche con il regime dei contratti di collaboNruamzeiroo ndi era ccolta generale 18224/2026autonoma. Data pubblicazione 06/06/202616. Con il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.,si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115c.p.c., dell’art. 2103 c.c. (ante d.lgs. n. 81/2015) dell’art. 13legge n. 300 del 1970 e dell’art. 1 d.lgs. n. 368/2001, incombinato disposto con il contratto aziendale di Orchestra diPadova e del Veneto, e dell’art. 6 relativamente ai contrattiprofessionali e a quello di lavoro subordinato con la qualificadi primo violoncello B, per avere, tra l’altro, ritenuto la Corteterritoriale meramente occasionale l’assunzione di essoricorrente, con il contratto professionale dal 26 al 31 marzo2010, sia perché preceduta da due contratti professionali nelmedesimo ruolo, sia perché, con la mansione di professoredi orchestra di violoncello vi erano state diverse assunzioni,di talché non poteva parlarsi di mera occasionalità, stanteanche la peculiarità della attività lavorativa svolta.17. Anche questo motivo è, infine, inammissibile.18. Con esso parte ricorrente in pratica sostiene che, anche incaso di plurimi contratti, successivi al primo convertito,dovevano essere valutati gli incarichi in essi previsti ai finidella individuazione della qualifica di inquadramento.19. L’assunto non è condivisibile perché la conversione delrapporto e l’accertamento della instaurazione di un contrattoa tempo indeterminato, rende nulli per mancanza di causatutti i contratti successivi al primo che, proprio perchéinvalidi, non possono avere efficacia novativa rispetto alprecedente rapporto, anche a voler prescinderedall’accertamento dei requisiti che devono ricorrere ai finidella novazione. Conseguentemente la prestazione resa inNumero registro generale 20477/2021base a quei contratti, ai fini dell’inquadramento, rileva soloN umero sezionale 2045/2026Numero di raccolta generale 18224/2026se ed in quanto determini l’acquisto della qualifica ex arDta.t a pubblicazione 06/06/20262103 c.c. rispetto al livello stabilito al momentodell’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato: maciò è stato escluso dai giudici di merito per la occasionalità eper la limitazione temporale delle prestazioni.20. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essererigettato.21. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidanocome da dispositivo.La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese delpresente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23.4.2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]