CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16997/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che ZHANG Yongyang - imputato del delitto di dichiarazione fraudolenta, a lui ascritto in qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 08/05/2025, con cui la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Firenze; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato; ritenuto di dover richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01); ritenuto che, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le censure difensive non superino lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in non consentiti rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale in ordine alle risultanze acquisite, e nella prospettazione - parimenti non consentita, in questa sede - di una diversa lettura delle risultanze medesime, rispetto a quella motivatamente accolta dalla Corte territoriale; ritenuto del resto che quest'ultima - senza limitarsi a richiamare le motivazioni del primo giudice - abbia fatto buon governo degli insegnamenti giurisprudenziali che ritengono configurabile l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 anche nella forma del dolo eventuale: valorizzando in particolare, in tale prospettiva, la mancata esibizione di documenti contrattuali, forme di corrispondenza ecc. nonostante il consistente importo degli affari apparentemente intercorsi. Sotto altro profilo, è stata anche disattesa l'ipotesi difensiva secondo cui l'emittente ben poteva essere un mero intermediario, dal momento che la natura di società cartiera alla società emittente era stata attribuita, anche dal giudice di primo grado, alla luce di plurimi indicatori nonsmentiti da alcun'altra risultanza processuale (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M