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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32109/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

16/12/2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si deduce l'illegittimitàcostituzionale del divieto di bilanciamento previsto dall'art. 628, comma 3, n. 3-bis con l'attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86del 2024 non supera la soglia di inammissibilità in quanto manifestamenteinfondato; il Collegio ritiene infatti che la scelta di limitare il bilanciamento tracircostanze eterogenee effettuata dal legislatore nell’esercizio della suadiscrezionalità non leda alcun diritto protetto dalla Costituzione, come giàaffermato in altra occasione, quando è stata ritenuta manifestamente infondatala questione di legittimità costituzionale dell'art. 628, comma terzo, n. 3-bis cod.pen., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto l'esclusione dal bilanciamentotra attenuanti ed aggravanti ivi prevista si fonda sul legittimo esercizio delladiscrezionalità del legislatore, estrinsecantesi in una tutela rafforzatadell'inviolabilità del domicilio, non potendo altresì ritenersi integrata la violazionedel principio rieducativo della sanzione penale, essendo previste pene nonirragionevolmente differenti e, comunque, proporzionate alla maggiore gravitàdei fatti commessi all'interno del domicilio (Sez. 2, n. 20208 del 27/04/2016, Di,Rv. 266750 - 01);ritenuto che la Corte di abbia definito il trattamento sanzionatorio in modolegittimo partendo da una pena base di anni sette di reclusione, prossima alminimo edittale, operando due successive diminuzioni per il riconoscimento siadelle attenuanti generiche che dell’attenuante introdotta dalla Cortecostituzionale con la sentenza n. 86 del 2024; c nel caso specifico (a) laforbice edittale per la definizione della pena base risulta individuata dalriconoscimento dell’aggravante prevista dall’art. 628, comma 3, n.3-bis cod.pen. con un minimo di anni sei, (b) la pena base è stata in concreto individuatain anni sette di reclusione, ovvero in misura prossima al minimo, il che escludela sussistenza di uno specifico onere di motivazione per il lieve discostamentodalla soglia minima (tra le altre: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del, Rv.276288 – 01), (c) la pena finale è stata ampiamente ridimensionata attraversol’applicazione in successione delle due aggravanti riconosciute ed applicatequasi nella massima estensione,ritenuto, infine, che sia manifestamente infondata anche la censuraproposta con l’ultimo motivo con il quale si contesta il difetto di motivazione inordine alla definizione dell’aumento per la continuazione per i due reati satellite,tenuto conto che lo stesso è stato definito in misura minima ma distinta inrelazione ai due reati minori, in ossequio alla giurisprudenza secondo cuiin temadi reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorioin modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere unamotivazione specifica e dettagliata qualora individui – come nel caso in esame -aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso delpotere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01);ritenuto pertanto che la pena inflitta debba ritenersi congrua e rispettosadegli oneri motivazionali richiesti al giudice di merito dalla Cassazione,ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
16/12/2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si deduce l'illegittimitàcostituzionale del divieto di bilanciamento previsto dall'art. 628, comma 3, n. 3-bis con l'attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86del 2024 non supera la soglia di inammissibilità in quanto manifestamenteinfondato; il Collegio ritiene infatti che la scelta di limitare il bilanciamento tracircostanze eterogenee effettuata dal legislatore nell’esercizio della suadiscrezionalità non leda alcun diritto protetto dalla Costituzione, come giàaffermato in altra occasione, quando è stata ritenuta manifestamente infondatala questione di legittimità costituzionale dell'art. 628, comma terzo, n. 3-bis cod.pen., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto l'esclusione dal bilanciamentotra attenuanti ed aggravanti ivi prevista si fonda sul legittimo esercizio delladiscrezionalità del legislatore, estrinsecantesi in una tutela rafforzatadell'inviolabilità del domicilio, non potendo altresì ritenersi integrata la violazionedel principio rieducativo della sanzione penale, essendo previste pene nonirragionevolmente differenti e, comunque, proporzionate alla maggiore gravitàdei fatti commessi all'interno del domicilio (Sez. 2, n. 20208 del 27/04/2016, Di,Rv. 266750 - 01);ritenuto che la Corte di abbia definito il trattamento sanzionatorio in modolegittimo partendo da una pena base di anni sette di reclusione, prossima alminimo edittale, operando due successive diminuzioni per il riconoscimento siadelle attenuanti generiche che dell’attenuante introdotta dalla Cortecostituzionale con la sentenza n. 86 del 2024; c nel caso specifico (a) laforbice edittale per la definizione della pena base risulta individuata dalriconoscimento dell’aggravante prevista dall’art. 628, comma 3, n.3-bis cod.pen. con un minimo di anni sei, (b) la pena base è stata in concreto individuatain anni sette di reclusione, ovvero in misura prossima al minimo, il che escludela sussistenza di uno specifico onere di motivazione per il lieve discostamentodalla soglia minima (tra le altre: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del, Rv.276288 – 01), (c) la pena finale è stata ampiamente ridimensionata attraversol’applicazione in successione delle due aggravanti riconosciute ed applicatequasi nella massima estensione,ritenuto, infine, che sia manifestamente infondata anche la censuraproposta con l’ultimo motivo con il quale si contesta il difetto di motivazione inordine alla definizione dell’aumento per la continuazione per i due reati satellite,tenuto conto che lo stesso è stato definito in misura minima ma distinta inrelazione ai due reati minori, in ossequio alla giurisprudenza secondo cuiin temadi reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorioin modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere unamotivazione specifica e dettagliata qualora individui – come nel caso in esame -aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso delpotere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01);ritenuto pertanto che la pena inflitta debba ritenersi congrua e rispettosadegli oneri motivazionali richiesti al giudice di merito dalla Cassazione,ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]
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