CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 01884/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 08/11/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Il decreto impugnato è stato emesso dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] 1'8 novembre 2019 e depositato il primo aprile 2021 ed ha rigettato i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] nonché dai terzi interessati [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (deliberato il 18 maggio 2016) che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni tre nonché la confisca di: - quote corrispondenti all'intero capitale sociale e patrimonio aziendale della società "La rosa dei venti" di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c."; - quota del 75% della "[OSCURATO:SOCIETA]." (per il 37,5 % in capo a [OSCURATO:PERSONA] e per il 37,5, % in capo alla [OSCURATO:PERSONA]), e del suo intero patrimonio aziendale (composto da conti correnti, beni mobili registrati, immobili di proprietà esclusiva e dalle società controllate "Veco costruzioni s.r.l." e "[OSCURATO:SOCIETA]." con relativo patrimonio); - immobile ad uso abitativo sito in Brancaleone acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA]; - quota del 25 % della "[OSCURATO:SOCIETA]." intestata a [OSCURATO:PERSONA] e corrispondente patrimonio aziendale. 1.1. La misura di prevenzione trova la sua ragione principale nella condanna — divenuta definitiva a seguito di rigetto del ricorso per cassazione da parte della sesta sezione di questa Suprema Corte — di [OSCURATO:PERSONA] per associazione per delinquere di stampo mafioso ed altri reati aggravati ex art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con nnod. nella I. 12 luglio 1991, n. 203 nel processo cosiddetto Metropolis, che — nella ricostruzione dei giudici di merito — lo aveva visto inserito in una griglia di 'ndrangheta insieme ai referenti delle cosche di Africo, Motticella, Ferruzzano e [OSCURATO:PERSONA], interessati alla realizzazione dell'imponente complesso turistico della zona denominato il "Gioiello del mare", in cui [OSCURATO:PERSONA] e la società "[OSCURATO:SOCIETA]." erano direttamente coinvolti. Per quanto è dato evincere dal provvedimento impugnato, nel medesimo processo è divenuta definitiva anche la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per abuso di ufficio e falso — in concorso con il tecnico del Comune di [OSCURATO:PERSONA] — finalizzati all'ottenimento dei necessari permessi per la realizzazione dell'opera. La pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta accertata almeno fino a febbraio 2013, data dell'arresto in esecuzione di ordinanza cautelare nel processo Metropolis, e si è altresì sottolineato che non risultava un suo recesso dall'associazione. Venendo alle ragioni della confisca, le quote ed il patrimonio de "La rosa dei venti" s.n.c. (società esercente il commercio di autovetture) e l'immobile sito in Brancaleone sono stati confiscati ai coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] sulla scorta del ritenuto ingresso nel patrimonio dei medesimi in un periodo di manifestazione di pericolosità sociale qualificata di [OSCURATO:PERSONA], senza che vi fossero entrate lecite sufficienti cui attingere. Quanto alla società "[OSCURATO:SOCIETA].", cui è riferibile la realizzazione dell'amplissimo progetto immobiliare denominato il "Gioiello del mare", la confisca è stata giustificata sia sulla scorta della provenienza della provvista per avviare il progetto da "La rosa dei venti" s.n.c., a sua volta, creata dai coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] con risorse non giustificate, sia dubitando in radice di tale provenienza. In secondo luogo, la "[OSCURATO:SOCIETA]." ed il suo patrimonio sono stati sequestrati perché la società è stata ritenuta impresa mafiosa in quanto riferibile direttamente a [OSCURATO:PERSONA] — ritenuto intraneo alla 'ndrangheta — ed alla locale cosca 'ndranghetista ed in quanto gestita con modalità mafiose. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] — socio al 25 % della "[OSCURATO:SOCIETA]." — è stato respinto sulla scorta, appunto, dell'anzidetta natura mafiosa della società e dell'impossibilità, in questi casi, di circoscrivere l'ablazione, senza trascurare la mancanza di condotte denotanti una presenza attiva del ricorrente nella gestione sociale della "[OSCURATO:SOCIETA]." e la preponderanza dell'attività illecita di [OSCURATO:PERSONA] tesa all'edificazione del complesso immobiliare rispetto al valore della quota di comproprietà di terreno conferita da [OSCURATO:PERSONA] nella società. 2. Contro l'anzidetto decreto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso a mezzo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (cui, per quanto di interesse in questa sede, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilasciato procura speciale). Il ricorso è preceduto da un'ampia premessa, in cui si rievocano il decreto di primo grado e le argomentazioni dell'appello. 2.1. Venendo ai veri e propri motivi di ricorso, con il primo — incentrato sulla pericolosità sociale del proposto — i ricorrenti deducono violazione di legge e mancanza o apparenza della motivazione con particolare riferimento agli artt. 10, comma 2, d.lgs. 159 del 2011, 125 cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost.2.1.1. Quanto al giudizio di pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello avrebbe recepito acriticamente gli enunciati valutativi del Tribunale, affidandosi alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Recchia, Tripodoro, Maviglia e Panaija. Tuttavia — sostengono i ricorrenti — il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto sostenuto dai Giudici della prevenzione, nel processo Metropolis non aveva mai accusato né, in generale, parlato di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre — proseguono le impugnative — mentre il collaboratore di giustizia Maviglia era stato giudicato inattendibile dal Tribunale di Locri, Recchia, sentito nel dibattimento del processo Metropolis, inizialmente non aveva ricordato della cerimonia di affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] officiata da [OSCURATO:PERSONA], salvo poi rievocarla dopo le contestazioni. 2.1.2. In ordine ai rapporti con l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], a dispetto di quanto opinato dalla Corte territoriale, le dilazioni di pagamento che [OSCURATO:PERSONA] gli chiedeva per l'acquisto delle quote della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." erano finalizzate a far fronte alle difficoltà burocratiche in cui si era imbattuto quanto ai permessi per la costruzione del complesso il "Gioiello del mare" ed alla concessione dei mutui per la costruzione. Il ricorrente contesta, poi, la ritenuta funzionalità delle minacce giunte a Velardo (di non recarsi in Calabria) ad impedire a quest'ultimo di attivare la clausola risolutiva espressa e riprendersi il 50 % delle quote della "Veco costruzioni s.r.l."; se Velardo fosse stato a ciò intenzionato, infatti, avrebbe potuto attivare la clausola predetta qualunque fosse stato il luogo in cui egli si trovava. Non solo: se [OSCURATO:PERSONA] avesse voluto danneggiare Velardo, avrebbe potuto svuotare la "Veco costruzioni s.r.l." prima di restituire le quote alla controparte. Semplicemente, il ritardo nel pagamento e le ragioni della richiesta dilatoria formulata da [OSCURATO:PERSONA] riposano sulle contingenti difficoltà economiche del proposto e sono state gestite da Velardo senza dare a vedere un particolare timore verso [OSCURATO:PERSONA], ancorché lo conoscesse da tempo e, anzi, dando luogo a intense trattative formali a suon di carta bollata. I ricorrenti citano, a seguire, la testimonianza dello zio di Velardo, [OSCURATO:PERSONA], recatosi in Calabria al posto del nipote quando vi sarebbero state le minacce, che non aveva tuttavia riferito di condotte intimidatorie attuate da [OSCURATO:PERSONA], ma solo di un "clima non buono" per la società di Velardo e di una sua "impressione" ricavata da discorsi carpiti dagli operai. 2.1.3. In ordine ai rapporti con l'architetto [OSCURATO:PERSONA] dell'UTC di Brancaleone, il ricorrente segnala di essere stato assolto dal Tribunale di Locri e che la Corte di appello — decidendo quale giudice del rinvio dopo annullamento della Corte di cassazione — aveva dichiarato la prescrizione del reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA], previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. coin nnod. nella I. 12 luglio 1991, n. 203 2.1.4. Il ricorso indugia, poi, nel tentativo di circoscrivere l'esperienza delinquenziale dell'imputato ad epoca remota e sostiene, in ogni caso, che, date le misure cautelari patite a partire dal 2013 nel procedimento Metropolis, egli non aveva potuto concretamente frequentare malavitosi. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta gli stessi vizi del primo motivo, questa volta con riferimento alla confisca, anche in questo caso evocando in più punti la decisione di prime cure e le censure portate all'attenzione della Corte di appello, oltre che, naturalmente, le doglianze rispetto alla pronunzia di quest'ultima. Sostengono le parti che le consulenze della difesa di [OSCURATO:PERSONA] avevano indotto il Tribunale di Locri a ritenere che il denaro impiegato dal proposto per l'acquisto del terreno fosse riconducibile all'attività di vendita di autoveicoli fino a quando [OSCURATO:PERSONA] non aveva iniziato a percepire i ricavi relativi alla vendita su carta degli immobili, circostanza non compresa dalla Corte di appello. Passano, quindi, i ricorrenti, a criticare gli accertamenti di p.g., evocando la testimonianza di due appartenenti alla Guardia di Finanza che — escussi nel processo Metropolis — avrebbero mostrato una scarsa conoscenza della situazione concreta del proposto. La Corte territoriale, dal canto suo, aveva insistito aprioristicamente nell'affermare che i [OSCURATO:PERSONA] non avessero risorse idonee ad avviare l'attività di rivendita di autoveicoli, mentre la consulenza [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato che bastavano 1500 euro attuali (3 milioni di vecchie lire). Quanto ai proventi dell'attività de "La rosa dei venti" s.n.c. reinvestiti in quella della "[OSCURATO:SOCIETA].", era stato ben chiarito alla Corte di appello — che però non aveva compreso — che le somme utilizzate non coincidevano con gli utili di impresa, ma con la disponibilità di cassa, tanto che la prima aveva chiuso l'esercizio 2006 con una scopertura sul conto corrente di 70.000 euro e riaperto l'esercizio 2007 con una scopertura di 120.000 euro. 3. Il 12 novembre 2021 il difensore del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] ha presentato motivi aggiunti. 3.1. Il primo motivo aggiunto di ricorso lamenta violazione di legge e la mancanza di una motivazione idonea e completa in violazione degli artt. 10, comma 2, d.lgs. 159 del 2011, 125 cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost. in relazione agli artt. 4 e 6 d.lgs. 159 cit. L'impugnativa rievoca le critiche mosse al provvedimento impugnato quanto alla pericolosità sociale qualificata del [OSCURATO:PERSONA], soffermandosi nuovamente sul contributo dei collaboratori e rimarcando la natura preconcetta del giudizio dei Collegi della prevenzione rispetto alle operazioni economiche che avevano visto coinvolto l'imputato. Questi, a dispetto della costruzione del provvedimento impugnato, aveva versato in favore della "Veco costruzioni s.r.l." del presunto minacciato Ing. Velardo la somma di 940.000 euro, cifra che raggiungeva quasi l'intero importo pattuito, atteggiamento incompatibile con quello di un mafioso. A smentire il giudizio di mafiosità di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente trascrive un passaggio della sentenza del Tribunale di Locri nell'ambito del processo cosiddetto "Banco nuovo", che aveva escluso la sussistenza di rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] o con altri esponenti delle famiglie africesi. Nel prosieguo, il ricorso cita nuovamente la decisione del Tribunale di Locri nel processo Banco nuovo che avrebbe visto l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] (il tecnico del Comune di Brancaleone) per concorso esterno in associazione mafiosa, abuso di ufficio e falso ideologico nell'ambito del procedimento riguardante la realizzazione del "Gioiello del mare". Anche la sentenza Metropolis, emessa dalla Corte di appello dopo il rinvio della Corte di cassazione, aveva escluso che [OSCURATO:PERSONA] avesse tenuto una condotta agevolativa nei confronti del clan o di [OSCURATO:PERSONA] e che avesse adoperato metodo mafioso. 3.2. Il secondo motivo aggiunto di ricorso lamenta violazione di legge e la mancanza di una motivazione idonea e completa in violazione degli artt. 10, comma 2, d.lgs. 159 del 2011, 125 cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost.in relazione agli artt. 16, 20 e 24 d.lgs. 159 cit.Secondo i ricorrenti, la tabella circa i redditi da loro percepiti, inserita nella decisione avversata, conterrebbe dati fallaci per difetto, come evincibile dalla consulenza di parte del dott. [OSCURATO:PERSONA] del 4 novembre 2021 allegata ai motivi nuovi. Inoltre la Corte territoriale non aveva considerato che il pagamento per l'anticipo della casa acquistata dalla [OSCURATO:PERSONA] era stato fatto con una cambiale, che era stata anche protestata e sostituita da due cambiali con scadenza l'anno successivo. La Corte di appello avrebbe omesso di considerare le dichiarazioni dei concessionari auto che affidavano le vetture alla "La rosa dei venti" s.n.c. in conto vendita, allegate alla consulenza [OSCURATO:PERSONA], sicché le attività della suddetta società non comportavano spese ma fruttavano ricavi da cui [OSCURATO:PERSONA] ha potuto attingere per l'investimento iniziale nel progetto del "Gioiello del mare". 4. [OSCURATO:PERSONA], terzo interessato, ha presentato ricorso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e difetto di motivazione. La partecipazione minoritaria del ricorrente — si legge nell'impugnativa — faceva sì che egli fosse «compresso», ma mai privato del diritto di voto o del potere/dovere di intervento in assemblea; di conseguenza, egli non poteva essere considerato elemento inerte o superfluo, come invece ritenuto dagli inquirenti. La sua partecipazione era stata sancita con atto notarile e non era affatto simulata. 4.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e mancanza o apparenza della motivazione. Il ricorrente, riferendosi per lo più alla misura del sequestro e, in particolare, a quello per equivalente, afferma che la Corte di appello non ha offerto alcuna motivazione a sostegno dell'estensione della misura cautelare anche al [OSCURATO:PERSONA]. 5. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria a sostegno delle ragioni del ricorso, allegandovi una consulenza di parte relativa ad un'ipotesi di frazionamento, ritenendo possibile la frazionabilità del bene ed il ripristino dello status quo ante e senza considerare la quota di terreno occupata dai fabbricati acquistati dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]. 6. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. All'uopo ha osservato quanto segue: - circa il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], benché alcune delle dichiarazioni dei collaboratori non siano pienamente probanti, dal complesso della motivazione — fondata su provvedimenti giurisdizionali, intercettazioni e dichiarazioni inequivoche dei restanti collaboratori — si evince pienamente il grado di pericolosità del [OSCURATO:PERSONA] nonché la sua attualità almeno fino al 2013; del pari è motivata la piena sproporzione tra il reddito legittimo ed il patrimonio reale; - quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la motivazione non è apparente, posto che, più che la fittizietà della sua partecipazione sociale al 25 %, la Corte ha valorizzato il dato della mafiosità dell'impresa, facendo altresì corretta applicazione del principio per cui il terzo titolare di una quota di partecipazione in una società oggetto di confisca in quanto nella disponibilità del proposto, soggetto pericoloso, al fine di opporsi all'ablazione, deve dimostrare l'effettiva ingerenza nella gestione sociale, prova questa di cui non vi è traccia in atti. Il Procuratore generale ha insistito per l'inammissibilità anche all'indomani della presentazione dei motivi nuovi per [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati e vanno pertanto respinti. 1. Una premessa si impone per chiarire quale sia stata la regola di giudizio applicata da questa Corte nel vaglio dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] si è adeguato al consolidato principio secondo cui, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per Cassazione, secondo il disposto dell'art. 10, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, che ripete sul punto la previsione di cui all'art. 4, penultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è ammesso soltanto per violazione di legge. Questa Corte ha quindi statuito che sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo, imposto dall'art. 7 d.lgs. richiamato, di provvedere con decreto motivato, ossia la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero la motivazione assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, quella caratterizzata da argomentazioni talmente scoordinate e carenti da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione circa la misura (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016, Aguì, Rv. 268215; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone e altro, Rv. 256263). A ciò si aggiunga che, naturalmente, come ogni altro scrutinio rimesso a questa Corte, anche nel giudizio di legittimità in tema di misure di prevenzione non possono essere formulate censure attinenti al merito della regiudicanda o tese ad ottenere valutazioni alternative dei dati vagliati dai giudici di merito. "-"\ 2. Fatta questa puntualizzazione, il primo motivo di ricorso — che sembra orientato a criticare il decreto impugnato quanto al giudizio di pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] — è inammissibile perché disattende ampiamente i principi sopra enunciati e quelli generali in materia di impugnazioni. 2.1. I ricorsi, infatti, ignorano completamente — ponendosi, così, in un'inammissibile prospettiva aspecifica la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416-bis cod. proc. pen. confermata dalla Corte di appello con sentenza divenuta irrevocabile a seguito del rigetto del ricorso per cassazione ed il ribaltamento in appello dell'assoluzione pronunziata in primo grado per i reati commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA], aggravati ex art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella I. 12 luglio 1991, n. 203. Piuttosto che fronteggiare questo imponente indicatore di pericolosità sociale, i ricorrenti tentano — malamente — di screditare le dichiarazioni di alcuni dei collaboratori di giustizia a proposito della collocazione 'ndranghetista del proposto. Si pensi alle dichiarazioni di Tripodoro, in tesi diverse da quelle valorizzate dalla Corte distrettuale, peraltro a dispetto del fatto che, a pag. 13 del decreto di primo grado, sono riportate quelle che indicano [OSCURATO:PERSONA] come partecipe ad una cerimonia di affiliazione, sicché le deduzioni del ricorrente non consentono di smentire il dato evincibile dalla decisione di prime cure. Né, in ogni caso, il ricorso, quanto alla doglianza in discorso, è ammissibile, sia perché pare denunziare un travisamento della prova, che è anomalia che fa capo al vizio di motivazione, come tale (salvo i casi estremi indicati al § 1) non denunziabile in sede di prevenzione; sia perché non è autosufficiente, dal momento che le dichiarazioni di Tripodoro che sarebbero diverse da quelle valorizzate nel procedimento di prevenzione non risultano allegate all'impugnativa di legittimità. Analoga inammissibilità caratterizza i ricorsi quanto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Recchia le quali, peraltro, secondo la prospettiva fatta proprio dalle parti, vedrebbero inspiegabilmente annientata la loro affidabilità sol perché delineatesi compiutamente all'esito delle contestazioni. 2.2. Quando il motivo di ricorso si rivolge al tema dei rapporti con l'imprenditore Velardo, esso è inammissibile siccome versato in fatto e aspecifico. In particolare, il ricorso, proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti di causa, patisce un marcato difetto di confronto con i passaggi del decreto impugnato che valorizzano: - la coincidenza temporale delle minacce giunte a Velardo con la scadenza della clausola risolutiva (che avrebbe fatto rientrare Velardo in possesso delle quote della "Veco costruzioni s.r.l." cedute a [OSCURATO:PERSONA]) ed il suo successivo rinnovo, - la mancanza di interesse di Velardo rispetto agli altri villaggi in fase di costruzione, che smentisce l'idea che le minacce a lui giunte fossero legate ad altri "affari", - la precisazione del suo interlocutore Bilotti — quando avvertiva Velardo di non recarsi in Calabria —che si trattava di un "cosa tua"; - le intercettazioni in cui Velardo parlava con chiarezza di minacce e le riconnetteva a [OSCURATO:PERSONA]. Questo dimostra che la "[OSCURATO:SOCIETA]." era gestita con modalità mafiose, il che avvalora l'idea — come si dirà meglio nel prosieguo — che si tratti di impresa mafiosa e, per quanto interessa ai fini del giudizio di pericolosità e della misura personale, che [OSCURATO:PERSONA] agisse da mafioso anche nella fase della costruzione del "gioiello del mare". 2.3. Quando il ricorrente affronta il tema dei rapporti con l'arch. [OSCURATO:PERSONA] dell'UTC di Brancaleone ed il profilo dei reati commessi da [OSCURATO:PERSONA] in concorso con il pubblico funzionario, tesi ad ottenere i necessari permessi per la costruzione del "Gioiello del mare", omette di segnalare quale è stato l'effettivo iter processuale. Se è vero che vi era stata assoluzione in primo grado sia di [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello aveva ribaltato detta assoluzione, condannando i medesimi per abuso di ufficio aggravato ex art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella I. 12 luglio 1991, n. 203. La sesta sezione penale di questa Corte, con sentenza n. 16860 del 16 marzo 2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] per l'abuso di ufficio ed ha rigettato il motivo di ricorso che riguarda l'agevolazione mafiosa facendo, così, divenire irrevocabile la decisione della Corte territoriale. La stessa pronunzia ha annullato con rinvio la sentenza impugnata quanto alla medesima aggravante mafiosa contestata a [OSCURATO:PERSONA], reputando necessario rivalutare se vi fosse, in capo al medesimo, la consapevolezza di agevolare il clan. La prescrizione per [OSCURATO:PERSONA] si è avuta solo dopo l'anzidetto annullamento con rinvio e quando la Corte di appello del rinvio ha escluso detta aggravante — lo si ripete, per il solo [OSCURATO:PERSONA] — esclusivamente perché soggettiva. 2.4. Il segmento del ricorso che attiene più propriamente all'attualità della pericolosità sociale è infondato. 2.4.1. Il vaglio del Giudice della prevenzione rispetto all'attualità della pericolosità sociale può fare tesoro dell'ampia elaborazione giurisprudenziale di legittimità che ha affrontato il tema. Una posizione di primo piano riveste, in questo panorama, la sentenza Gattuso delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep.2018, Rv. 271511), che ha validato l'esegesi secondo cui, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto, con la precisazione — espressa dall'autorevole precedente in motivazione — che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità. Conforto a tale interpretazione discende — si legge nella sentenza Gattuso — dalla decisione della Corte cost. n. 291 del 2013, che ha posto in discussione la natura insuperabile di tale presunzione dichiarando l'illegittimità costituzionale dell' art. 15, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura. Con tale pronuncia si è imposta la considerazione della detenzione intercorsa medio tempore, come elemento di fatto potenzialmente foriero di una rimeditazione del precedente vissuto delinquenziale, anche al cospetto di addebiti associativi. In conclusione, la regola di giudizio enucleata dal massimo Consesso riconosce, nel caso di "partecipazione" associativa, e non già di mera appartenenza, l'operatività di una presunzione semplice di pericolosità sociale, la quale, tuttavia, deve essere corroborata dalla valorizzazione di specifici elementi di fatto che la sostengano ed evidenzino la natura strutturale dell'apporto, per effetto delle ragioni di collegamento espressamente enucleate sulla base degli atti, onde sostenere la connessione con la fase di applicazione della misura. Nel contempo, occorre confrontarsi, al fine della valutazione di persistente pericolosità, con qualsiasi elemento di fatto suscettibile, anche sul piano logico, di mutare la valutazione di partecipazione al gruppo associativo, al di là della dimostrazione di un dato formale di recesso dalla medesima, quale può ravvisarsi nel decorso di un rilevante periodo temporale o nel mutamento delle condizioni di vita, tali da renderle incompatibili con la persistenza del vincolo. Questa attività, non facile, di valutazione, vede diversi passaggi (Sez. 5, n. 30130 del 15/03/2018, Licciardello, Rv. 273500; Sez. 2, n. 24585 del 09/02/2018, Papalia, Rv. 272937), che devono soffermarsi: a) sul livello di coinvolgimento dell'attuale proposto nelle pregresse attività del gruppo criminoso, essendo ben diversa la potenzialità criminale espressa da un soggetto "di vertice" rispetto a quella di chi ha posto in essere condotte di mero ausilio operativo o di episodica contiguità finalistica; b) sulla tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa nonostante le mutevoli composizioni soggettive correlate ad azioni repressive da parte dell'autorità giudiziaria, posto che solo in detta ipotesi può ragionevolmente ipotizzarsi una nuova "attrazione" del soggetto nel circuito relazionale illecito; c) sull'avvenuta o meno manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto, di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise (su quest'ultimo aspetto, v. anche Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Mariniello, Rv. 279306; Sez. 2, n. 8541 del 14/01/2020, Capizzi, Rv. 278526). 2.4.2. Facendo tesoro di questi principi, il Collegio ritiene che non vi siano margini per ritenere che la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] sia scemata alla data dell'emissione del decreto di primo grado, ancorché la Corte di appello abbia affermato che vi era dimostrazione della pericolosità fino a febbraio 2013 (tempo dell'arresto in esecuzione dell'ordinanza custodiale del processo Metropolis). In primo luogo, non risulta il recesso di [OSCURATO:PERSONA] dall'associazione per delinquere, mentre la sua immanenza nella cosca era di grande spessore, dato il suo apporto imprenditoriale, con ruolo da protagonista assoluto, nella realizzazione dell'imponente progetto immobiliare, nella commissione di illeciti funzionali a quest'ultima e nella monetizzazione dell'investimento mediante la vendita degli appartamenti ricavati, occupando una posizione cruciale nell'intera operazione, di grande interesse — come testimoniato dagli appetiti suscitati in compagini contrapposte — per la criminalità organizzata del territorio. Tale posizione corrobora la presunzione semplice di persistenza del vincolo associativo anche dopo il tempo in cui questa appartenenza è stata giudizialmente accertata. In secondo luogo, non è in discussione — né il ricorrente la discute — la perdurante vitalità della cosca di appartenenza sul territorio anche dopo l'operazione Metropolis, giammai disarticolata, secondo quanto emerge dai provvedimenti dei Giudici della prevenzione, nonostante le indagini degli organi inquirenti. In terzo luogo, l'epoca finale dell'accertamento giudiziale di appartenenza 'ndranghetista di [OSCURATO:PERSONA] non si colloca in epoca particolarmente distante rispetto al decreto di primo grado, emesso il 18 giugno 2016. A quest'ultimo riguardo, il Collegio intende fare tesoro della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, la I' pericolosità sociale del sottoposto deve sussistere al momento in cui viene adottata la decisione di primo grado, essendo, a tal fine, irrilevante che gli elementi sintomatici o rivelatori della medesima risultino lontani nel tempo al momento della celebrazione dei successivi gradi di giudizio (Sez. 6, n. 45115 del 13/09/2017, Ciarelli e altri, Rv. 271380; Sez. 6, n. 38471 del 13/10/2010, Barone, Rv. 248797). Da questo punto di vista, il provvedimento impugnato supera anche il vaglio della giurisprudenza di legittimità più recente, che ha "aperto" alla valutazione del tempo intercorrente tra il decreto di primo e quello di secondo grado, giacché non vi è stato un lasso di tempo "anomalo" tra i due gradi di merito, né una particolare distanza tra i fatti accertati e la data della decisione [a differenza che nelle vicende oggetto delle sentenze Sez. 5, n. 28343 del 12/04/2019, Mazzagatti, Rv. 276135 (otto anni tra primo e secondo grado); Sez. 1, n. 55052 del 18/07/2017, Carraturo e altro, Rv. 272399 (quasi dieci anni tra primo e secondo grado)]. 3. Il secondo motivo di ricorso, che concentra le doglianze propriamente sulla confisca, è inammissibile perché aspecifico e versato in fatto. Quanto al primo dei limiti dei ricorsi, essi paiono ignorare che la Corte territoriale ha innanzitutto ritenuto che la "La rosa dei venti" s.n.c. non producesse redditi tali da poter alimentare effettivamente, come predicato dai ricorrenti, la "[OSCURATO:SOCIETA].". Le parti, poi, hanno trascurato quanto ulteriormente affermato dalla Corte distrettuale, vale a dire che, se anche la "La rosa dei venti" s.n.c. avesse alimentato gli esordi della "[OSCURATO:SOCIETA].", ciò non avrebbe giovato alla ragioni dì [OSCURATO:PERSONA]: da una parte, infatti, anche la "La rosa dei venti" s.n.c. era stata avviata con capitali che non corrispondevano a redditi ufficiali della famiglia [OSCURATO:PERSONA] (in una fase in cui il proposto era già intraneo alla cosca) e, dall'altra, la "[OSCURATO:SOCIETA]." era un'impresa mafiosa, il che ne faceva un bene confiscabile a prescindere da quali fossero state le risorse adoperate per la sua costituzione. Quanto al primo aspetto, i ricorrenti non smentiscono il passaggio del decreto impugnato secondo il quale, proprio traendo i dati dalla consulenza [OSCURATO:PERSONA] (che evidenziava più spese di quelle propugnate nel ricorso per costituire la società), l'esborso necessario per costituire ed avviare la "La rosa dei venti" s.n.c. ed il commercio d'auto che ne costituiva l'oggetto sociale, era incompatibile con i minimi redditi della coppia. Il che, considerata l'intraneità, già nel 1992, di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca, ha fatto ritenere che tale società rientrasse tra i cespiti acquisiti in un periodo di manifestazione della pericolosità sociale storica. Il secondo, rilevante aspetto con cui il ricorrente non dialoga è quello della natura mafiosa della società "[OSCURATO:SOCIETA]." che ha costruito il "Gioiello del mare", tema su cui la Corte territoriale si è lungamente intrattenuta, correttamente utilizzando e facendo tesoro dell'elaborazione giurisprudenziale sul tema. Secondo quanto sancito da questa Corte regolatrice (tra tutte, Sez. 5, n. 10983 del 27/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278884), in tema di misure di prevenzione, ai fini della determinazione delle attività imprenditoriali confiscabili, occorre distinguere l'impresa mafiosa "originaria", incentrata sulla figura dominante del fondatore, soggetto intraneo all'organizzazione, che la gestisce direttamente con metodo mafioso, e quella "di proprietà del mafioso", diretta da un mafioso con identico metodo sia pure attraverso un formale prestanome — attività entrambe per le quali è irrilevante l'eventuale origine formalmente "pulita" dei beni aziendali perché esse praticano forme più o meno intense di intimidazione verso la concorrenza e devono la produzione del reddito a vantaggi di tipo illecito — da quella "a partecipazione mafiosa", nella quale il titolare non è un mero prestanome ma rappresenta anche i propri interessi e per la cui confisca è, invece, necessario accertare se (e da quale momento) il ciclo aziendale sia stato inquinato dai metodi mafiosi, ovvero se, senza alterazione dello stesso, si sia realizzata solo un'immissione di capitali illeciti. Facendo tesoro delle categorie teorizzate dal precedente appena evocato, la Corte distrettuale ha ritenuto che la "[OSCURATO:SOCIETA]." fosse un'impresa mafiosa originaria, siccome riferibile all'intraneo [OSCURATO:PERSONA], chiamato a rendere conto ai maggiorenti della cosche, nonché gestita con modalità mafiose, sia quanto ai metodi intimidatori adoperati nei rapporti con Velardo, sia quanto alla strumentalizzazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata ad agevolare il clan, dell'attività del pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA], come accertata nel processo Metropolis. Di fronte a questa solida base motivazionale, non vi è spazio alcuno per ritenere radicalmente non assolto il dovere argomentativo del Giudice della prevenzione — sì da reputare ammissibile la doglianza rispetto ai limiti dello scrutinio di legittimità sulle misure di prevenzione. Non solo: i ricorrenti tentano di smentire il ragionamento della Corte di appello, in parte ignorandolo totalmente, in parte opponendovi delle considerazioni di fatto che giammai possono trovare spazio nel giudizio di cassazione. 4. I motivi aggiunti presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 4.1. Il primo motivo aggiunto si risolve in una serie di considerazioni di fatto ovvero relative ad altro processo, senza tuttavia l'allegazione delle sentenze cui fa riferimento, il che rende il ricorso non autosufficiente. Tale difetto ha una precisa ripercussione sull'ammissibilità del ricorso, in quanto è principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte che sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi di ricorso per cassazione che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e che, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053) ovvero quantomeno l'indicazione precisa della collocazione di essi all'interno del fascicolo (Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994). Peraltro è singolare che il ricorso prospetti l'esclusione della circostanza aggravante della mafiosità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] da parte della Corte di appello del rinvio del processo Metropolis, trascurando il dato più rilevante, vale a dire che la medesima circostanza aggravante era stata riconosciuta a [OSCURATO:PERSONA] perché i reati erano stati commessi per agevolare la cosca e che — come già ricordato al § 2.3. — detta statuizione era divenuta definitiva a seguito della sentenza della sesta sezione penale di questa Corte n. 16860 del 16 marzo 2019, che aveva nel contempo annullato la sentenza impugnata quanto a [OSCURATO:PERSONA] sol perché occorreva nuova motivazione, trattandosi di circostanza aggravante di carattere soggettivo (annullamento cui era seguita l'esclusione della circostanza aggravante predetta di cui dice il ricorrente e la declaratoria di prescrizione del reato). 4.2. Il secondo motivo aggiunto è inammissibile ai sensi dell'art. 585, comma 4, ultimo periodo, cod. proc. pen., in quanto esso concerne precipuamente la confisca, il che lo pone in connessione essenziale con il secondo motivo del ricorso principale, che è stato dichiarato inammissibile. D'altra parte, il motivo in esame sarebbe inammissibile anche sotto il profilo contenutistico, giacché sviluppa, quali argomenti di censura, considerazioni fattuali (in parte provenienti da una consulenza approntata ad hoc il 4 novembre 2021) su cui questa Corte non può intrattenersi, ponendosi ben al di là dei limiti della scrutinio di legittimità sui provvedimenti in materia di misure di prevenzione. Quanto all'immobile, intestato alla [OSCURATO:PERSONA] e pure sequestrato, la confisca del cespite non era oggetto del ricorso principale e, ad ogni buon conto, i ricorsi sarebbero pur sempre inammissibili dal momento che ignorano che la Corte distrettuale ha ritenuto il bene coinvolto nel giudizio di sproporzione anche perché pagato, per la gran parte, con un mutuo fondiario che la famiglia [OSCURATO:PERSONA], stando ai redditi leciti, non era in grado di sostenere. 5. Anche il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], socio al 25 % della "[OSCURATO:SOCIETA]." — è infondato. 5.1. E' infondato, in particolare, il primo motivo di ricorso, giacché la Corte di appello ha ritenuto la natura mafiosa dell'impresa ed ha reputato preponderante il capitale illecito ed il valore dei fabbricati con esso costruiti rispetto a quello del terreno conferito da [OSCURATO:PERSONA] (pag. 62), valorizzando anche, in malam partem, la mancata dimostrazione di una partecipazione effettiva di quest'ultimo alla vita della società a dispetto di una gestione esclusiva da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Così facendo, la Corte territoriale ha fatto buon governo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la confisca di prevenzione si estende, quando ricorra un'attività d'impresa esercitata in forma societaria e con strutture imprenditoriali complesse, a tutto il patrimonio aziendale ed all'insieme delle quote nella disponibilità del proposto, anche se formalmente intestate a terzi, ove sia dimostrato che la costituzione delle società ovvero l'acquisizione, anche in via di fatto, delle relative partecipazioni siano strumentali al perseguimento di attività illecite, poiché in tal caso è l'attività economica nel suo complesso, gestita dal soggetto pericoloso, a costituire un fattore patogeno ed inquinante del mercato per la permanente immissione di profitti illeciti che si autoalimentano e confondono con quelli leciti. (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA]. COOP., Rv. 277225). La stessa sentenza ha statuito che il terzo titolare di una quota, sia pur minima (nella specie, dell'1°/0), di partecipazione in una società oggetto di confisca in quanto nella disponibilità del proposto, al fine di opporsi all'ablazione, deve dimostrare non tanto di avere avuto la capacità economica di acquistare tale quota, quanto di avere effettivamente esercitato i propri diritti di socio. Ancor più specifico appare poi l'insegnamento secondo il quale, quando sia stato accertato il carattere mafioso della società per il fatto di avere stabilmente operato avvalendosi della forza di intimidazione di un'associazione mafiosa e in cointeressenza con essa, la confisca si estende a tutto il patrimonio aziendale e a tutto il capitale sociale (ivi comprese le quote sociali di terzi), nonostante l'origine lecita dei fondi impiegati per la sottoscrizione delle quote, laddove sia accertata la disponibilità sostanziale dell'impresa da parte del proposto e laddove l'attività economica posta in essere risulti condotta sin dall'inizio con mezzi illeciti (Sez. 5, n. 32017 del 08/03/2019, Roma, Rv. 277099; Sez. 2, n. 9774 del 11/02/2015, D'Agui e altri, Rv. 262622); Sez. 5, n. 17988 del 30/01/2009, Baratta e altri, Rv. 244802). Tale inscindibilità è legata al carattere unitario dell'azienda, che è il risultato combinato di capitali, beni strumentali, forza lavoro ed altre componenti, giuridicamente inglobati ed accomunati nel perseguimento del fine rappresentato dall'esercizio dell'impresa, secondo la definizione civilistica di cui all'art. 2555 cod. civ. E' evidente, in conclusione, che alcun seguito può avere nel presente giudizio l'ipotesi di frazionamento prospettata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] nella memoria d