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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17963/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Roma dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale capitolino, in data 21.2.2018, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di estorsione continuata e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena finale di anni 5 e mesi 3 di reclusione ed euro 1.500 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere, e con la pena accessoria conseguente;

2. ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1 violazione di legge con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. ; erronea ed omessa valutazione della prova; contraddittorietà e manifesta illogicità: rileva, infatti, che la Corte di appello ha "erroneamente travisato" le dichiarazioni della persona offesa e dei testi di accusa Sanna e Cardinali come di quello difesa, Caratelli, omettendo di valutare quelle del teste Verna; aggiunge che la sentenza impugnata ha pertanto giudicato la ricostruzione della persona offesa riscontrata da quanto riferito dai testi escussi, Cardinali, Sanna e Mantovani, rendendo così una motivazione del tutto assertiva rispetto a quanto segnalato con l'atto di appello in ordine al fatto che le dichiarazioni di Sanna e Cardinali erano intervenute soltanto all'esito di contestazioni del PM; rileva, ancora, che le dichiarazioni dell'Oriano erano state caratterizzate da una serie di contraddizioni ben evidenziate nell'atto di appello quanto, ad esempio, ai tempi della presunta minaccia, alle modalità ed alle circostanze in cui sarebbe intervenuta la richiesta del [OSCURATO:PERSONA] di 5.000 per la sua mediazione con i [OSCURATO:PERSONA], alla conoscenza o meno con il Caratelli; rileva, ancora, come la Corte abbia erroneamente ritenuto che i testi di accusa avessero corroborato e riscontrato la versione dell'[OSCURATO:PERSONA] e, a tal fine, con riguardo al presunto clima di intimidazione che l'imputato avrebbe instaurato nei suoi rapporti con la persona offesa, richiama le dichiarazioni del teste Mantovani e del teste Cardinali sull'atteggiamento del [OSCURATO:PERSONA]; rileva, ancora, che nulla la Corte di appello ha argomentato circa la deposizione del teste della difesa [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito in merito alla richiesta avanzata dall'[OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] di far cessare le condotte della famiglia [OSCURATO:PERSONA] che aveva già denunciato, omettendo così di valutare un elemento dirimente della vicenda, consistente, per l'appunto, nella riconducibilità della iniziativa circa la elargizione della somma, tenuto conto di quanto era stato evidenziato nell'atto di appello sulla incongruità di una offerta pari a 5.000 a fronte di una precedente richiesta che, secondo la persona offesa, era stata pari a 30.000 euro; 2.2 violazione ed erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen.; insussistenza dell'elemento psicologico; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: rileva che con l'atto di appello la difesa aveva insistito sulla natura della promessa formulata dall'[OSCURATO:PERSONA] in merito alla somma di denaro da corrispondere all'imputato e che aveva formato oggetto di un accordo tra i due, rispettato dal [OSCURATO:PERSONA] ed invece solo parzialmente adempiuto dall'[OSCURATO:PERSONA] il quale, dopo aver corrisposto la somma di euro 1.500, aveva preferito denunciare l'imputato il quale, non avendo usato né violenza né minaccia nei confronti del proprio interlocutore, non poteva essere consapevole della ingiustizia del profitto che si stava procurando; segnala, peraltro, la assenza di una reale motivazione della sentenza impugnata sulla questione che aveva formato oggetto di uno specifico motivo di appello; aggiunge che il giudice di primo grado aveva valorizzato i messaggi "whatsapp" il cui tenore, tuttavia, restituiscono un panorama diverso rispetto a quello proposto dall'accusa, mancando ogni condotta violenta o minatoria dell'imputato; 2.3 violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 62-bis e 99, comma 4, cod. pen.: rileva come la Corte di appello abbia respinto la richiesta, subordinata, di esclusione della recidiva, ricorrendo ad una formula apodittica e generica, avendo fatto riferimento alla "carriera criminale" del prevenuto ma omesso di analizzare gli elementi propri del giudizio di maggiore riprovevolezza legato alla natura ormai sempre facoltativa dell'aumento di pena; sottolinea che alcun rilievo è stato dato alla minima entità della somma costituente profitto del presunto reato, alla spontanea sottoposizione dell'imputato all'interrogatorio di garanzia ed all'esame dibattimentale; rileva, ancora, il difetto di motivazione sulla determinazione della entità della pena, di cui lamenta la contraddittorietà rispetto alle considerazioni svolta in merito al riconoscimento delle attenuanti generiche; aggiunge che l'immotivato aumento per la continuazione ha inciso sulla entità già notevole della pena inflitta;

4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: rileva, infatti, che i giudici di merito, con motivazione congrua e convergente nel ritenere integrato il reato di estorsione, hanno considerato [OSCURATO:PERSONA] - autodefinitosi "il boss del quartiere" - pienamente responsabile del delitto ascrittogli e realizzato mediante la prospettazione ai soggetti passivi di una posizione di supremazia e di attitudine ad incutere timore, che mal si concilia con la configurabilità di reati meno gravi e con il difetto dell'elemento psicologico; osserva che, con conforme valutazione, hanno evidenziato che gli imprenditori edili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo avere subito sul proprio cantiere una serie di atti vandalici e la sottrazione delle chiavi degli appartamenti in costruzione, avevano ceduto alla pretesa estorsiva quando l'imputato aveva sostenuto di avere rinvenuto la refurtiva ed aveva avanzato la pretesa di una somma a titolo di "protezione del cantiere"; segnala che la Corte di appello ha preso in esame tutte le risultanze degli atti, ha avuto cura di indicare le fonti probatorie dalle quali ha attinto il suo convincimento ed ha sorretto le conclusioni con argomentazioni prive di vizi giuridici ed immuni da manifesta illogicità laddove il ricorrente propone una rinnovata ponderazione delle emergenze processuali alternativa a quella correttamente effettuata dai giudici di merito, introducendo problematiche che esulano dai limiti cognitivi del giudizio di legittimità; ril quanto al secondo motivo, rileva che la Corte di appello ha motivato il suo convincimento con un apprezzamento fattuale in ordine alla valenza negativa dei precedenti penali, ponendo in rilievo come le precedenti condanne fossero espressione di maggiore pericolosità sociale idonea a giustificare l'inasprimento del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, complessivamente, infondato. 1.1 [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio e riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito, ed all'esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di estorsione continuata in quanto "... presentandosi come il boss del quartiere, in grado di intercedere tra gli autori di una serie di reati commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costruttori edili da tempo in rapporto conflittuale con i proprietari confinanti con il loro cantiere ... minacciava in più occasioni l'[OSCURATO:PERSONA] ed il Mori di sparargli in faccia se non gli avessero consegnato la somma di 15.000 euro quale prezzo della mediazione che, se fallita, avrebbe indotto dei non meglio definiti Calabresi a mettere dei candelotti all'interno del cantiere, costringeva l'[OSCURATO:PERSONA] a consegnargli la somma di 1.500 euro all'inizio del mese di maggio ed euro 1.000 il 26.5 (data dell'arresto), procurandosi così un ingiusto profitto con altrui danno".

1.2. Il Tribunale aveva ricostruito la vicenda attraverso la escussione di diversi testi tra cui, in particolare, la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che il suo cantiere in Roma, il lunedì di Pasqua del 2016, era stato oggetto di alcuni atti di vandalismo e del furto delle chiavi; il giorno successivo, aveva fatto presente l'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si era presentato nel cantiere qualificandosi come "boss del quartiere" sostenendo di avere rinvenuto alcuni zingarelli con la refurtiva e di averla recuperata aggiungendo che dovevano dare 500 euro agli zingarelli e 30.000 euro a lui per la protezione.

La sentenza di primo grado aveva richiamato le dichiarazioni di Cardinali e Sanna (il quale, in particolare, aveva precisato che il ricorrente si era presentato come "boss della zona"), geometri dipendenti dell'impresa edile, presenti nell'occasione, i quali avevano sostenuto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto sapere dell'interesse della criminalità organizzata per il cantiere offrendo la sua protezione da danni alle strutture che potevano essere arrecati "... anche con l'uso di esplosivo ad alta pericolosità come dinamite".Sempre alla luce della ricostruzione restituita dalla sentenza di primo grado, erano quindi trascorsi alcuni giorni nel corso dei quali il [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato a presentarsi sul cantiere come "mandatario di un gruppo calabrese" sicché, ad un certo punto, all'inizio di maggio, [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di incontrarlo; nell'occasione, il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva chiesto la somma di 15.000 euro "... in cambio di offerta di protezione per il cantiere" che la persona offesa aveva rifiutato ma a cui era seguita una seconda offerta di protezione "... che si riferiva, questa volta, ad un episodio che era accaduto qualche tempo prima e che aveva preoccupato molto l'[OSCURATO:PERSONA] ..." che aveva ricevuto richieste estorsive da tale [OSCURATO:PERSONA], confinante del terreno su cui era stato impiantato il cantiere, il quale gli aveva proposto di acquistare il proprio terreno minacciandolo, al suo rifiuto, di "avere un mare di guai", minacce cui erano seguite sassaiolkcontro il cantiere ed aggressioni fisiche.

Ed era stato proprio a fronte di ciò che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto al [OSCURATO:PERSONA] di intercedere presso il "cugino" (ovvero il [OSCURATO:PERSONA]) offrendo, quale contropartita, la somma di euro 5.000 (pag. 4: "... non sono disposto a darti dei soldi per il pizzo ... ma piuttosto ... quando lui si è composto con questo discorso dello zio, del cugino, dice va vene, vorrà dire che alla fine del cantiere se non avrei avuto altre seccature da questi signori ...").

I due, secondo il Tribunale, erano arrivati ad un "accordo" che prevedeva la dazione di euro 5.000 a fronte dell'intercessione del [OSCURATO:PERSONA] presso il [OSCURATO:PERSONA] per evitare che continuassero i fastidi posti in essere da quest'ultimo (cfr., ancora, pag. 4 della sentenza di primo grado), somma di cui l'[OSCURATO:PERSONA] aveva corrisposto effettivamente soltanto 1.500 euro sulla scorta delle pressioni del [OSCURATO:PERSONA] che aveva continuato ad insistere per avere l'intero importo tanto che "... poco prima di determinarsi a denunciarlo, [OSCURATO:PERSONA], che aveva dato segni di insofferenza per l'attesa, lo aveva minacciato se io fossi andato ai Carabinieri mi avrebbe sparato in faccia"(cfr., pag. 5).

L'[OSCURATO:PERSONA], d'accordo con il socio, aveva denunciato il [OSCURATO:PERSONA] il quale, incrociandolo in macchina, gli aveva nuovamente chiesto di portargli il resto dei soldi sicché era stato predisposto un servizio di consegna "controllato" di banconote contrassegnate ed il [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato.

Il Tribunale non aveva mancato di prendere in considerazione la versione di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo, in particolare, al fatto che la somma di 5.000 euro non era affatto il frutto di una condotta estorsiva ma sarebbe stato un "regalo" dell'[OSCURATO:PERSONA] a fronte della sua intercessione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (cfr., ivi, pagg.6-7) che ha tuttavia giudicato non percorribile finendo per affermare la responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di estorsione. 1.2 La Corte di appello ha preso in esame le doglianze difensive incentrate sulla inattendibilità dei testi d'accusa, sulla mancata considerazione delle dichiarazioni di altri testi che erano stati sentiti e di cui la sentenza impugnata non aveva fatto cenno alcuno e, infine, sull'assenza di profili di violenza e minaccia atteso che la somma di 5.000 euro era stata offerta dalla persona offesa a titolo di regalia.

Ritiene il collegio che la sentenza impugnata, letta unitamente a quella di primo grado, non presti il fianco ai rilievi formulati nei primi due motivi di ricorso che, complessivamente, pur evocando profili di violazione di legge e vizio di motivazione si risolvono, in definitiva, nel sollecitare una rivalutazione degli elementi acquisiti, certamente non consentita in questa sede, avendo i giudici di appello sorretto la loro decisione sulla scorta di apprezzamenti di merito sottratti, in quanto sostenuti da una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, alla valutazione di questa Corte atteso che il controllo di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui va saggiata la oggettiva tenuta sotto il profilo logico ed argomentativo, restando preclusa in questa sede la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

Il ricorrente contesta infatti l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermazione della penale responsabilità finendo per sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella posta a fondamento della decisione; si tratta, in definitiva, di censure inammissibili in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti posti a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato.

Non è inutile, allora, ribadire che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv.- - 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148, in cui la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti).

La Corte di appello, infatti, ha condiviso le considerazioni svolte dal primo giudice, secondo il quale "... pur se l'iniziativa finale dell'offerta del pagamento di euro 5.000 sembra, per quanto ricostruito, sia venuta dall'[OSCURATO:PERSONA] ... il contesto in riferimento, le minacce ricevute in precedenza dal [OSCURATO:PERSONA], del quale [OSCURATO:PERSONA] si è fatto portavoce ed intermediario, le stesse minacce del [OSCURATO:PERSONA] e l'atteggiamento prevaricatore ed insistente fin dall'inizio della sua comparsa presso il cantiere a séguito degli episodi di furto, con annesso primo tentativo di estorsione, portano inequivocabilmente a configurare l'atteggiamento psicologico dell'[OSCURATO:PERSONA] certamente non come connotato da spontaneità e intento di liberalità, ma come coartato al fine di poter ottenere tranquillità per il proseguimento dei lavori del cantiere, sulla spinta della pressione e della forza intimidatrice esercitata dal [OSCURATO:PERSONA] in proprio, nonché quale reale o presunto mandatario di un gruppo di Calabresi oltre che parente di [OSCURATO:PERSONA] e dei familiari di quest'ultimo che avevano già presentato richieste estorsive e che stavano interferendo pesantemente sull'andamento del cantiere".

Si tratta di considerazioni che, oltre ad essere saldamente ancorate agli elementi di fatto puntualmente evocati nelle due sentenze di merito, sono esenti da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà con elementi acquisiti al processo e, per altro verso, sono assolutamente in linea con i principi sempre ribaditi da questa Corte, secondo cui chi assume la veste di intermediario fra gli estorsori e la vittima, anche se per incarico ed iniziativa che parta proprio da quest'ultima, risponde del reato di estorsione salvo che, come certamente non è accaduto nel caso di specie, risulti che egli agisca nell'esclusivo interesse della stessa vittima e per motivi di solidarietà umana (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012, Adamo, Rv. 254298 01; Sez. 2, n. 26837 del 19/06/2008, Alfiero, Rv. 240701 01; Sez. 5, n. 13520 del 21/01/2015, Quatrosi, Rv. 262896 01; Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723 - 01).2.1 n motivo sulla recidiva, infine, è generico: la difesa, infatti, si è limitata a lamentare un presunto difetto di motivazione laddove la Corte, al contrario, aveva puntualmente argomentato sulle ragioni per le quali era suo avviso giustificato l'aumento stabilito dal primo giudice ai sensi dell'art. 99 cod. pen. (cfr., pagg. 3-4 della sentenza impugnata), per cui, di fatto, la censura finisce per contrapporre a quelle dei giudici di merito una diversa opzione decisoria attraverso la valorizzazione di elementi legati alla dinamica ed alla complessiva entità del fatto oltre che alla condotta processuale del ricorrente; il ricorso, tuttavia, non riesce ad evidenziare lacune motivazionali o profili di illogicità tali da poter sorreggere una censura spendibile in questa sede. 2.2 Le doglianze sul trattamento sanzionatorio, a loro volta, sono manifestamente infondate. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni 5 e mesi 3 di reclusione ed euro 1.500 di multa, cui i giudici di merito sono pervenuti partendo dal minimo edittale ed operando un aumento, davvero limitato, per la continuazione "interna" tra i diversi episodi.

Non è inutile, allora, ribadire che la graduazione della pena, in tutte le sue componenti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'ha esercitata, sia per fissare la pena base che per l'aumento operato per la continuazione, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., risultando perciò non consentita le la censura che nel giudizio di cassazione miri, di fatto, ad una nuova valutazione della sua congruità e la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (cfr., tra le tante.

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); E' inoltre assolutamente consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464).

Per contro, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (cfr., ancora, Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo, 207497).Si è, inoltre, ritenuto che l'impegno motivazionale debba tener conto, quale parametro di riferimento, la media edittale; si è affermato che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr., Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288, in cui la Corte ha peraltro precisato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo).

Diversamente, l'irrogazione di una pena base pari o superiore alla media edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (cfr., Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; conf., Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932).

A maggior ragione, l'irrogazione della pena in una misura prossima al massimo edittale rende necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, non essendo sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni dei tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr., Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356).

Come ricordato dalle SS.UU. nella sentenza "Pizzone", principi non dissimili sono stati affermati con riguardo alle pene determinate in aumento, per la continuazione, per i reati "satellite"; i giudici del supremo collegio hanno infatti richiamato e condiviso Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., non massimata sul punto, in cui si era spiegato che «se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l'obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie dì reato».

In definitiva, la associazione di una pena base determinata nella misura minima edittale ed un aumento per la continuazione di entità esigua esclude l'abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. e dimostra, per implicito, che è stata operata la valutazione degli elementi obiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della decisione.

Da ultimo, e con riguardo al giudizio di valenza, va detto che i giudici del gravame hanno argomentato la propria decisione in maniera non censurabile in questa sede essendo peraltro consolidato l'orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Sez. 5, n. 5579 del 26.9.2013, Sub; Sez. 6, n. 6866 del 25.11.2009,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Roma dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale capitolino, in data 21.2.2018, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di estorsione continuata e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena finale di anni 5 e mesi 3 di reclusione ed euro 1.500 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere, e con la pena accessoria conseguente; 2. ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1 violazione di legge con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. ; erronea ed omessa valutazione della prova; contraddittorietà e manifesta illogicità: rileva, infatti, che la Corte di appello ha "erroneamente travisato" le dichiarazioni della persona offesa e dei testi di accusa Sanna e Cardinali come di quello difesa, Caratelli, omettendo di valutare quelle del teste Verna; aggiunge che la sentenza impugnata ha pertanto giudicato la ricostruzione della persona offesa riscontrata da quanto riferito dai testi escussi, Cardinali, Sanna e Mantovani, rendendo così una motivazione del tutto assertiva rispetto a quanto segnalato con l'atto di appello in ordine al fatto che le dichiarazioni di Sanna e Cardinali erano intervenute soltanto all'esito di contestazioni del PM; rileva, ancora, che le dichiarazioni dell'Oriano erano state caratterizzate da una serie di contraddizioni ben evidenziate nell'atto di appello quanto, ad esempio, ai tempi della presunta minaccia, alle modalità ed alle circostanze in cui sarebbe intervenuta la richiesta del [OSCURATO:PERSONA] di 5.000 per la sua mediazione con i [OSCURATO:PERSONA], alla conoscenza o meno con il Caratelli; rileva, ancora, come la Corte abbia erroneamente ritenuto che i testi di accusa avessero corroborato e riscontrato la versione dell'[OSCURATO:PERSONA] e, a tal fine, con riguardo al presunto clima di intimidazione che l'imputato avrebbe instaurato nei suoi rapporti con la persona offesa, richiama le dichiarazioni del teste Mantovani e del teste Cardinali sull'atteggiamento del [OSCURATO:PERSONA]; rileva, ancora, che nulla la Corte di appello ha argomentato circa la deposizione del teste della difesa [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito in merito alla richiesta avanzata dall'[OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] di far cessare le condotte della famiglia [OSCURATO:PERSONA] che aveva già denunciato, omettendo così di valutare un elemento dirimente della vicenda, consistente, per l'appunto, nella riconducibilità della iniziativa circa la elargizione della somma, tenuto conto di quanto era stato evidenziato nell'atto di appello sulla incongruità di una offerta pari a 5.000 a fronte di una precedente richiesta che, secondo la persona offesa, era stata pari a 30.000 euro; 2.2 violazione ed erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen.; insussistenza dell'elemento psicologico; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: rileva che con l'atto di appello la difesa aveva insistito sulla natura della promessa formulata dall'[OSCURATO:PERSONA] in merito alla somma di denaro da corrispondere all'imputato e che aveva formato oggetto di un accordo tra i due, rispettato dal [OSCURATO:PERSONA] ed invece solo parzialmente adempiuto dall'[OSCURATO:PERSONA] il quale, dopo aver corrisposto la somma di euro 1.500, aveva preferito denunciare l'imputato il quale, non avendo usato né violenza né minaccia nei confronti del proprio interlocutore, non poteva essere consapevole della ingiustizia del profitto che si stava procurando; segnala, peraltro, la assenza di una reale motivazione della sentenza impugnata sulla questione che aveva formato oggetto di uno specifico motivo di appello; aggiunge che il giudice di primo grado aveva valorizzato i messaggi "whatsapp" il cui tenore, tuttavia, restituiscono un panorama diverso rispetto a quello proposto dall'accusa, mancando ogni condotta violenta o minatoria dell'imputato; 2.3 violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 62-bis e 99, comma 4, cod. pen.: rileva come la Corte di appello abbia respinto la richiesta, subordinata, di esclusione della recidiva, ricorrendo ad una formula apodittica e generica, avendo fatto riferimento alla "carriera criminale" del prevenuto ma omesso di analizzare gli elementi propri del giudizio di maggiore riprovevolezza legato alla natura ormai sempre facoltativa dell'aumento di pena; sottolinea che alcun rilievo è stato dato alla minima entità della somma costituente profitto del presunto reato, alla spontanea sottoposizione dell'imputato all'interrogatorio di garanzia ed all'esame dibattimentale; rileva, ancora, il difetto di motivazione sulla determinazione della entità della pena, di cui lamenta la contraddittorietà rispetto alle considerazioni svolta in merito al riconoscimento delle attenuanti generiche; aggiunge che l'immotivato aumento per la continuazione ha inciso sulla entità già notevole della pena inflitta; 4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: rileva, infatti, che i giudici di merito, con motivazione congrua e convergente nel ritenere integrato il reato di estorsione, hanno considerato [OSCURATO:PERSONA] - autodefinitosi "il boss del quartiere" - pienamente responsabile del delitto ascrittogli e realizzato mediante la prospettazione ai soggetti passivi di una posizione di supremazia e di attitudine ad incutere timore, che mal si concilia con la configurabilità di reati meno gravi e con il difetto dell'elemento psicologico; osserva che, con conforme valutazione, hanno evidenziato che gli imprenditori edili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo avere subito sul proprio cantiere una serie di atti vandalici e la sottrazione delle chiavi degli appartamenti in costruzione, avevano ceduto alla pretesa estorsiva quando l'imputato aveva sostenuto di avere rinvenuto la refurtiva ed aveva avanzato la pretesa di una somma a titolo di "protezione del cantiere"; segnala che la Corte di appello ha preso in esame tutte le risultanze degli atti, ha avuto cura di indicare le fonti probatorie dalle quali ha attinto il suo convincimento ed ha sorretto le conclusioni con argomentazioni prive di vizi giuridici ed immuni da manifesta illogicità laddove il ricorrente propone una rinnovata ponderazione delle emergenze processuali alternativa a quella correttamente effettuata dai giudici di merito, introducendo problematiche che esulano dai limiti cognitivi del giudizio di legittimità; ril quanto al secondo motivo, rileva che la Corte di appello ha motivato il suo convincimento con un apprezzamento fattuale in ordine alla valenza negativa dei precedenti penali, ponendo in rilievo come le precedenti condanne fossero espressione di maggiore pericolosità sociale idonea a giustificare l'inasprimento del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, complessivamente, infondato. 1.1 [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio e riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito, ed all'esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di estorsione continuata in quanto "... presentandosi come il boss del quartiere, in grado di intercedere tra gli autori di una serie di reati commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costruttori edili da tempo in rapporto conflittuale con i proprietari confinanti con il loro cantiere ... minacciava in più occasioni l'[OSCURATO:PERSONA] ed il Mori di sparargli in faccia se non gli avessero consegnato la somma di 15.000 euro quale prezzo della mediazione che, se fallita, avrebbe indotto dei non meglio definiti Calabresi a mettere dei candelotti all'interno del cantiere, costringeva l'[OSCURATO:PERSONA] a consegnargli la somma di 1.500 euro all'inizio del mese di maggio ed euro 1.000 il 26.5 (data dell'arresto), procurandosi così un ingiusto profitto con altrui danno". 1.2. Il Tribunale aveva ricostruito la vicenda attraverso la escussione di diversi testi tra cui, in particolare, la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che il suo cantiere in Roma, il lunedì di Pasqua del 2016, era stato oggetto di alcuni atti di vandalismo e del furto delle chiavi; il giorno successivo, aveva fatto presente l'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si era presentato nel cantiere qualificandosi come "boss del quartiere" sostenendo di avere rinvenuto alcuni zingarelli con la refurtiva e di averla recuperata aggiungendo che dovevano dare 500 euro agli zingarelli e 30.000 euro a lui per la protezione. La sentenza di primo grado aveva richiamato le dichiarazioni di Cardinali e Sanna (il quale, in particolare, aveva precisato che il ricorrente si era presentato come "boss della zona"), geometri dipendenti dell'impresa edile, presenti nell'occasione, i quali avevano sostenuto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto sapere dell'interesse della criminalità organizzata per il cantiere offrendo la sua protezione da danni alle strutture che potevano essere arrecati "... anche con l'uso di esplosivo ad alta pericolosità come dinamite".Sempre alla luce della ricostruzione restituita dalla sentenza di primo grado, erano quindi trascorsi alcuni giorni nel corso dei quali il [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato a presentarsi sul cantiere come "mandatario di un gruppo calabrese" sicché, ad un certo punto, all'inizio di maggio, [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di incontrarlo; nell'occasione, il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva chiesto la somma di 15.000 euro "... in cambio di offerta di protezione per il cantiere" che la persona offesa aveva rifiutato ma a cui era seguita una seconda offerta di protezione "... che si riferiva, questa volta, ad un episodio che era accaduto qualche tempo prima e che aveva preoccupato molto l'[OSCURATO:PERSONA] ..." che aveva ricevuto richieste estorsive da tale [OSCURATO:PERSONA], confinante del terreno su cui era stato impiantato il cantiere, il quale gli aveva proposto di acquistare il proprio terreno minacciandolo, al suo rifiuto, di "avere un mare di guai", minacce cui erano seguite sassaiolkcontro il cantiere ed aggressioni fisiche. Ed era stato proprio a fronte di ciò che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto al [OSCURATO:PERSONA] di intercedere presso il "cugino" (ovvero il [OSCURATO:PERSONA]) offrendo, quale contropartita, la somma di euro 5.000 (pag. 4: "... non sono disposto a darti dei soldi per il pizzo ... ma piuttosto ... quando lui si è composto con questo discorso dello zio, del cugino, dice va vene, vorrà dire che alla fine del cantiere se non avrei avuto altre seccature da questi signori ..."). I due, secondo il Tribunale, erano arrivati ad un "accordo" che prevedeva la dazione di euro 5.000 a fronte dell'intercessione del [OSCURATO:PERSONA] presso il [OSCURATO:PERSONA] per evitare che continuassero i fastidi posti in essere da quest'ultimo (cfr., ancora, pag. 4 della sentenza di primo grado), somma di cui l'[OSCURATO:PERSONA] aveva corrisposto effettivamente soltanto 1.500 euro sulla scorta delle pressioni del [OSCURATO:PERSONA] che aveva continuato ad insistere per avere l'intero importo tanto che "... poco prima di determinarsi a denunciarlo, [OSCURATO:PERSONA], che aveva dato segni di insofferenza per l'attesa, lo aveva minacciato se io fossi andato ai Carabinieri mi avrebbe sparato in faccia"(cfr., pag. 5). L'[OSCURATO:PERSONA], d'accordo con il socio, aveva denunciato il [OSCURATO:PERSONA] il quale, incrociandolo in macchina, gli aveva nuovamente chiesto di portargli il resto dei soldi sicché era stato predisposto un servizio di consegna "controllato" di banconote contrassegnate ed il [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato. Il Tribunale non aveva mancato di prendere in considerazione la versione di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo, in particolare, al fatto che la somma di 5.000 euro non era affatto il frutto di una condotta estorsiva ma sarebbe stato un "regalo" dell'[OSCURATO:PERSONA] a fronte della sua intercessione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (cfr., ivi, pagg.6-7) che ha tuttavia giudicato non percorribile finendo per affermare la responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di estorsione. 1.2 La Corte di appello ha preso in esame le doglianze difensive incentrate sulla inattendibilità dei testi d'accusa, sulla mancata considerazione delle dichiarazioni di altri testi che erano stati sentiti e di cui la sentenza impugnata non aveva fatto cenno alcuno e, infine, sull'assenza di profili di violenza e minaccia atteso che la somma di 5.000 euro era stata offerta dalla persona offesa a titolo di regalia. Ritiene il collegio che la sentenza impugnata, letta unitamente a quella di primo grado, non presti il fianco ai rilievi formulati nei primi due motivi di ricorso che, complessivamente, pur evocando profili di violazione di legge e vizio di motivazione si risolvono, in definitiva, nel sollecitare una rivalutazione degli elementi acquisiti, certamente non consentita in questa sede, avendo i giudici di appello sorretto la loro decisione sulla scorta di apprezzamenti di merito sottratti, in quanto sostenuti da una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, alla valutazione di questa Corte atteso che il controllo di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui va saggiata la oggettiva tenuta sotto il profilo logico ed argomentativo, restando preclusa in questa sede la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Il ricorrente contesta infatti l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermazione della penale responsabilità finendo per sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella posta a fondamento della decisione; si tratta, in definitiva, di censure inammissibili in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti posti a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. Non è inutile, allora, ribadire che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv.- - 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148, in cui la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti). La Corte di appello, infatti, ha condiviso le considerazioni svolte dal primo giudice, secondo il quale "... pur se l'iniziativa finale dell'offerta del pagamento di euro 5.000 sembra, per quanto ricostruito, sia venuta dall'[OSCURATO:PERSONA] ... il contesto in riferimento, le minacce ricevute in precedenza dal [OSCURATO:PERSONA], del quale [OSCURATO:PERSONA] si è fatto portavoce ed intermediario, le stesse minacce del [OSCURATO:PERSONA] e l'atteggiamento prevaricatore ed insistente fin dall'inizio della sua comparsa presso il cantiere a séguito degli episodi di furto, con annesso primo tentativo di estorsione, portano inequivocabilmente a configurare l'atteggiamento psicologico dell'[OSCURATO:PERSONA] certamente non come connotato da spontaneità e intento di liberalità, ma come coartato al fine di poter ottenere tranquillità per il proseguimento dei lavori del cantiere, sulla spinta della pressione e della forza intimidatrice esercitata dal [OSCURATO:PERSONA] in proprio, nonché quale reale o presunto mandatario di un gruppo di Calabresi oltre che parente di [OSCURATO:PERSONA] e dei familiari di quest'ultimo che avevano già presentato richieste estorsive e che stavano interferendo pesantemente sull'andamento del cantiere". Si tratta di considerazioni che, oltre ad essere saldamente ancorate agli elementi di fatto puntualmente evocati nelle due sentenze di merito, sono esenti da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà con elementi acquisiti al processo e, per altro verso, sono assolutamente in linea con i principi sempre ribaditi da questa Corte, secondo cui chi assume la veste di intermediario fra gli estorsori e la vittima, anche se per incarico ed iniziativa che parta proprio da quest'ultima, risponde del reato di estorsione salvo che, come certamente non è accaduto nel caso di specie, risulti che egli agisca nell'esclusivo interesse della stessa vittima e per motivi di solidarietà umana (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012, Adamo, Rv. 254298 01; Sez. 2, n. 26837 del 19/06/2008, Alfiero, Rv. 240701 01; Sez. 5, n. 13520 del 21/01/2015, Quatrosi, Rv. 262896 01; Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723 - 01).2.1 n motivo sulla recidiva, infine, è generico: la difesa, infatti, si è limitata a lamentare un presunto difetto di motivazione laddove la Corte, al contrario, aveva puntualmente argomentato sulle ragioni per le quali era suo avviso giustificato l'aumento stabilito dal primo giudice ai sensi dell'art. 99 cod. pen. (cfr., pagg. 3-4 della sentenza impugnata), per cui, di fatto, la censura finisce per contrapporre a quelle dei giudici di merito una diversa opzione decisoria attraverso la valorizzazione di elementi legati alla dinamica ed alla complessiva entità del fatto oltre che alla condotta processuale del ricorrente; il ricorso, tuttavia, non riesce ad evidenziare lacune motivazionali o profili di illogicità tali da poter sorreggere una censura spendibile in questa sede. 2.2 Le doglianze sul trattamento sanzionatorio, a loro volta, sono manifestamente infondate. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni 5 e mesi 3 di reclusione ed euro 1.500 di multa, cui i giudici di merito sono pervenuti partendo dal minimo edittale ed operando un aumento, davvero limitato, per la continuazione "interna" tra i diversi episodi. Non è inutile, allora, ribadire che la graduazione della pena, in tutte le sue componenti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'ha esercitata, sia per fissare la pena base che per l'aumento operato per la continuazione, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., risultando perciò non consentita le la censura che nel giudizio di cassazione miri, di fatto, ad una nuova valutazione della sua congruità e la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (cfr., tra le tante. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); E' inoltre assolutamente consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). Per contro, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (cfr., ancora, Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo, 207497).Si è, inoltre, ritenuto che l'impegno motivazionale debba tener conto, quale parametro di riferimento, la media edittale; si è affermato che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr., Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288, in cui la Corte ha peraltro precisato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo). Diversamente, l'irrogazione di una pena base pari o superiore alla media edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (cfr., Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; conf., Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932). A maggior ragione, l'irrogazione della pena in una misura prossima al massimo edittale rende necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, non essendo sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni dei tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr., Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356). Come ricordato dalle SS.UU. nella sentenza "Pizzone", principi non dissimili sono stati affermati con riguardo alle pene determinate in aumento, per la continuazione, per i reati "satellite"; i giudici del supremo collegio hanno infatti richiamato e condiviso Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., non massimata sul punto, in cui si era spiegato che «se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l'obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie dì reato». In definitiva, la associazione di una pena base determinata nella misura minima edittale ed un aumento per la continuazione di entità esigua esclude l'abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. e dimostra, per implicito, che è stata operata la valutazione degli elementi obiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della decisione. Da ultimo, e con riguardo al giudizio di valenza, va detto che i giudici del gravame hanno argomentato la propria decisione in maniera non censurabile in questa sede essendo peraltro consolidato l'orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Sez. 5, n. 5579 del 26.9.2013, Sub; Sez. 6, n. 6866 del 25.11.2009,
Sentenza Cassazione n. 17963/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris