CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28875/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di SORVEGLIANZA diTARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 12 marzo 2025, il Tribunale di sorveglianza di Tarantoaveva disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la revoca della misuraalternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, applicata con ordinanza delTribunale di sorveglianza di Lecce del 23 marzo 2023. Secondo il Collegio, infatti,egli si era reso responsabile del trasporto di circa 220 grammi lordi di stupefacentetipo cocaina, rinvenuto sulla sua persona in occasione di un controllo, sicché talecomportamento doveva ritenersi incompatibile con la prosecuzione della misuraalternativa. Inoltre, la revoca della misura era stata disposta sin dall’iniziodell’esecuzione in ragione della particolare gravità della condotta, ritenutaindicativa del fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva solo formalmente aderito alle prescrizioni,senza che il suo percorso di reinserimento sociale fosse stato effettivo.1.1. Con sentenza n. 31751 in data 25 giugno 2025, la Prima Sezione dellaCorte di cassazione annullò l'ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenzadella revoca, rilevando che il Tribunale non aveva valutato la condotta complessivadi [OSCURATO:PERSONA] durante il periodo di affidamento e non aveva giustificato, secondocriteri di proporzionalità e individualizzazione, la scelta della decorrenza ex tuncdella revoca. Ciò alla luce dei principi, costantemente affermati dallagiurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della decorrenza della revocadell'affidamento, il giudice deve prendere in esame non solo la gravità delcomportamento che vi ha dato luogo, ma anche la condotta complessivamentetenuta dal condannato durante il periodo di prova e la concreta incidenza delleprescrizioni imposte a suo carico. Tanto più che, nella specie, il Tribunale nonaveva fatto riferimento a due relazioni dell'U.E.P.E. e alla concessione dellaliberazione anticipata, né aveva segnalato altri comportamenti trasgressivi.1.2. Con ordinanza in data 11 marzo 2026, il Tribunale di sorveglianza diTaranto ha nuovamente disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la revocadell'affidamento in prova, stavolta con decorrenza dal 5 aprile 2023, data diaccertamento della prima violazione, consistita nella guida senza patente. IlCollegio di merito ha evidenziato come, dalle relazioni dell’U.E.P.E., emergesseche, per circa due anni, egli non aveva svolto alcuna attività lavorativa né si eraconcretamente attivato per reperirne una, senza rappresentare agli operatori unasituazione di particolare difficoltà economica o di urgente bisogno di sostegno peril proprio nucleo familiare. Inoltre, il 5 aprile 2023 era stato denunciato per guidasenza patente, revocatagli in conseguenza dell’applicazione della misura diprevenzione della sorveglianza speciale; episodio ritenuto sintomatico dellapersistente inosservanza delle regole e rimasto ignoto agli operatori dell’U.E.P.E.durante l’esecuzione della misura. Il Tribunale ha poi attribuito speciale rilievoall’arresto del 19 febbraio 2025 per trasporto di sostanza stupefacente; condottaritenuta indicativa del perdurare di rapporti con ambienti dediti al traffico di drogae incompatibile con un effettivo percorso di reinserimento sociale.Valutando unitariamente tali elementi, il Tribunale ha ritenuto che ilcomportamento tenuto dall’affidato durante l’esecuzione della misura rivelasse, apartire dalla violazione del 2023 e fino al coinvolgimento nel trasporto distupefacenti, il sostanziale fallimento del percorso trattamentale da lui intrapreso.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanzaemessa in sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito esposto nei limitistrettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.,l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 627 cod. proc. pen. e 47 Ord.pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il Collegio di merito, pur richiamandoformalmente la pronuncia rescindente, secondo cui il giudice deve procedere a unavalutazione complessiva della condotta tenuta durante l'intero periodo di prova edella concreta incidenza delle eventuali violazioni rispetto al percorso rieducativointrapreso, avrebbe sostanzialmente reiterato una lettura frammentaria dellacondotta del condannato, valorizzando episodi isolati e tra loro eterogenei, senzaprocedere a una effettiva valutazione del percorso trattamentale nel suocomplesso, durato oltre due anni e mezzo.In particolare, il carattere sintomatico attribuito all’episodio della guida senzapatente sarebbe stato affermato in maniera del tutto apodittica e priva di adeguatosupporto motivazionale, non essendo stato chiarito per quale ragione una siffattaviolazione, per quanto censurabile, possa essere considerata espressiva di unaradicale incompatibilità con la prosecuzione della misura alternativa.Il Tribunale, inoltre, non ha dato conto del lungo periodo - pari a circa due annie mezzo - durante il quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe osservato le prescrizioni impostegli,come attestato dalle relazioni dell'U.E.P.E., né avrebbe spiegato per quali ragionitale condotta complessivamente positiva debba ritenersi priva di rilievo ai fini dellavalutazione richiesta. La motivazione si risolve, pertanto, in una affermazioneassertiva circa il fallimento del percorso trattamentale, senza che sia statoesplicitato il nesso tra la condotta contestata e la conclusione del Tribunale.Inoltre, il Collegio di merito avrebbe ricostruito ex post il significato dellacondotta del 2023 alla luce del più grave episodio del febbraio 2025, in tal modoalterando il corretto parametro di giudizio.Sotto altro profilo, la decisione contrasterebbe con i principi di proporzionalitàe gradualità che devono informare la revoca della misura, non essendo statochiarito perché la violazione del 5 aprile 2023 dovesse comportare unaretrodatazione della revoca per un arco temporale così significativo.3. Con la requisitoria scritta in data 13 maggio 2026 il Procuratore generalepresso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.2. Ai sensi dell'art. 47, comma 11, Ord. pen., «l'affidamento è revocato qualorail comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate,appaia incompatibile con la prosecuzione della prova».Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, quando sidetermini alla revoca dell'affidamento in prova, il tribunale di sorveglianza, ai finidella determinazione del momento della decorrenza della revoca, deve motivareprendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamentoche ha dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dalcondannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delleprescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv.282007 - 01; Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859 - 01;Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474 - 01).3. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza, colmando la lacunamotivazionale censurata dalla pronuncia rescindente, ha ben spiegato la ragioneper cui ha ritenuto che l’episodio della guida senza patente dovesse ritenersiparticolarmente significativo ai fini del giudizio sull’andamento del percorso direinserimento, collocando logicamente l’episodio in parola nel quadro generaledell’andamento della misura alternativa.3.1. In particolare, il Collegio di merito ha evidenziato come, da un’informativadei Carabinieri di Taranto, emergesse che [OSCURATO:PERSONA] era stato denunciato il 5 aprile2023 per guida senza patente, revocatagli in conseguenza dell’applicazione dellamisura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Inoltre,l’ordinanza ha dato atto che l’affidato è stato tratto in arresto il 19 febbraio 2025nell’ambito di un’attività investigativa originata da una segnalazione che loindicava quale incaricato del trasporto di sostanza stupefacente successivamenterinvenuta sulla sua persona. Inoltre, nel corso dell’interrogatorio di convalidadell’arresto, [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di aver dovuto delinquere per problemieconomici e connessi a problemi di salute della moglie. E, tuttavia, comesottolineato dal Tribunale, di tali problemi non vi era alcuna traccia nelle relazionidell’U.E.P.E., non avendo egli mai richiesto aiuto o supporto a quell’Ufficio. E ciòbenché, secondo quanto risultava dalle relazioni dell’U.E.P.E. del 30 giugno 2023e del 25 ottobre 2024, l’affidato non avesse svolto alcuna attività lavorativa né sifosse concretamente attivato per reperirne una nel corso di circa due anni.3.2. A partire da tali circostanze di fatto, il Tribunale di sorveglianza ha operatouna lettura complessiva della vicenda esecutiva, sottolineando, innanzitutto, laparticolare gravità dell’episodio della guida senza patente, connessa sia al fattoche il documento gli era stato ritirato in esecuzione del provvedimento diapplicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, qualeprescrizione diretta a circoscrivere il rischio di nuove condotte di rilevanza penale;sia al fatto che l’affidato si era astenuto dal riferire quanto accaduto agli operatoridel Servizio sociale, rompendo il pactum fiduciae che deve sempre esistere tral’affidato e il personale che ne accompagna il percorso di reinserimento. Indi, ilCollegio ha evidenziato come, da un lato, [OSCURATO:PERSONA] non avesse lavorato per l’interoperiodo di sottoposizione all’affidamento e, dall’altro lato, non avesse chiesto alcunsostegno economico a favore proprio e del nucleo familiare, circostanza che è stataritenuta indicativa della disponibilità di mezzi di sostentamento non dichiarati.[OSCURATO:PERSONA], poi, che l’affidato era stato rinvenuto nella disponibilità di unconsistente quantitativo di stupefacente, l’ordinanza ha ritenuto, nonillogicamente, per un verso che egli fosse ancora legato stabilmente con ambientidediti al narcotraffico; e, per altro verso, che avendo, per le ragioni anzidette,disponibilità economiche di origine ignota egli, in realtà, non avesse maiabbandonato i traffici connessi agli stupefacenti.Quanto alle valutazioni favorevoli espresse dall’U.E.P.E. ed evidenziate alladifesa in sede di ricorso, il Tribunale ha evidenziato come esse fossero stateformulate senza conoscere l’episodio del 5 aprile 2023 e, pertanto, sulla base diun quadro informativo incompleto.3.3. A partire da tali considerazioni, il Collegio di merito ha logicamenteconcluso che il comportamento complessivamente tenuto dall’affidato durantel’esecuzione della misura evidenziasse il mancato conseguimento delle finalitàrieducative proprie dell’affidamento in prova e rivelasse, fin dalla violazioneaccertata nell’aprile 2023, il sostanziale fallimento del percorso trattamentale.Dunque, il rilievo attribuito al suddetto episodio non attiene al dato della suasemplice materialità, bensì al fatto che esso costituisce, nella non illogicainterpretazione del compendio istruttorio offerta dall’ordinanza, la primamanifestazione di un comportamento incompatibile con il percorso diresponsabilizzazione intrapreso. Tale valutazione è stata compiuta a partire da unapprezzamento di merito ed è stata giustificata alla stregua di una motivazioneadeguata pienamente conforme alle indicazioni della sentenza rescindente, sicchéle censure difensive, in conclusione, devono essere disattese.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso si configura comecomplessivamente infondato e, pertanto, deve essere rigettato, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 16/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]