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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2011

ECLI:EU:C:2011:527
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 28 luglio 2011 – Commissione / Belgio (causa C‑133/10) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2005/81/CE – Trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le imprese pubbliche – Impresa soggetta all’obbligo di tenere una contabilità separata – Omessa trasposizione entro il termine impartito»

1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE; direttiva della Commissione 2005/81) (v. punti 31, 39)

2. Ricorso per inadempimento – Diritto di azione della Commissione – Valutazione dell’opportunità di agire – Esercizio discrezionale (Art. 258 TFUE) (v. punto 32) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 28 novembre 2005, 2005/81/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese (GU L 312, pag. 47).

Dispositivo 1) Non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 28 novembre 2005, 2005/81/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 28 luglio 2011 – Commissione / Belgio (causa C‑133/10) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2005/81/CE – Trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le imprese pubbliche – Impresa soggetta all’obbligo di tenere una contabilità separata – Omessa trasposizione entro il termine impartito» 1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE; direttiva della Commissione 2005/81) (v. punti 31, 39) 2. Ricorso per inadempimento – Diritto di azione della Commissione – Valutazione dell’opportunità di agire – Esercizio discrezionale (Art. 258 TFUE) (v. punto 32) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 28 novembre 2005, 2005/81/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese (GU L 312, pag. 47). Dispositivo 1) Non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 28 novembre 2005, 2005/81/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese.