CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00558/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata. Rilevato che le impugnazioni sono manifestamente infondate; Premesso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano il vizio di motivazione con riguardo alla conferma del giudizio di responsabilità per i reati loro ascritti (fatta eccezione per il capo D per il quale è stata dichiarata la intervenuta prescrizione); Considerato che in realtà le doglianze sono di mero fatto e riguardano aspetti già esaminati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dalla Corte di appello di L'Aquila che ha ritenuto dimostrata la loro responsabilità per avere procurato l'ingresso di una cittadina marocchina nel territorio italiano mediante la celebrazione di un matrimonio fittizio tra la predetta ed il Montefusco in cambio di denaro, nonché la responsabilità di solo quest'ultimo anche per il delitto di sequestro di persona in danno della donna; Ritenuto quindi che i ricorrenti con i vizi da loro lamentati vorrebbero, in realtà, pervenire ad una differente valutazione degli elementi processuali, operazione che non è consentita in sede di legittimità; Ritenuto che deve essere, pertanto, dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la loro colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 7 dicembre 20