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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 07285/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 9.7.2018 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca; letta la memoria di replica del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza predibattinnentale in data 9.7.2018 la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato, confermando nel resto la decisione impugnata, non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 2 d.

Igs. 74/2000 commesso in data 30.9.2010 ascritto a [OSCURATO:PERSONA] con la pronuncia resa, all'esito del primo grado di giudizio in data 27.9.2017, dal Tribunale di Avellino che l'aveva condannata alla pena di due anni di reclusione, oltre alle pene accessorie di cui all'all'art. 12 del medesimo decreto legislativo, disponendo altresì la confisca del profitto del reato in misura corrispondente all'IVA evasa di C 189.190,60 diretta o per equivalente.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputata ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 12-bis d.

Igs. 74/2000, il mantenimento della disposta confisca, rilevando come la suddetta misura possa essere applicata nelle sole ipotesi in cui vi sia stata condanna o applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., non ricorrenti nel caso di specie in cui il reato era stato dichiarato estinto per prescrizione e che comunque non poteva essere confermata nella forma per equivalente attesa la sua natura sanzionatoria.

3. Con memoria ex art. 611 cod. proc. pen. in replica alla requisitoria del Procuratore Generale, che ha richiesto l'annullamento della sentenza impugnata in ordine alla disposta confisca rilevando che trattavasi di fatti antecedenti all'entrata in vigore dell'art. 578 bis cod. proc. pen. il quale consente il mantenimento della confisca anche a seguito di sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, la difesa ha controdedotto che non può trovare applicazione nel caso di specie l'art. 578 cod. proc. pen. trattandosi di norma introdotta dal d.

Igs. 1.3.2018 n.21 e dunque operante per i soli fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore, laddove il reato in contestazione risalenti all'anno 2009 ed accertati nell'anno 2010, insistendo in ogni caso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve ritenersi fondato.

Come già affermato da questa Corte, la confisca per equivalente di cui all'art. 12 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, per espressa previsione normativa, può essere disposta soltanto con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, in quanto, a differenza della confisca diretta, che ha natura di misura di sicurezza, la confisca per equivalente ha carattere afflittivo e sanzionatorio (v.

Sez.

U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255037), e quindi non può essere disposta nel caso di estinzione del reato, occorrendo la pronuncia di una sentenza di condanna o di applicazione della pena (Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435; v. anche Sez. 3, n. 47104 del 02/10/2019, Calia, Rv. 277347, che ha escluso la possibilità di mantenere la confisca per equivalente disposta in relazione a reato tributario dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova; v. anche, a proposto della non assimilabilità della sentenza che abbia dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione a una sentenza di condanna, Sez. 3, n. 53640 del 18/07/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 275183 e Sez. 3, Sentenza n. 3458 del 18/11/2019 - dep. 28/01/2020, Viganò, Rv. 278594).

Non può invero trovare applicazione la disposizione contenuta nell'art. 578 bis cod. proc. pen. che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato, atteso che sua entrata in vigore, disposta con il d.

Igs. 1.3.2018 n.21, è successiva ai fatti sub judice commessi in data 30.9.2010.

Conseguentemente gli effetti sanzionatori della confisca per equivalente non possono estendersi a fatti anteriori al momento in cui è entrata in vigore la norma che ne rende possibile il mantenimento anche in casi in cui, precedentemente, ciò non era possibile, non essendo applicabile ad essa, proprio in ragione della finalità afflittiva che la caratterizza e che la distingue dalla confisca diretta, la regola dettata per le misure di sicurezza dall'art. 200 cod. pen..

Solo a partire dall'entrata in vigore dell'art. 578 bis cod.proc.pen. è possibile il mantenimento della confisca per equivalente nel caso in cui il reato, nelle more, si sia estinto per prescrizione o amnistia (cfr. Sez. 3 , Sentenza n. 20793 del 18/03/2021 - dep. 26/05/2021, Rotondi, Rv. 281342) Ne consegue, stante l'intervenuta estinzione dei reati contestati per prescrizione e la conseguente dichiarazione di non doversi procedere in ordine agli stessi, l'impossibilità dì mantenere la confisca per equivalente disposta a carico dell'imputato dal Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 12 bis d.

Igs. 74/2000, e, implicitamente, confermata dalla Corte d'appello di Milano, che non ha provveduto, pur avendo rilevato la prescrizione di detti reati, a eliminarla: a tale eliminazione può provvedere direttamente questa Corte, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen., previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a tale punto, non occorrendo accertamenti di fatto, né lo svolgimento di attività valutative o di apprezzamento di prove, conseguendo l'impossibilità di mantenere la confisca alla dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati in relazione ai quali la stessa era stata disposta.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca per equivalente disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confisca che elimina.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 9.7.2018 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca; letta la memoria di replica del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza predibattinnentale in data 9.7.2018 la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato, confermando nel resto la decisione impugnata, non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 2 d. Igs. 74/2000 commesso in data 30.9.2010 ascritto a [OSCURATO:PERSONA] con la pronuncia resa, all'esito del primo grado di giudizio in data 27.9.2017, dal Tribunale di Avellino che l'aveva condannata alla pena di due anni di reclusione, oltre alle pene accessorie di cui all'all'art. 12 del medesimo decreto legislativo, disponendo altresì la confisca del profitto del reato in misura corrispondente all'IVA evasa di C 189.190,60 diretta o per equivalente. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputata ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 12-bis d. Igs. 74/2000, il mantenimento della disposta confisca, rilevando come la suddetta misura possa essere applicata nelle sole ipotesi in cui vi sia stata condanna o applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., non ricorrenti nel caso di specie in cui il reato era stato dichiarato estinto per prescrizione e che comunque non poteva essere confermata nella forma per equivalente attesa la sua natura sanzionatoria. 3. Con memoria ex art. 611 cod. proc. pen. in replica alla requisitoria del Procuratore Generale, che ha richiesto l'annullamento della sentenza impugnata in ordine alla disposta confisca rilevando che trattavasi di fatti antecedenti all'entrata in vigore dell'art. 578 bis cod. proc. pen. il quale consente il mantenimento della confisca anche a seguito di sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, la difesa ha controdedotto che non può trovare applicazione nel caso di specie l'art. 578 cod. proc. pen. trattandosi di norma introdotta dal d. Igs. 1.3.2018 n.21 e dunque operante per i soli fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore, laddove il reato in contestazione risalenti all'anno 2009 ed accertati nell'anno 2010, insistendo in ogni caso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve ritenersi fondato. Come già affermato da questa Corte, la confisca per equivalente di cui all'art. 12 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, per espressa previsione normativa, può essere disposta soltanto con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, in quanto, a differenza della confisca diretta, che ha natura di misura di sicurezza, la confisca per equivalente ha carattere afflittivo e sanzionatorio (v. Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255037), e quindi non può essere disposta nel caso di estinzione del reato, occorrendo la pronuncia di una sentenza di condanna o di applicazione della pena (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435; v. anche Sez. 3, n. 47104 del 02/10/2019, Calia, Rv. 277347, che ha escluso la possibilità di mantenere la confisca per equivalente disposta in relazione a reato tributario dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova; v. anche, a proposto della non assimilabilità della sentenza che abbia dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione a una sentenza di condanna, Sez. 3, n. 53640 del 18/07/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 275183 e Sez. 3, Sentenza n. 3458 del 18/11/2019 - dep. 28/01/2020, Viganò, Rv. 278594). Non può invero trovare applicazione la disposizione contenuta nell'art. 578 bis cod. proc. pen. che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato, atteso che sua entrata in vigore, disposta con il d. Igs. 1.3.2018 n.21, è successiva ai fatti sub judice commessi in data 30.9.2010. Conseguentemente gli effetti sanzionatori della confisca per equivalente non possono estendersi a fatti anteriori al momento in cui è entrata in vigore la norma che ne rende possibile il mantenimento anche in casi in cui, precedentemente, ciò non era possibile, non essendo applicabile ad essa, proprio in ragione della finalità afflittiva che la caratterizza e che la distingue dalla confisca diretta, la regola dettata per le misure di sicurezza dall'art. 200 cod. pen.. Solo a partire dall'entrata in vigore dell'art. 578 bis cod.proc.pen. è possibile il mantenimento della confisca per equivalente nel caso in cui il reato, nelle more, si sia estinto per prescrizione o amnistia (cfr. Sez. 3 , Sentenza n. 20793 del 18/03/2021 - dep. 26/05/2021, Rotondi, Rv. 281342) Ne consegue, stante l'intervenuta estinzione dei reati contestati per prescrizione e la conseguente dichiarazione di non doversi procedere in ordine agli stessi, l'impossibilità dì mantenere la confisca per equivalente disposta a carico dell'imputato dal Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 12 bis d. Igs. 74/2000, e, implicitamente, confermata dalla Corte d'appello di Milano, che non ha provveduto, pur avendo rilevato la prescrizione di detti reati, a eliminarla: a tale eliminazione può provvedere direttamente questa Corte, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a tale punto, non occorrendo accertamenti di fatto, né lo svolgimento di attività valutative o di apprezzamento di prove, conseguendo l'impossibilità di mantenere la confisca alla dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati in relazione ai quali la stessa era stata disposta. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca per equivalente disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confisca che elimina.
Decreto Cassazione n. 07285/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris