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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10823/2026

Testo disponibile della fonte

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ato;– ricorrente principale –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA];– controricorrente principale-ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo gradodi Trento, n. 110/01/2016, depositata in data 21 novembre 2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1.

A seguito di controllo ex art. 36ter d.P.R. n. 600/1973 sulladichiarazione dei redditi presentata dalla società contribuente,avente sede in Italia, nel 2001 (per l’anno di imposta 2000),Numero registro generale 48/2018Numero sezionale 3037/2026Numero di raccolta generale 10823/2026l’Agenzia delle entrate, Ufficio di Trento, notificava la cartella diData pubblicazione 23/04/2026pagamento n. 11220070020827240, con la quale recuperava atassazione il credito indicato in dichiarazione per le imposte pagatein Egitto (per Euro 540.419,47) sul reddito ivi prodotto dalla suasuccursale.La società proponeva ricorso innanzi alla Commissionetributaria di primo grado di Trento, chiedendo l’annullamento dellacartella; lamentava, in particolare, la violazione degli articoli 6, 7, 10e 12 dello Statuto del contribuente, avendo prodottodocumentazione attestante il pagamento delle imposte in Egitto.I giudici di prossimità accoglievano il ricorso, ritenendosufficientemente provato il credito di imposta.2.

L’Ufficio interponeva appello innanzi alla Commissionetributaria di secondo grado di Trento contestando la certezza deidocumenti prodotti dalla contribuente e del pagamento delle impostein Egitto.Il giudice di appello chiedeva ulteriore produzione didocumentazione contabile riferibile al riconoscimento del credito diimposta; depositato un prospetto riassuntivo, la Commissionetributaria di secondo grado accoglieva (con sentenza definitasuccessivamente dal giudice del rinvio ‘articolata e sofferta’) ilgravame erariale: dopo aver premesso che la lingua araba, in cuierano stati redatti i documenti, rappresentava ‘un ulteriore ostacoloalla comprensione ed alla ricostruzione dei redditi prodotti e delleimposte pagate all’estero’, analizzava partitamente tutti i documentiprodotti, evidenziando per ciascuno gli elementi di incertezza.3.

Avverso detta decisione la contribuente propose ricorso percassazione, affidandosi ad otto motivi:1) violazione dell’art. 36 d.P.R. n. 600/1973, per l’illegittimoutilizzo, da parte dell’Ufficio, della procedura di liquidazione di cuialla citata norma;2) violazione dell’art. 7 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 123 c.p.c.,per non avere la Commissione di secondo grado disposto una CTU oNumero registro generale 48/2018Numero sezionale 3037/2026Numero di raccolta generale 10823/2026nominato un traduttore, a fronte della mancata sottoscrizione (nonData pubblicazione 23/04/2026imputabile alla società) della certificazione di asseverazione dellatraduzione giurata (pur corroborata dal timbro ufficiale dellaRepubblica Italiana);3) violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la ricorrente provatoil proprio credito di imposta;4) violazione dell’art. 10 l. 212/2000, per il mancato rispetto,da parte dell’Ufficio, del principio di collaborazione e buona fede tracontribuente e A.F.;5) violazione dell’art. 33 d.P.R. n. 445/2000, stante la validitàdella certificazione della traduzione giurata, anche se eseguitamediante apposizione del solo timbro del consolato;6) contraddittorietà della motivazione;7) omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivoper il giudizio, ovvero il verbale di riunione della commissione direvisione interna in seconda seduta del 31 maggio 2000, dal qualerisultava la definizione concordata della controversia insorta conl’A.F. egiziana, in relazione ai redditi dichiarati dal 1994 al 1998;8) violazione dell’art. 15 d.P.R. n. 917/1986, per avere laricorrente dimostrato, con il detto verbale, il pagamento di quantodovuto a titolo di imposte in via definitiva.Con la sentenza n. 12525/2015 questa Corte accolse, in parte,il ricorso; dopo aver rigettato il primo motivo, accolse il secondo, ilterzo ed il quarto, assorbiti il quinto ed il sesto così motivando: «E'vero, infatti, che il principio della obbligatorietà della lingua italiana,previsto dall'art. 122 cod. proc. civ., si riferisce agli atti processualiin senso proprio e non anche ai documenti esibiti dalle parti, sicchè,quando siffatti documenti risultino redatti in lingua straniera, ilgiudice stesso, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. civ. (applicabile ancheal processo tributario, stante il generale rinvio di cui all'art. 1 d.lgs546/92), ha solo facoltà, e non obbligo, di procedere alla nomina diun traduttore; a siffatta nomina può infatti farsi a meno allorché lemedesime parti siano concordi sul significato delle espressioniNumero registro generale 48/2018Numero sezionale 3037/2026Numero di raccolta generale 10823/2026contenute nel documento prodotto ovvero quando tale documentoData pubblicazione 23/04/2026sia accompagnato da una traduzione che, allegata dalla parte eritenuta idonea dai giudice, non sia stata oggetto di specifichecontestazioni della parte avversa (in senso conforme, Cass.27593/2006; 13249/2011; 4416/201; 6093/2013); a contrario,tuttavia, va ritenuto che, al di fuori di queste ipotesi, e in particolarequando (come nel caso di specie) il Giudice reputa inidonea latraduzione giurata allegata da una parte, lo stesso non può, inmancanza peraltro di specifiche contestazioni della parte avversa(nella specie non evidenziate), decidere la causa ritenendo d'ufficiocome non acquisiti agli atti i documenti redatti in lingua straniera,ma ha l'obbligo di procedere alla nomina di un traduttore; tanto amaggior ragione nella fattispecie in esame, nella quale va rilevatoche, da una parte, il contribuente si è attivato fornendoall'Amministrazione i documenti richiesti (seppur redatti in linguastraniera) e la traduzione degli stessi (seppur formalmenteincompleta), mentre, dall'altra, l'Amministrazione, nonostante lariscontrata mancata sottoscrizione del funzionario di cancelleria delConsolato d'Italia sia circostanza riguardante l'operato di unfunzionario pubblico, ha impostato la sua difesa su tale rilievoformale, non rispettando in tal modo appieno il principio dellacollaborazione e della buona fede tra contribuente edAmministrazione di cui all'art. 10 L 212/2000».La Corte accoglieva anche il settimo motivo, assorbito l’ottavo,affermando che il giudice di appello aveva «ritenuto che le copie deglidelle imposte pagate, senza tuttavia in alcun modo valutare ilverbale di riunione della commissione di revisione interna in secondaseduta del 31-5-2000 (preso, invece, in specifica considerazionedalla Commissione di primo grado), dal quale risultava che, in esitoa controversia con l'Amministrazione egiziana relativa ai redditidichiarati negli anni 1994-1998, erano stati concordemente definitigli imponibili per i detti anni».Numero registro generale 48/2018Numero sezionale 3037/2026Numero di raccolta generale 10823/20264.

Riassunto il giudizio dalla contribuente, la CommissioneData pubblicazione 23/04/2026tributaria di secondo grado di Trento, con sentenza n. 110/01/2016,rigettava l’appello dell’Ufficio; in particolare, riteneva, adeguandosia quanto deciso nella sentenza di questa Corte, sussistenti leviolazioni degli artt. 7 d.lgs. n. 546/1992, 123 c.p.c., 2697 c.c., 10l. 212/2000 e 33 d.P.R. n. 445/2000, e, per quanto qui ancora rilevi,provato il ‘buon diritto del contribuente’ al credito di imposta.Affermava che ‘il Giudice d’appello, che aveva reputata inidonea latraduzione giurata allegata da parte del contribuente non potevadecidere la causa ritenendo, d’Ufficio, come concretamente ha fatto,non acquisiti agli atti i documenti redatti in lingua straniera, maaveva l’obbligo di procedere alla nomina di un traduttore’ (pag. 12della sentenza).

Infine, il verbale di riunione della Commissione direvisione interna in seconda seduta del 31 maggio 2000 comprovavala definizione, in via conciliativa, di tutti i redditi imponibili dellasocietà fino alla chiusura della sede egiziana, ed il pagamento di tuttele imposte portate in detrazione nella dichiarazione per l'anno 2000.Pertanto, la CT di secondo grado rigettava l’appello ecompensava le spese di tutti i gradi di lite.5.

Avverso questa decisione propone ricorso per cassazionel’Agenzia, affidandosi ad un motivo.

La contribuente resiste concontroricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilitàdell’avversa impugnazione e spiegando ricorso incidentale affidatoad un motivo.È stata fissata l’adunanza camerale per il 9 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA], nella persona del dr.[OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria con la quale ha chiestodichiararsi inammissibile (e, comunque, infondato) il ricorso erariale,e rigettarsi il ricorso incidentale della contribuente.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso principale l’Ufficio lamenta, inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione efalsa applicazione dell’art. 165 TUIR (15 nella formulazione all’epocaNumero registro generale 48/2018Numero sezionale 3037/2026Numero di raccolta generale 10823/2026vigente)» per avere il giudice del rinvio ritenuto spettante il creditoData pubblicazione 23/04/2026di imposta senza preventivamente verificare la correttezza della suadeterminazione; in particolare, l’art. 15 (oggi 165) t.u.i.r. prevedevacome necessaria la sommatoria del reddito prodotto all’estero (nellaspecie, in Egitto) con quello prodotto in Italia al fine di quantificarecorrettamente il credito di imposta e legittimamente fruirne.

Nellaspecie ciò non era avvenuto poiché il reddito estero era maturato inpiù anni (dal 1994 al 1998) mentre il credito di imposta era statoportato in detrazione solo per l’anno 2000.1.1.

Il motivo, come correttamente rilevato dal SostitutoProcuratore Generale ed eccepito dalla società contribuente, èinammissibile, poiché introduce una questione non rientrante nellamotivazione del recupero a tassazione.

Di ciò pare pienamenteconsapevole lo stesso patrono erariale, che a pagina 8 del ricorsoper cassazione espressamente afferma che la motivazione delrecupero ex art. 36ter non riguardava specificamente questoaspetto; la cartella impugnata, infatti, richiamava la comunicazionen. 03197930187, nella quale il recupero a tassazione era basato: a)sulla carenza di ufficialità della documentazione prodotta relativa alcredito di imposta esposto in dichiarazione; b) sulla mancanza digaranzia della definitività delle imposte indicate nei prospettiprodotti, così come previsto dall’art. 15 t.u.i.r.In altri termini il disconoscimento del credito di imposta sifondava, da un lato, sulla mancanza di documentazione attendibile(redatta in lingua araba non tradotta in modo ufficiale in italiano),dall’altro, sull’assenza di definitività delle imposte.Esulava, quindi, dalla ripresa la diversa questione dellariferibilità delle imposte a più anni, che non poteva, per ovvi motivi,essere introdotta dalla società nel ricorso di primo grado, né dedottanel corso del giudizio dall’A.F. (tra l’altro, per la prima volta in sededi rinvio), pena l’integrazione della motivazione dell’atto impositivo,in dispregio del principio del contraddittorio processuale.Numero registro generale 48/2018Numero sezionale 3037/2026Numero di raccolta generale 10823/20262.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale la contribuenteData pubblicazione 23/04/2026lamenta la «violazione degli artt.92 e 384 c.p.c., in relazioneall’art.360, n.4, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria di secondo gradodi Trento ha disposto la compensazione delle spese di lite dell’interogiudizio in difetto dei presupposti normativi e in contrasto con quantostatuito da codesta Ecc.ma Corte nella sentenza di cassazione».Precisamente, la disposta compensazione delle spese si pone incontrasto sia con l’art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazionevigente ratione temporis, poiché difetterebbero i ‘giusti motivi’previsti dalla norma, sia con l’art. 384 c.p.c., poiché la sentenza dirinvio aveva espressamente affermato il mancato rispetto ‘appieno’,da parte dell’A.F., del principio di leale collaborazione e della buonafede di cui all’art. 10 dello statuto del contribuente; il giudice delrinvio aveva giustificato la compensazione delle spese per averel’Ufficio operato ‘con correttezza anche se non con pienacollaborazione’.

Deduce, quindi, che una P.A. inadempiente (in tuttoo in parte) agli obblighi di collaborazione e buona fede non puòessersi comportata correttamente.2.1.

Il motivo è infondato sotto entrambi i profili denunciati.2.2.

Circa l’asserita violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., èsufficiente osservare che nella specie, essendo il giudizio di primogrado iniziato nel 2005, trova applicazione la formulazione dellanorma all’epoca vigente, ovvero quella che ammetteva lacompensazione delle spese in presenza di ‘giusti motivi’, formulaoltremodo generica, sulla quale il legislatore successivamenteinterveniva con modifiche, tutte ispirate a limitare l’ampiadiscrezionalità lasciata al giudice nella compensazione delle spese dilite.L’art. 92, comma 2, c.p.c., era applicabile al processo tributarioper il tramite dell’espresso rinvio contenuto nell’art. 15, comma 1,d.lgs. n. 546/1992, nella formulazione all’epoca vigente.Ora, il giudice del rinvio ha disposto la compensazione dellespese con una motivazione oltremodo rispettosa del dettatoNumero registro generale 48/2018Numero sezionale 3037/2026Numero di raccolta generale 10823/2026normativo e non censurabile da questa Corte: ‘l’Ufficio fiscale haData pubblicazione 23/04/2026operato con correttezza, anche se non con piena collaborazione – siè trovano in estrema difficoltà ad esaminare una problematicaevidentemente non a sua immediata conoscenza - ha esposto,comunque, con completezza e rigore logico le proprie ragioni, magiungendo a conclusioni che la Corte di Cassazione prima e questoGiudice di Appello, ora, ritiene di non poter condividere’.2.3.

Parimente deve ritenersi insussistente la prospettataviolazione dell’art. 384 c.p.c.: è vero che questa Corte, con lasentenza di rinvio, ha dato atto, accogliendo il quarto motivo diricorso, che l’A.F. non aveva tenuto un comportamento di lealecollaborazione con la contribuente, ma, come opportunamenteevidenziato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, la dispostacompensazione delle spese di lite poggia su altre circostanze, ovverol’estrema difficoltà, per l’Ufficio, di esaminare una problematica ‘nona sua immediata conoscenza’ e l’esposizione delle proprie ragioni concompletezza e rigore logico.3.

In definitiva, il ricorso principale va dichiarato inammissibile,mentre quello incidentale va rigettato.La soccombenza reciproca giustifica la compensazioneintegrale delle spese del presente giudizio.Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle entrate,ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato peressere amministrazione pubblica difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], non si applica l’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. 30maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellal. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).Sussistono, invece, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedella ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1bis del citato art. 13, se dovuto (cfr. Cass. Sez.

U. n.4315/2020).Numero registro generale 48/2018Numero sezionale 3037/2026Numero di raccolta generale 10823/2026 P.Q.MData pubblicazione 23/04/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, rigetta quelloincidentale; compensa integralmente tra le parti le spese delpresente giudizio di legittimità.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedella ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 aprile 2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato;– ricorrente principale –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA];– controricorrente principale-ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo gradodi Trento, n. 110/01/2016, depositata in data 21 novembre 2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. A seguito di controllo ex art. 36ter d.P.R. n. 600/1973 sulladichiarazione dei redditi presentata dalla società contribuente,avente sede in Italia, nel 2001 (per l’anno di imposta 2000),Numero registro generale 48/2018Numero sezionale 3037/2026Numero di raccolta generale 10823/2026l’Agenzia delle entrate, Ufficio di Trento, notificava la cartella diData pubblicazione 23/04/2026pagamento n. 11220070020827240, con la quale recuperava atassazione il credito indicato in dichiarazione per le imposte pagatein Egitto (per Euro 540.419,47) sul reddito ivi prodotto dalla suasuccursale.La società proponeva ricorso innanzi alla Commissionetributaria di primo grado di Trento, chiedendo l’annullamento dellacartella; lamentava, in particolare, la violazione degli articoli 6, 7, 10e 12 dello Statuto del contribuente, avendo prodottodocumentazione attestante il pagamento delle imposte in Egitto.I giudici di prossimità accoglievano il ricorso, ritenendosufficientemente provato il credito di imposta.2. L’Ufficio interponeva appello innanzi alla Commissionetributaria di secondo grado di Trento contestando la certezza deidocumenti prodotti dalla contribuente e del pagamento delle impostein Egitto.Il giudice di appello chiedeva ulteriore produzione didocumentazione contabile riferibile al riconoscimento del credito diimposta; depositato un prospetto riassuntivo, la Commissionetributaria di secondo grado accoglieva (con sentenza definitasuccessivamente dal giudice del rinvio ‘articolata e sofferta’) ilgravame erariale: dopo aver premesso che la lingua araba, in cuierano stati redatti i documenti, rappresentava ‘un ulteriore ostacoloalla comprensione ed alla ricostruzione dei redditi prodotti e delleimposte pagate all’estero’, analizzava partitamente tutti i documentiprodotti, evidenziando per ciascuno gli elementi di incertezza.3. Avverso detta decisione la contribuente propose ricorso percassazione, affidandosi ad otto motivi:1) violazione dell’art. 36 d.P.R. n. 600/1973, per l’illegittimoutilizzo, da parte dell’Ufficio, della procedura di liquidazione di cuialla citata norma;2) violazione dell’art. 7 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 123 c.p.c.,per non avere la Commissione di secondo grado disposto una CTU oNumero registro generale 48/2018Numero sezionale 3037/2026Numero di raccolta generale 10823/2026nominato un traduttore, a fronte della mancata sottoscrizione (nonData pubblicazione 23/04/2026imputabile alla società) della certificazione di asseverazione dellatraduzione giurata (pur corroborata dal timbro ufficiale dellaRepubblica Italiana);3) violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la ricorrente provatoil proprio credito di imposta;4) violazione dell’art. 10 l. 212/2000, per il mancato rispetto,da parte dell’Ufficio, del principio di collaborazione e buona fede tracontribuente e A.F.;5) violazione dell’art. 33 d.P.R. n. 445/2000, stante la validitàdella certificazione della traduzione giurata, anche se eseguitamediante apposizione del solo timbro del consolato;6) contraddittorietà della motivazione;7) omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivoper il giudizio, ovvero il verbale di riunione della commissione direvisione interna in seconda seduta del 31 maggio 2000, dal qualerisultava la definizione concordata della controversia insorta conl’A.F. egiziana, in relazione ai redditi dichiarati dal 1994 al 1998;8) violazione dell’art. 15 d.P.R. n. 917/1986, per avere laricorrente dimostrato, con il detto verbale, il pagamento di quantodovuto a titolo di imposte in via definitiva.Con la sentenza n. 12525/2015 questa Corte accolse, in parte,il ricorso; dopo aver rigettato il primo motivo, accolse il secondo, ilterzo ed il quarto, assorbiti il quinto ed il sesto così motivando: «E'vero, infatti, che il principio della obbligatorietà della lingua italiana,previsto dall'art. 122 cod. proc. civ., si riferisce agli atti processualiin senso proprio e non anche ai documenti esibiti dalle parti, sicchè,quando siffatti documenti risultino redatti in lingua straniera, ilgiudice stesso, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. civ. (applicabile ancheal processo tributario, stante il generale rinvio di cui all'art. 1 d.lgs546/92), ha solo facoltà, e non obbligo, di procedere alla nomina diun traduttore; a siffatta nomina può infatti farsi a meno allorché lemedesime parti siano concordi sul significato delle espressioniNumero registro generale 48/2018Numero sezionale 3037/2026Numero di raccolta generale 10823/2026contenute nel documento prodotto ovvero quando tale documentoData pubblicazione 23/04/2026sia accompagnato da una traduzione che, allegata dalla parte eritenuta idonea dai giudice, non sia stata oggetto di specifichecontestazioni della parte avversa (in senso conforme, Cass.27593/2006; 13249/2011; 4416/201; 6093/2013); a contrario,tuttavia, va ritenuto che, al di fuori di queste ipotesi, e in particolarequando (come nel caso di specie) il Giudice reputa inidonea latraduzione giurata allegata da una parte, lo stesso non può, inmancanza peraltro di specifiche contestazioni della parte avversa(nella specie non evidenziate), decidere la causa ritenendo d'ufficiocome non acquisiti agli atti i documenti redatti in lingua straniera,ma ha l'obbligo di procedere alla nomina di un traduttore; tanto amaggior ragione nella fattispecie in esame, nella quale va rilevatoche, da una parte, il contribuente si è attivato fornendoall'Amministrazione i documenti richiesti (seppur redatti in linguastraniera) e la traduzione degli stessi (seppur formalmenteincompleta), mentre, dall'altra, l'Amministrazione, nonostante lariscontrata mancata sottoscrizione del funzionario di cancelleria delConsolato d'Italia sia circostanza riguardante l'operato di unfunzionario pubblico, ha impostato la sua difesa su tale rilievoformale, non rispettando in tal modo appieno il principio dellacollaborazione e della buona fede tra contribuente edAmministrazione di cui all'art. 10 L 212/2000».La Corte accoglieva anche il settimo motivo, assorbito l’ottavo,affermando che il giudice di appello aveva «ritenuto che le copie deglidelle imposte pagate, senza tuttavia in alcun modo valutare ilverbale di riunione della commissione di revisione interna in secondaseduta del 31-5-2000 (preso, invece, in specifica considerazionedalla Commissione di primo grado), dal quale risultava che, in esitoa controversia con l'Amministrazione egiziana relativa ai redditidichiarati negli anni 1994-1998, erano stati concordemente definitigli imponibili per i detti anni».Numero registro generale 48/2018Numero sezionale 3037/2026Numero di raccolta generale 10823/20264. Riassunto il giudizio dalla contribuente, la CommissioneData pubblicazione 23/04/2026tributaria di secondo grado di Trento, con sentenza n. 110/01/2016,rigettava l’appello dell’Ufficio; in particolare, riteneva, adeguandosia quanto deciso nella sentenza di questa Corte, sussistenti leviolazioni degli artt. 7 d.lgs. n. 546/1992, 123 c.p.c., 2697 c.c., 10l. 212/2000 e 33 d.P.R. n. 445/2000, e, per quanto qui ancora rilevi,provato il ‘buon diritto del contribuente’ al credito di imposta.Affermava che ‘il Giudice d’appello, che aveva reputata inidonea latraduzione giurata allegata da parte del contribuente non potevadecidere la causa ritenendo, d’Ufficio, come concretamente ha fatto,non acquisiti agli atti i documenti redatti in lingua straniera, maaveva l’obbligo di procedere alla nomina di un traduttore’ (pag. 12della sentenza). Infine, il verbale di riunione della Commissione direvisione interna in seconda seduta del 31 maggio 2000 comprovavala definizione, in via conciliativa, di tutti i redditi imponibili dellasocietà fino alla chiusura della sede egiziana, ed il pagamento di tuttele imposte portate in detrazione nella dichiarazione per l'anno 2000.Pertanto, la CT di secondo grado rigettava l’appello ecompensava le spese di tutti i gradi di lite.5. Avverso questa decisione propone ricorso per cassazionel’Agenzia, affidandosi ad un motivo. La contribuente resiste concontroricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilitàdell’avversa impugnazione e spiegando ricorso incidentale affidatoad un motivo.È stata fissata l’adunanza camerale per il 9 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA], nella persona del dr.[OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria con la quale ha chiestodichiararsi inammissibile (e, comunque, infondato) il ricorso erariale,e rigettarsi il ricorso incidentale della contribuente.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso principale l’Ufficio lamenta, inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione efalsa applicazione dell’art. 165 TUIR (15 nella formulazione all’epocaNumero registro generale 48/2018Numero sezionale 3037/2026Numero di raccolta generale 10823/2026vigente)» per avere il giudice del rinvio ritenuto spettante il creditoData pubblicazione 23/04/2026di imposta senza preventivamente verificare la correttezza della suadeterminazione; in particolare, l’art. 15 (oggi 165) t.u.i.r. prevedevacome necessaria la sommatoria del reddito prodotto all’estero (nellaspecie, in Egitto) con quello prodotto in Italia al fine di quantificarecorrettamente il credito di imposta e legittimamente fruirne. Nellaspecie ciò non era avvenuto poiché il reddito estero era maturato inpiù anni (dal 1994 al 1998) mentre il credito di imposta era statoportato in detrazione solo per l’anno 2000.1.1. Il motivo, come correttamente rilevato dal SostitutoProcuratore Generale ed eccepito dalla società contribuente, èinammissibile, poiché introduce una questione non rientrante nellamotivazione del recupero a tassazione. Di ciò pare pienamenteconsapevole lo stesso patrono erariale, che a pagina 8 del ricorsoper cassazione espressamente afferma che la motivazione delrecupero ex art. 36ter non riguardava specificamente questoaspetto; la cartella impugnata, infatti, richiamava la comunicazionen. 03197930187, nella quale il recupero a tassazione era basato: a)sulla carenza di ufficialità della documentazione prodotta relativa alcredito di imposta esposto in dichiarazione; b) sulla mancanza digaranzia della definitività delle imposte indicate nei prospettiprodotti, così come previsto dall’art. 15 t.u.i.r.In altri termini il disconoscimento del credito di imposta sifondava, da un lato, sulla mancanza di documentazione attendibile(redatta in lingua araba non tradotta in modo ufficiale in italiano),dall’altro, sull’assenza di definitività delle imposte.Esulava, quindi, dalla ripresa la diversa questione dellariferibilità delle imposte a più anni, che non poteva, per ovvi motivi,essere introdotta dalla società nel ricorso di primo grado, né dedottanel corso del giudizio dall’A.F. (tra l’altro, per la prima volta in sededi rinvio), pena l’integrazione della motivazione dell’atto impositivo,in dispregio del principio del contraddittorio processuale.Numero registro generale 48/2018Numero sezionale 3037/2026Numero di raccolta generale 10823/20262. Con l’unico motivo di ricorso incidentale la contribuenteData pubblicazione 23/04/2026lamenta la «violazione degli artt.92 e 384 c.p.c., in relazioneall’art.360, n.4, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria di secondo gradodi Trento ha disposto la compensazione delle spese di lite dell’interogiudizio in difetto dei presupposti normativi e in contrasto con quantostatuito da codesta Ecc.ma Corte nella sentenza di cassazione».Precisamente, la disposta compensazione delle spese si pone incontrasto sia con l’art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazionevigente ratione temporis, poiché difetterebbero i ‘giusti motivi’previsti dalla norma, sia con l’art. 384 c.p.c., poiché la sentenza dirinvio aveva espressamente affermato il mancato rispetto ‘appieno’,da parte dell’A.F., del principio di leale collaborazione e della buonafede di cui all’art. 10 dello statuto del contribuente; il giudice delrinvio aveva giustificato la compensazione delle spese per averel’Ufficio operato ‘con correttezza anche se non con pienacollaborazione’. Deduce, quindi, che una P.A. inadempiente (in tuttoo in parte) agli obblighi di collaborazione e buona fede non puòessersi comportata correttamente.2.1. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili denunciati.2.2. Circa l’asserita violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., èsufficiente osservare che nella specie, essendo il giudizio di primogrado iniziato nel 2005, trova applicazione la formulazione dellanorma all’epoca vigente, ovvero quella che ammetteva lacompensazione delle spese in presenza di ‘giusti motivi’, formulaoltremodo generica, sulla quale il legislatore successivamenteinterveniva con modifiche, tutte ispirate a limitare l’ampiadiscrezionalità lasciata al giudice nella compensazione delle spese dilite.L’art. 92, comma 2, c.p.c., era applicabile al processo tributarioper il tramite dell’espresso rinvio contenuto nell’art. 15, comma 1,d.lgs. n. 546/1992, nella formulazione all’epoca vigente.Ora, il giudice del rinvio ha disposto la compensazione dellespese con una motivazione oltremodo rispettosa del dettatoNumero registro generale 48/2018Numero sezionale 3037/2026Numero di raccolta generale 10823/2026normativo e non censurabile da questa Corte: ‘l’Ufficio fiscale haData pubblicazione 23/04/2026operato con correttezza, anche se non con piena collaborazione – siè trovano in estrema difficoltà ad esaminare una problematicaevidentemente non a sua immediata conoscenza - ha esposto,comunque, con completezza e rigore logico le proprie ragioni, magiungendo a conclusioni che la Corte di Cassazione prima e questoGiudice di Appello, ora, ritiene di non poter condividere’.2.3. Parimente deve ritenersi insussistente la prospettataviolazione dell’art. 384 c.p.c.: è vero che questa Corte, con lasentenza di rinvio, ha dato atto, accogliendo il quarto motivo diricorso, che l’A.F. non aveva tenuto un comportamento di lealecollaborazione con la contribuente, ma, come opportunamenteevidenziato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, la dispostacompensazione delle spese di lite poggia su altre circostanze, ovverol’estrema difficoltà, per l’Ufficio, di esaminare una problematica ‘nona sua immediata conoscenza’ e l’esposizione delle proprie ragioni concompletezza e rigore logico.3. In definitiva, il ricorso principale va dichiarato inammissibile,mentre quello incidentale va rigettato.La soccombenza reciproca giustifica la compensazioneintegrale delle spese del presente giudizio.Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle entrate,ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato peressere amministrazione pubblica difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], non si applica l’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. 30maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellal. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).Sussistono, invece, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedella ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1bis del citato art. 13, se dovuto (cfr. Cass. Sez. U. n.4315/2020).Numero registro generale 48/2018Numero sezionale 3037/2026Numero di raccolta generale 10823/2026 P.Q.MData pubblicazione 23/04/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, rigetta quelloincidentale; compensa integralmente tra le parti le spese delpresente giudizio di legittimità.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedella ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 aprile 2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10823/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris