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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 39735/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Catania nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 del [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni delle parti [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ordine al reato di cui agli artt. 624,625 nn. 2 e 7 cod. pen. , in quanto, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art.625 n. 7 , cod. pen. , l’azione penale è improcedibil e per mancanza di querela.

2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cataniapropone ricorso immediato per cassazione per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale circa la qualificazione dell’energia elettrica quale bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio.

Il P rocuratore ricorrente ritiene che l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 , cod. pen. abbia riguardo al bene energia elettrica come destinato a servizio pubblico indipendentemente dalla natura dell’utenza alimentata.

Nel caso in esame, dunque nel furto di energia elettrica mediante manomissione del contatore, la circostanza aggravante va riferitaall’energia elettrica, non avendo rilievo le modalità di sottrazione .

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e trasmissione degli atti al Tribunale di Catania.

4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] evidenziato come il furto di energia elettrica contestato nel presente procedimento sia stato perpetrato con condotta consistita nella manomissione del contatore,suscettibile di alterare la misurazione dei consumi in senso favorevole all’utente.

Su tale premessa, ha ritenuto di escludere la circostanza aggravante che rende il reato procedibile d’ufficio applicando il principio secondo il quale il contratto di utenza di energia elettrica è un vero e proprio contratto di somministrazione destinato a soddisfare bisogni periodici e continuativi, per cui nel momento in cui il flusso di energia giunge al contatore del singolo utente l’energia passa dalla disponibilità del somministrante a quella dell’utilizzatore e si realizza la c.d. traditio ; conseguentemente, l’energia perderebbe i connotati di cosa destinata a pubblico servizio, essendo contrattualmente assegnata al singolo contraente e a servizio del singolo utente.

Nella sentenza si sottolinea anche come la manomissione del contatore fa sì che l’attività del colpevole si esplichi su cosa che, nel rispetto delle clausole contrattuali,è a lui concessa senza particolari limitazioni quantitative, così non incidendo sulla generale destinazione dell’energia alla pubblica utilità.

2. Come già affermato da questa Sezione (Sez. 4, n. 21456 del 17/04/2002, Tirone, Rv. 221617- 01 ), le ipotesi descritte nell'art. 625 n. 7 cod. pen. hanno il loro comune fondamento nel maggiore rispetto che deve essere assicurato a determinate cose in ragione delle condizioni in cui le stesse si trovano o della loro destinazione; in particolare, sono qualificabili come cose destinate a pubblico servizio quelle che servono a un uso di pubblico vantaggio o di utilità collettiva, per volontà del detentore o proprietario o per le qualità a esse inerenti (linee e vetture ferroviarie, elettrodotti, acquedotti linee telefoniche, biblioteche, ecc.).

Il significato letterale dell’indicazione normativa ex art. 625 n. 7 cod. pen. e il fondamento delle relative ipotesi, individuate dal legislatore come evenienze idonee a influire sulla gravità del reato e sulle conseguenze sanzionatorie, appare indurre a un'interpretazione circa la ricorrenza di tale circostanza in senso oggettivo, condizionata solo alla loro effettiva presenza, a prescindere dagli effetti provocati dall'azione delittuosa sul bene ritenuto meritevole di speciale tutela.

Nella giurisprudenza di legittimità è ripetutamente affermato il principio secondo il quale «la citata circostanza aggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga addebitata una condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, la quale garantisce l'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza "pubblica"» (Sez. 5, n. 35873 del 23/05/2024, Centamore, Rv. 286943 –01; Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua,Rv. 286291 – 01 ; Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì,Rv. 285422 – 01 ) .

Si è, altresì, precisato che integra l’aggravante in parola la «sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta» (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543 – 01).

3. Corollario di tali enunciazioni di principio è, in primo luogo, la necessità che la destinazione a pubblico servizio sia un predicato del bene oggetto di furto, rimanendo irrilevante ai fini del giudizio circa la sussistenza o meno dell’elemento circostanziale il mezzo attraverso il quale avvenga l’impossessamento.

E’, dunque, corretta la censura del Procuratore ricorrente laddove ritiene erroneo il ragionamento tendente ad attribuire rilevanza alla manomissione del contatore di energia elettricaper desumerne che il contatore non è oggetto destinato a pubblico servizio.

4. Ulteriore, dirimente, conseguenza delle affermazioni di principio di cui al par.2 è l’esclusiva attenzione al fatto che il bene oggetto di furto serva o meno ad un uso di pubblico vantaggio o di utilità collettiva,o per volontà del detentore o proprietario o perle sue qualità intrinseche.

La cosa destinata al pubblico servizio di cui tratta l'art. 625 n. 7 cod.pen. è quella la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 257773- 01 ).

In altri termini , l'aggravante sussiste qualora la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazione di un pubblico servizio; è irrilevante il mezzo utilizzato per consumare la sottrazione, posto che ciò che rileva nella fattispecie contestata èl’oggettiva destinazione della stessa a un pubblico servizio.

Carattere che l'energia elettrica non perde solo perché sottratta mediante manomissione del contatore.

Anche per tale profilo, quindi, il ragionamento del giudice di merito è erroneo, giacchè esclude la destinazione a pubblico servizio dell’energia elettrica in quanto già convogliata all’uso del singolo utente, trascurando che l’alterazione del sistema di misurazione del consumo consente al singolo di impossessarsi di energia che, a parità di costo, sarebbe stata invece convogliata verso una platea indeterminata di altri consumatori. 5.[OSCURATO:PERSONA] non ignora quanto affermato da Sez. 4, n.48043 del 3/10/2023, richiamata nella sentenza impugnata.

Ritiene, tuttavia, che ilcaso ivi deciso, pur riguardando il delitto di furto, costituisca sul punto un precedente isolato,essendosi richiamata la giurisprudenza di legittimità inerente al distinto delitto di danneggiamento aggravato che, avendo diversa oggettività giuridica, impone di porre l’accento sulla destinazione o meno a pubblico servizio del contatore danneggiato e non, comenel caso in esame, sull’intrinseca destinazione del bene sottratto attraverso la manomissione del contatore.

6. Consideratoche il delitto di furto contestato come aggravato ai sensi degli artt.624,625 n. 7 cod. pen. , in caso di destinazione della cosa sottratta a pubblico servizio,è sottratto al regime di perseguibilità a querela introdotto con la legge di riforma Cartabia, d. lgs. 10 ottobre 2022, n.150,il ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Catania.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Catania nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 del [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni delle parti [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ordine al reato di cui agli artt. 624,625 nn. 2 e 7 cod. pen. , in quanto, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art.625 n. 7 , cod. pen. , l’azione penale è improcedibil e per mancanza di querela. 2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cataniapropone ricorso immediato per cassazione per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale circa la qualificazione dell’energia elettrica quale bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio. Il P rocuratore ricorrente ritiene che l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 , cod. pen. abbia riguardo al bene energia elettrica come destinato a servizio pubblico indipendentemente dalla natura dell’utenza alimentata. Nel caso in esame, dunque nel furto di energia elettrica mediante manomissione del contatore, la circostanza aggravante va riferitaall’energia elettrica, non avendo rilievo le modalità di sottrazione . 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e trasmissione degli atti al Tribunale di Catania. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] evidenziato come il furto di energia elettrica contestato nel presente procedimento sia stato perpetrato con condotta consistita nella manomissione del contatore,suscettibile di alterare la misurazione dei consumi in senso favorevole all’utente. Su tale premessa, ha ritenuto di escludere la circostanza aggravante che rende il reato procedibile d’ufficio applicando il principio secondo il quale il contratto di utenza di energia elettrica è un vero e proprio contratto di somministrazione destinato a soddisfare bisogni periodici e continuativi, per cui nel momento in cui il flusso di energia giunge al contatore del singolo utente l’energia passa dalla disponibilità del somministrante a quella dell’utilizzatore e si realizza la c.d. traditio ; conseguentemente, l’energia perderebbe i connotati di cosa destinata a pubblico servizio, essendo contrattualmente assegnata al singolo contraente e a servizio del singolo utente. Nella sentenza si sottolinea anche come la manomissione del contatore fa sì che l’attività del colpevole si esplichi su cosa che, nel rispetto delle clausole contrattuali,è a lui concessa senza particolari limitazioni quantitative, così non incidendo sulla generale destinazione dell’energia alla pubblica utilità. 2. Come già affermato da questa Sezione (Sez. 4, n. 21456 del 17/04/2002, Tirone, Rv. 221617- 01 ), le ipotesi descritte nell'art. 625 n. 7 cod. pen. hanno il loro comune fondamento nel maggiore rispetto che deve essere assicurato a determinate cose in ragione delle condizioni in cui le stesse si trovano o della loro destinazione; in particolare, sono qualificabili come cose destinate a pubblico servizio quelle che servono a un uso di pubblico vantaggio o di utilità collettiva, per volontà del detentore o proprietario o per le qualità a esse inerenti (linee e vetture ferroviarie, elettrodotti, acquedotti linee telefoniche, biblioteche, ecc.). Il significato letterale dell’indicazione normativa ex art. 625 n. 7 cod. pen. e il fondamento delle relative ipotesi, individuate dal legislatore come evenienze idonee a influire sulla gravità del reato e sulle conseguenze sanzionatorie, appare indurre a un'interpretazione circa la ricorrenza di tale circostanza in senso oggettivo, condizionata solo alla loro effettiva presenza, a prescindere dagli effetti provocati dall'azione delittuosa sul bene ritenuto meritevole di speciale tutela. Nella giurisprudenza di legittimità è ripetutamente affermato il principio secondo il quale «la citata circostanza aggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga addebitata una condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, la quale garantisce l'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza "pubblica"» (Sez. 5, n. 35873 del 23/05/2024, Centamore, Rv. 286943 –01; Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua,Rv. 286291 – 01 ; Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì,Rv. 285422 – 01 ) . Si è, altresì, precisato che integra l’aggravante in parola la «sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta» (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543 – 01). 3. Corollario di tali enunciazioni di principio è, in primo luogo, la necessità che la destinazione a pubblico servizio sia un predicato del bene oggetto di furto, rimanendo irrilevante ai fini del giudizio circa la sussistenza o meno dell’elemento circostanziale il mezzo attraverso il quale avvenga l’impossessamento. E’, dunque, corretta la censura del Procuratore ricorrente laddove ritiene erroneo il ragionamento tendente ad attribuire rilevanza alla manomissione del contatore di energia elettricaper desumerne che il contatore non è oggetto destinato a pubblico servizio. 4. Ulteriore, dirimente, conseguenza delle affermazioni di principio di cui al par.2 è l’esclusiva attenzione al fatto che il bene oggetto di furto serva o meno ad un uso di pubblico vantaggio o di utilità collettiva,o per volontà del detentore o proprietario o perle sue qualità intrinseche. La cosa destinata al pubblico servizio di cui tratta l'art. 625 n. 7 cod.pen. è quella la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 257773- 01 ). In altri termini , l'aggravante sussiste qualora la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazione di un pubblico servizio; è irrilevante il mezzo utilizzato per consumare la sottrazione, posto che ciò che rileva nella fattispecie contestata èl’oggettiva destinazione della stessa a un pubblico servizio. Carattere che l'energia elettrica non perde solo perché sottratta mediante manomissione del contatore. Anche per tale profilo, quindi, il ragionamento del giudice di merito è erroneo, giacchè esclude la destinazione a pubblico servizio dell’energia elettrica in quanto già convogliata all’uso del singolo utente, trascurando che l’alterazione del sistema di misurazione del consumo consente al singolo di impossessarsi di energia che, a parità di costo, sarebbe stata invece convogliata verso una platea indeterminata di altri consumatori. 5.[OSCURATO:PERSONA] non ignora quanto affermato da Sez. 4, n.48043 del 3/10/2023, richiamata nella sentenza impugnata. Ritiene, tuttavia, che ilcaso ivi deciso, pur riguardando il delitto di furto, costituisca sul punto un precedente isolato,essendosi richiamata la giurisprudenza di legittimità inerente al distinto delitto di danneggiamento aggravato che, avendo diversa oggettività giuridica, impone di porre l’accento sulla destinazione o meno a pubblico servizio del contatore danneggiato e non, comenel caso in esame, sull’intrinseca destinazione del bene sottratto attraverso la manomissione del contatore. 6. Consideratoche il delitto di furto contestato come aggravato ai sensi degli artt.624,625 n. 7 cod. pen. , in caso di destinazione della cosa sottratta a pubblico servizio,è sottratto al regime di perseguibilità a querela introdotto con la legge di riforma Cartabia, d. lgs. 10 ottobre 2022, n.150,il ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Catania. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al T
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