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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 giugno 2025

Cassazione n. 15789/2025

Testo disponibile della fonte

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NTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10459/2022 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66M56 D960 T), rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce poste al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 76T06 H501 U). - RICORRENTE – CONTRO l’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore. - INTIMATA - per la cassazione della sentenza n. 1226/5/2022 della Commissione tributaria regionale del Lazio depositata in data 15 marzo 2022.

F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 10459/2022 UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2701/2025Numero di raccolta generale 15789/2025 nella camera di consiglio celebratasi in data 11 aprile 2025.Data pubblicazione 12/06/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. oggetto di controversia è la liquidazione delle spese di giudizio adottata dalla suindicata pronuncia con cui il Giudice regionale, chiamato a decidere sull’appello interposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 15327/23/2019 della Commissione tributaria provinciale di Roma nella parte in cui aveva compensato le spese di giudizio, in riforma parziale di detta pronuncia, lo accoglieva, condannando L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] «[…] al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessive € 600,00 da distrarsi in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario» (così nella sentenza impugnata);

2. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 26 aprile 2022, formulando un unico motivo d’impugnazione, depositando in data 26 marzo 2025 memoria ex art. 380-bis.1., c.p.c.;

3. l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è restata intimata; [OSCURATO:PERSONA]

1. con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018, e dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, assumendo l’erroneità della pronuncia impugnata per avere liquidato in termini omnicomprensivi le spese dei due gradi di giudizio, in misura, peraltro, inferiore ai minimi tariffari, segnalando che, in relazione al valore della controversia (corrispondente per il primo grado allo scaglione tra 1.100,01 € a 5.200,01 € e per il secondo grado tra F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 10459/2022 Numero sezionale 2701/20251.100,01 € e 5.200 €), i compensi medi e minimi per il primo grado Numero di raccolta generale 15789/2025Data pubblicazione 12/06/2025 ammontavano, rispettivamente a 2.025,00 € e 2.290,00 €, mentre per il grado di appello corrispondevano a 1.067,00 € e 1.228,00 €;

2. si apprende dal contenuto dell’impugnazione in esame che l’originario oggetto del contendere riguardava le pretese consacrate nei ruoli esattoriali, di cui l’istante assumeva essere venuto occasionalmente a conoscenza, per cui impugnava le relative cartelle di pagamento che sosteneva non esserle mai stata notificate;

2.2. il primo giudice accoglieva il ricorso, per prescrizione dei crediti e compensava le spese di giudizio;

2.3. la Commissione regionale pronunciava nei termini sopra esposti;

3. con la memoria di cui all’art. 380-bis.1. c.p.c. la difesa della ricorrente ha sostenuto la sussistenza di un giudicato interno implicito sul tema dell’ammissibilità del ricorso originario ad onta della previsione dell’art. 3-bis d.l. 146/2021 (introdotto dalla legge di conversione n. 215/2021, che ha inserito il comma 4-bis nell’art. 12 d.P.R. 602/1973) e dell’interpretazione della citata disposizione, anche in ordine alla sua applicabilità nei giudizi pendenti, fornita dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (v.

Cass. n. 26283/2022);

4. sul tema, in tesi dirimente, si registrano vari orientamenti di questa Corte, in parte citati dalla ricorrente (Cass. 19654/2024; Cass. 3812/2023; Cass. 18001/2024 e Casas. 17989/2024), a cui si aggiungono altre pronunce (tra tutte v.

Cass. 30952/2024 e le varie pronunce ivi menzionate; Cass. 292/2025);

5. con ordinanza 6271/2025 questa Sezione, nel dar conto dei vari orientamenti sviluppati sul tema, ha segnato che con ordinanza F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 10459/2022 Numero sezionale 2701/2025 interlocutoria 17925/2024, è stata rimessa alle Sezioni unite la Numero di raccolta generale 15789/2025Data pubblicazione 12/06/2025 questione relativa alla sussistenza del giudicato interno, in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla rilevabilità d'ufficio nel successivo grado di giudizio, per cui ha ritenuto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite;

6. che per i medesimi motivi anche al presenta causa va rinviata a nuovo ruolo; P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione elle Sezioni Unite sulla questione posta dall’ordinanza interlocutoria n. 17925/2024.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10459/2022 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66M56 D960 T), rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce poste al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 76T06 H501 U). - RICORRENTE – CONTRO l’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore. - INTIMATA - per la cassazione della sentenza n. 1226/5/2022 della Commissione tributaria regionale del Lazio depositata in data 15 marzo 2022. F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 10459/2022 UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2701/2025Numero di raccolta generale 15789/2025 nella camera di consiglio celebratasi in data 11 aprile 2025.Data pubblicazione 12/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. oggetto di controversia è la liquidazione delle spese di giudizio adottata dalla suindicata pronuncia con cui il Giudice regionale, chiamato a decidere sull’appello interposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 15327/23/2019 della Commissione tributaria provinciale di Roma nella parte in cui aveva compensato le spese di giudizio, in riforma parziale di detta pronuncia, lo accoglieva, condannando L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] «[…] al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessive € 600,00 da distrarsi in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario» (così nella sentenza impugnata); 2. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 26 aprile 2022, formulando un unico motivo d’impugnazione, depositando in data 26 marzo 2025 memoria ex art. 380-bis.1., c.p.c.; 3. l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è restata intimata; [OSCURATO:PERSONA] 1. con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018, e dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, assumendo l’erroneità della pronuncia impugnata per avere liquidato in termini omnicomprensivi le spese dei due gradi di giudizio, in misura, peraltro, inferiore ai minimi tariffari, segnalando che, in relazione al valore della controversia (corrispondente per il primo grado allo scaglione tra 1.100,01 € a 5.200,01 € e per il secondo grado tra F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 10459/2022 Numero sezionale 2701/20251.100,01 € e 5.200 €), i compensi medi e minimi per il primo grado Numero di raccolta generale 15789/2025Data pubblicazione 12/06/2025 ammontavano, rispettivamente a 2.025,00 € e 2.290,00 €, mentre per il grado di appello corrispondevano a 1.067,00 € e 1.228,00 €; 2. si apprende dal contenuto dell’impugnazione in esame che l’originario oggetto del contendere riguardava le pretese consacrate nei ruoli esattoriali, di cui l’istante assumeva essere venuto occasionalmente a conoscenza, per cui impugnava le relative cartelle di pagamento che sosteneva non esserle mai stata notificate; 2.2. il primo giudice accoglieva il ricorso, per prescrizione dei crediti e compensava le spese di giudizio; 2.3. la Commissione regionale pronunciava nei termini sopra esposti; 3. con la memoria di cui all’art. 380-bis.1. c.p.c. la difesa della ricorrente ha sostenuto la sussistenza di un giudicato interno implicito sul tema dell’ammissibilità del ricorso originario ad onta della previsione dell’art. 3-bis d.l. 146/2021 (introdotto dalla legge di conversione n. 215/2021, che ha inserito il comma 4-bis nell’art. 12 d.P.R. 602/1973) e dell’interpretazione della citata disposizione, anche in ordine alla sua applicabilità nei giudizi pendenti, fornita dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass. n. 26283/2022); 4. sul tema, in tesi dirimente, si registrano vari orientamenti di questa Corte, in parte citati dalla ricorrente (Cass. 19654/2024; Cass. 3812/2023; Cass. 18001/2024 e Casas. 17989/2024), a cui si aggiungono altre pronunce (tra tutte v. Cass. 30952/2024 e le varie pronunce ivi menzionate; Cass. 292/2025); 5. con ordinanza 6271/2025 questa Sezione, nel dar conto dei vari orientamenti sviluppati sul tema, ha segnato che con ordinanza F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 10459/2022 Numero sezionale 2701/2025 interlocutoria 17925/2024, è stata rimessa alle Sezioni unite la Numero di raccolta generale 15789/2025Data pubblicazione 12/06/2025 questione relativa alla sussistenza del giudicato interno, in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla rilevabilità d'ufficio nel successivo grado di giudizio, per cui ha ritenuto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite; 6. che per i medesimi motivi anche al presenta causa va rinviata a nuovo ruolo; P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione elle Sezioni Unite sulla questione posta dall’ordinanza interlocutoria n. 17925/2024. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
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