CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09907/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 28201/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 391/07/2020 depositata in data 06/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] che: - la società contribuente ricorreva avvero l'avviso di accertamento notificatogli che rettificava il valore catastale di un immobile in categoria D/2 a seguito di procedura DOCFA; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l'Amministrazione; la CTR accoglieva l'appello; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a due motivi che illustra con memoria; l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza impugnata per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e motivazione apparente, violazione dell'art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR mancato di argomentare rispetto a quanto dedotto in giudizio; - il motivo è inammissibile; esso invero, in concreto si articola in una censura motivazionale, come tale qui non ammessa; - poiché infatti la sentenza oggetto di gravame risulta depositata in data successiva all'il settembre 2012 trova qui applicazione quanto ai motivi di ricorso e ai vizi deducibili per cassazione, il nuovo testo dell'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. (come modificato dal d. L. 22 giugno 2012, n. 83, cosiddetto "Decreto Sviluppo", pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in [OSCURATO:PERSONA] n. 187 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]); tal disposizione, per l'appunto applicabile alle sentenze pubblicata a partire dall'Il settembre 2012, consente di adire la Suprema Corte per "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"; conseguentemente, poiché formulate in concreto con riferimento al previgente testo del n. 5 di cui sopra, tutte le censure aventi per oggetto, in sostanza, il difetto di Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 motivazione non sono consentite e devono esser dichiarate inammissibili; è costante l'orientamento di questa Corte nel ritenere (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione; - il secondo motivo censura la pronuncia gravata per omesso esame di un fatto decisivo ex art. 111 c. 6 Cost. e 132 c. 2 n. 4 c.p.c., consistente nel non avere valutato che la rendita di cui al DOCFA presentato nel 2007 sarebbe coerente con quella definita per l'attribuzione della rendita nel 2002; - anche questo motivo è inammissibile; - esso sollecita nel concreto la Corte a un riesame del meritus causae, non ammesso in questa sede di Legittimità; - il ricorso è quindi rigettato; - la soccombenza regola le spese; p.q.m. Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 3.000,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se d