CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2025
Cassazione n. 26199/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Trento che ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Rovereto il 23 febbraio 2023 per il reato di cui all'art. 186, comma 7, in relazione all'art. 186, comma 2, letr. c), d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 (accertato il 31 maggio 2019). Solleva due motivi (Contraddittorietà ed intrinseca illogicità della motivazione nella parte in cui il Giudice di secondo grado, pur dando atto dell'assenza di precedenti condanne per il medesimo reato e pur accertando che l'imputato è stato fermato mentre stava uscendo dal parcheggio, mai immettendosi nel traffico e dunque non costituendo alcun pericolo per l'incolumità pubblica, non ha accolto la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; prescrizione maturata in data 11 ottobre 2024, tenuto conto della sospensione pari a 113 giorni). Il primo motivo, oltre ad essere versato sul piano del fatto di cui invoca una diversa ricostruzione, riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le pp. 5 e 6 della sent. app.), rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto. Quanto al secondo motivo, l'inammissibilità del ricorso, impedendo la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione, impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il