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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04260/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 15071-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1284/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 17/09/20M udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo a IRPEF per il 2012 relativo alla presunzione di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 in merito ad un bonifico bancario ricevuto dalla Cina; la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne respingeva l'appello, affermando che i dati acquisiti fossero idonei a far scattare la presunzione legale di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 alla quale consegue l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale non ha fornito una prova convincente circa l'esenzione a fini reddituali delle somme ricevute, limitandosi a dare una generica qualificazione di queste ultime (prestiti a lungo termine provenienti dalla Cina) senza fornire alcun elemento probante in merito; la parte contribuente propone ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

Considerato che Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c. in tema di ripartizione dell'onere della Ric. 2020 n. 15071 sez.

MT - ud. 13-01-2022 -2- prova, per non aver l'Ufficio prodotto alcun elemento che possa far presupporre la riconducibilità delle operazioni contestate a redditi sottratte a tassazione.

Il motivo di impugnazione è infondato.

Secondo questa Corte, infatti, in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 fonda una presunzione relativa circa la natura di ricavi sia dei prelevamenti sia dei versamenti su conto corrente, superabile attraverso la prova, da parte del contribuente, che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili; pertanto, in virtù della disposta inversione dell'onere della prova, grava sul contribuente l'onere di superare la suddetta presunzione (relativa) dimostrando la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev'essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all'equità (Cass. n. 15161 del 2020); in tema di accertamento delle imposte sui redditi, le indagini bancarie nei confronti delle persone fisiche sono consentite anche nei riguardi di chi non abbia la qualifica di imprenditore o di lavoratore autonomo e sia, invece, un lavoratore dipendente o un soggetto che risulti non occupato (Cass. n. 31627 del 2021). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta al suddetto principio, perché - affermando che i dati acquisiti fossero idonei a far scattare la presunzione legale di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 alla quale consegue l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale non ha fornito una prova convincente circa l'esenzione a fini reddituali Ric. 2020 n. 15071 sez.

MT - ud. 13-01-2022 -3- delle somme ricevute, limitandosi a dare una generica qualificazione di queste ultime (prestiti a lungo termine provenienti dalla Cina) senza fornire alcun elemento probante in merito - ha correttamente gravato la parte contribuente della prova necessaria a superare la presunzione relativa circa la natura di ricavi dei versamenti su conto corrente e ha coerentemente preteso da quest'ultimo una specifica prova della natura dei versamenti, con idoneo supporto documentale, gravando sul contribuente l'onere di superare la suddetta presunzione (relativa) dimostrando la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev'essere fondata su concreti elementi di prova e non già su affermazioni generiche, prova che nel caso di specie non è stata fornita.

Per il resto, le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge, investono il merito della lite e quindi, oltre ad essere carenti sotto il profilo dell'autosufficienza del ricorso, sono insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di difetto di motivazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021).

Dunque il ricorso è infondato e la condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso.

Ric. 2020 n. 15071 sez.

MT - ud. 13-01-2022 -4- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 5.600 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 15071-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1284/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 17/09/20M udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo a IRPEF per il 2012 relativo alla presunzione di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 in merito ad un bonifico bancario ricevuto dalla Cina; la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne respingeva l'appello, affermando che i dati acquisiti fossero idonei a far scattare la presunzione legale di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 alla quale consegue l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale non ha fornito una prova convincente circa l'esenzione a fini reddituali delle somme ricevute, limitandosi a dare una generica qualificazione di queste ultime (prestiti a lungo termine provenienti dalla Cina) senza fornire alcun elemento probante in merito; la parte contribuente propone ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso. Considerato che Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c. in tema di ripartizione dell'onere della Ric. 2020 n. 15071 sez. MT - ud. 13-01-2022 -2- prova, per non aver l'Ufficio prodotto alcun elemento che possa far presupporre la riconducibilità delle operazioni contestate a redditi sottratte a tassazione. Il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti, in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 fonda una presunzione relativa circa la natura di ricavi sia dei prelevamenti sia dei versamenti su conto corrente, superabile attraverso la prova, da parte del contribuente, che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili; pertanto, in virtù della disposta inversione dell'onere della prova, grava sul contribuente l'onere di superare la suddetta presunzione (relativa) dimostrando la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev'essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all'equità (Cass. n. 15161 del 2020); in tema di accertamento delle imposte sui redditi, le indagini bancarie nei confronti delle persone fisiche sono consentite anche nei riguardi di chi non abbia la qualifica di imprenditore o di lavoratore autonomo e sia, invece, un lavoratore dipendente o un soggetto che risulti non occupato (Cass. n. 31627 del 2021). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta al suddetto principio, perché - affermando che i dati acquisiti fossero idonei a far scattare la presunzione legale di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 alla quale consegue l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale non ha fornito una prova convincente circa l'esenzione a fini reddituali Ric. 2020 n. 15071 sez. MT - ud. 13-01-2022 -3- delle somme ricevute, limitandosi a dare una generica qualificazione di queste ultime (prestiti a lungo termine provenienti dalla Cina) senza fornire alcun elemento probante in merito - ha correttamente gravato la parte contribuente della prova necessaria a superare la presunzione relativa circa la natura di ricavi dei versamenti su conto corrente e ha coerentemente preteso da quest'ultimo una specifica prova della natura dei versamenti, con idoneo supporto documentale, gravando sul contribuente l'onere di superare la suddetta presunzione (relativa) dimostrando la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev'essere fondata su concreti elementi di prova e non già su affermazioni generiche, prova che nel caso di specie non è stata fornita. Per il resto, le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge, investono il merito della lite e quindi, oltre ad essere carenti sotto il profilo dell'autosufficienza del ricorso, sono insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di difetto di motivazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021). Dunque il ricorso è infondato e la condanna alle spese segue la soccombenza. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso. Ric. 2020 n. 15071 sez. MT - ud. 13-01-2022 -4- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 5.600 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto
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