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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 febbraio 2024

Cassazione n. 10231/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE di APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili in quanto avanzati dagli imputati personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata circa l'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati ai sensi della disciplina dettata dall'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017.

Il procedimento deve pertanto essere definito nelle forme de plano.

In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 29 febbraio 2024 Il Consigliere est.

J [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] i Sergio treni [OSCURATO:PERSONA] PENALE1 1 MAR 2024 fiF

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE di APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili in quanto avanzati dagli imputati personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata circa l'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati ai sensi della disciplina dettata dall'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Il procedimento deve pertanto essere definito nelle forme de plano. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 febbraio 2024 Il Consigliere est. J [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] i Sergio treni [OSCURATO:PERSONA] PENALE1 1 MAR 2024 fiF
Sentenza Cassazione n. 10231/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris