CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 43357/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 27/04/2022, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputata era stata condannata per il reato di truffa. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che erroneamente era stata rigettata la censura sulla omessa notifica del decreto di citazione a giudizio per il giudizio di appello: la notifica era infatti avvenuta a mezzo pec presso il difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., ma il contenuto della pec atteneva ad una istanza per ottenere l'ordine di cancellazione di un pignoramento, che nulla aveva a che vedere con il procedimento. 1.2 II difensore, nel merito, osserva che l'istruttoria dibattimentale si era fondata sostanzialmente sull'esame della persona offesa e dell'unico testimone di polizia giudiziaria e che la Corte di appello avrebbe dovuto risolvere il dubbio in ordine al fatto che l'ipotesi alternativa alla condotta contestata all'imputata poteva essere quella che ignoti, utilizzando in modo fraudolento i dati della Celli, avessero attivato a loro nome delle carte postepay finalizzate esclusivamente a far confluire somme illecite di denaro. 1.3 II difensore contesta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. 1.4 II difensore contesta l'eccessività della pena inflitta. 1.5 II difensore eccepisce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, visto che la Corte di appello si era limitata ad esporre le proprie motivazioni in meno di una pagina senza censurare né valutare le doglianze articolate dalla difesa nei propri scritti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, la Corte di appello di Milano aveva rigettato l'eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, osservando che "l'allegazione difensiva, secondo la quale sarebbe stato notificato un atto diverso appare del tutto generica e non documentata"; nel primo motivo di ricorso il difensore sostiene che la notifica effettuata non conteneva alcun atto riferibile al processo de quo ma, come da documentazione allegata, "un'istanza per ottenere l'ordine di cancellazione di trascrizione di sequestro preventivo" (così pag.2 ricorso); il motivo veniva ribadito nelle conclusioni depositate); l'allegazione consisteva in una stampa dell'istanza. Ciò premesso, è stata acquisita copia del documento allegato alla pec inviata all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ore 14.41: questa Corte ha quindi constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (vedi Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) che il suddetto documento era la citazione per il giudizio di appello, e non il documento allegato dal difensore al ricorso. Pertanto, a fronte di una attestazione di un pubblico ufficiale (il cancelliere) di avvenuta consegna, il difensore, che ben avrebbe potuto produrre su supporto informatico la pec ricevuta, non può sostenere di avere ricevuto un atto diverso. 1.2 Il secondo motivo di ricorso propone, invero, una rilettura degli elementi fattuali non consentita in questa sede. Sono infatti precluse alla Corte di legittimità sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata che l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una maggiore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare al controllo se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (vedi Sez. Un., sent. n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260). 1.3 Quanto al terzo motivo di ricorso, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di truffa "on line", è configurabile l'aggravante della minorata difesa, con riferimento all'approfittamento delle condizioni di luogo, solo quando l'autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete (vedi Sez.2, n. 28070 del 08/04/2021, PMT/Poropat, Rv. 281800); nel caso in esame, i giudici di merito hanno ritenuto, con un giudizio di merito non sindacabile nella presente sede, che la trattativa avvenuta su un sito internet e tramite messaggi whatsapp, sia servito alla ricorrente per celare la propria identità, e quindi porsi in una situazione di vantaggio. 1.4 Relativamente alla dosimetria della pena, si deve ribadire che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (vedi Sez.1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 23/01/2014 , Waychey e altri Rv.258410); nel caso in esame, vi è congrua motivazione a pag.3 della sentenza impugnata, per cui il motivo è manifestamente infondato. 1.5 Infine, l'ultimo motivo di ricorso (indicato come punto 2 in ricorso) è inammissibile, attesa la sua genericità. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 6.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; la somma viene statuita nel massimo previsto, alla luce della affermazione contenuta in ricorso di non avere mai ricevuto il decreto di citazione per il giudizio di appello, che giustifica anche la trasmissione di copia della presente sentenza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, affinchè valuti la violazione degli artt. 9 e 50 comma 5 del [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 6.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Dispone trasmettersi copia della presente senten