CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 luglio 2021
Cassazione n. 40019/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per il rigetto del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FOGGIA pur avendo richiesto la trattazione orale, in data 7 luglio 2021 comunicava a mezzo p.e.c. impedimento a presenziare per sopraggiunti impegni professionali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Genova, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza con la quale il Gip del medesimo Tribunale, nell'ambito di un procedimento plurisoggettivo per fatti di droga, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere a [OSCURATO:PERSONA], indagato in relazione ai reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, in qualità di organizzatore di importazioni di marijuana dall'Albania, con le aggravanti del numero degli associati superiore a dieci e dell'essere l'associazione armata (capo 1); e di reati fine riguardanti l'acquisto ed il trasporto in Puglia di 12 kg. di hashish, in data 20/11/2017 (capo 26-bis); un tentativo di importazione di ingente quantitativo di marijuana, in Lesina (FG) il 17/01/2018 (capo 40); l'illecita importazione di kg. 885,20 di marijuana trasportati a bordo di un gommone suddivisi in 55 colli, in Vieste il 25/01/2018, con le aggravanti di cui agli artt.112 n.1 cod. pen., 80, comma 2 e comma 1 lett. b). 2. Ricorre, nell'interesse del Barbaro, il difensore che lamenta l'insufficienza e, comunque, la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. con riferimento al solo reato associativo. Si tratterebbe, ad avviso del ricorrente, di meri sospetti, non già di indizi veri e propri, basati su una unica circostanza fattuale (dato noto: la presenza dei ricorrenti in un certo posto), non idonea, però, a far ritenere probabile che i ricorrenti siano consapevolmente coinvolti nelle operazioni di sbarco (dato ignoto da dimostrare), in sostanza di una mera "intuizione" investigativa. [OSCURATO:PERSONA] era stato solo acquirente occasionale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unici tra gli associati con i quali aveva intrattenuto rapporti nel breve periodo in contestazione (novembre 2017-marzo 2018), dato di per sé insufficiente ad integrare la partecipazione al sodalizio de quo, in mancanza di ulteriore dimostrazione sulla stabilità del vincolo e sull'accordo duraturo tra il predetto e l'associazione di narcotrafficanti. Dunque, la circostanza che l'indagato si fosse in un solo caso limitato a fungere da intermediario in una compravendita di hashish (capo 26 bis), nonché a dare la propria disponibilità all'acquisto di parte di due carichi di marijuana che sarebbero dovuti arrivare dall'Albania nel gennaio 2018 (capi 40 e 41) non era certamente idonea ad inferire la partecipazione del Barbaro al sodalizio criminale. Nulla poi era stato accertato in merito alle condotte indicate nel capo 1) dell'imputazione, riguardanti in particolare l'ingaggio di piloti, l'organizzazione di cose e persone per scaricare e trasportare lo stupefacente, risolvendosi i gravi indizi ritenuti dal Gip e dal Tribunale in meri sospetti, privi di qualunque valenza in relazione all'applicazione della misura custodiale. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, sviluppa argomentazioni precipuamente in fatto, già vagliate dal Tribunale, e va dichiarato inammissibile. 2. Giova rammentare in punto di diritto che «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460; in senso conforme, tra le numerose, v. già in precedenza Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012, secondo cui «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» e, più recentemente, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976, secondo cui «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito»).3. Alla luce di tali principi va esaminato l'odierno ricorso. In primo luogo, si osserva che l'ordinanza impugnata contiene una minuziosa esposizione dello svolgimento dei fatti, riguardanti traffico di droga dall'Albania a mezzo di natanti, episodi non isolati, ma da collocare nell'ambito di una ben più ampia e capillare attività di traffico di stupefacenti via mare verso le coste dell'Abruzzo e della Puglia, monitorata attraverso numerose captazioni telefoniche (pure riportate nel contenuto dai giudici del riesame). Nell'ambito di queste complesse attività, che vedevano coinvolti più soggetti con diversi compiti che si spostavano tra Roma e la Puglia, il quadro indiziario a carico del Barbaro - ripercorso nell'impugnata ordinanza in maniera dettagliata con riguardo alle attività di polizia giudiziaria, prima fa tutte quella intercettiva - era risultato grave, in particolare tenuto conto dello specifico ruolo di addetto alla gestione delle importazioni di marijuana, in adempimento della quale ha dimostrato di intrattenere rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, nel periodo in contestazione (novembre 2017-marzo 2018), aveva incontrato in almeno 12 occasioni in Abruzzo e in Puglia; di reperire il natante, il carburante, i piloti, gli strumenti necessari per le operazioni di sbarco, la manovalanza (come [OSCURATO:PERSONA] e Nicolaci) per scaricare la marijuana una volta giunti sulla costa, presenziando agli sbarchi avvenuti a Lesina e a Vieste; di procurare i veicoli per il trasporto dello stupefacente; di occuparsi sul territorio nazionale delle cessioni di marijuana e degli acquisti di hashish. Da tale compendio indiziario i giudici del riesame, con motivazione del tutto immune da censure, hanno desunto in maniera logica, frutto di ineccepibile ragionamento in diritto, il ruolo di rilievo assunto dal Barbaro nel commercio dello stupefacente, tanto che dopo l'arresto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] di [OSCURATO:PERSONA], principale organizzatore del gruppo Pugliese, in diverso procedimento per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il Barbaro era divenuto l'interlocutore pugliese di [OSCURATO:PERSONA], di nazionalità albanese, ritenuto tra i capi ed organizzatori dell'illecito traffico. La risposta fornita dal Tribunale ai motivi di riesame appare dunque corretta e priva di vizi di legittimità. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero. Seguono, a cura della cancelleria, gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il gio