CassazionedecretoSezione 2Decisione del 1 giugno 2022
Cassazione n. 27894/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria depositata dalla difesa e con la quale si insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 23 novembre 2021, il tribunale della libertà di Milano, respingeva l'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo della somma contante di 88.860,00 alla stessa sequestrata nel procedimento a carico del convivente [OSCURATO:PERSONA], indagato di riciclaggio quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] srl di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore della terza interessata [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all'importo di C 65.020,00, deducendo violazione degli artt. 321 comma 1 e 2 cod.proc.pen. 240 e 240 bis cod.pen. in relazione all'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. e lamentando, in particolare, l'omessa motivazione del tribunale sulle circostanze tutte dedotte con la memoria depositata e nella quale veniva specificata l'origine delle diverse somme di denaro contante che, quanto a quelle di pertinenza della Nava, trovavano giustificazione in donazioni del padre Agostino ovvero nell'incasso di indennizzi assicurativi ed altre voci tutte analiticamente giustificate. [OSCURATO:PERSONA] • 2.1 Il ricorso è proposto per motivi non deducibili e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero deve essere rammentato come il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 - 01). Orbene, nel caso in esame, il provvedimento impugnato ha adeguatamente fornito giustificazione sia del fumus commissi delicti sia del periculm in mora in relazione alla somma di denaro contante sequestrata nelle indagini a carico del Sergio ed, il ricorso, propone, sotto il profilo della violazione di legge, argomenti tutti relativi al difetto di motivazione che si assume in relazione alle deduzioni difensive prospettate nel giudizio di riesame, argomenti, come già esposti, non deducibili nel presente giudizio di legittimità. Ed invero, il provvedimento impugnato, a sostegno della legittimità del sequestro preventivo ha elencato tutti gli elementi di indagine che ricollegano l'amministratore della WTU e cioè il Sergio ad operazioni fittizie, quali la vendita di autovetture cui non seguiva alcun reale trasferimento, poste in essere al fine di riciclare somme di denaro provenienti da altri soggetti a loro volta coinvolti in reati finanziari e di bancarotta. E ciò rende il provvedimento esente da censure non potendosi nella presente fase prospettare letture alternative di elementi di prova ovvero il difetto di motivazione rispetto alle deduzioni difensive che non si traduca in una motivazione inesistente o meramente apparente nel caso di specie certamente non sussistente. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 1 giugno 2022 I [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]