CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 dicembre 2021
Cassazione n. 38380/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Felicetta MARINELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, dichiarando che il proprio assistito è attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] 1. BORRELLI Giuseppe, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 30 dicembre 2021 con la quale il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato l'ordinanza impositiva della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 17 novembre 2021 in relazione ai reati di cui agli artt. 416, 452 octies, 452 quaterdecies, 452 bis e 648 ter cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, come primo motivo di impugnazione ex art. 606 lettera b) cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari ed all'adeguatezza della misura custodiale.Secondo la difesa le esigenze cautelari sono insussistenti in considerazione del fatto che le condotte sono risalenti al 2018 e dell'avvenuto sequestro della società ECOTER per il tramite della quale venivano posti in essere i reati ambientali contestati al ricorrente, circostanze che escludono in radice l'attualità del pericolo di reiterazione. A giudizio del ricorrente la motivazione è carente anche in ordine alla scelta della misura custodiale, i giudici del riesame hanno ritenuto necessaria la detenzione carceraria esclusivamente in considerazione della possibilità da parte del BORRELLI di continuare a porre in essere reati della specie avvalendosi della rete di dipendenti, collaboratori e prestanome giù utilizzati in precedenza, senza tenere in considerazione la richiesta di far eseguire gli arresti domiciliari in Altomonte e, quindi, in luogo lontano da quello di commissione dei reati. La custodia cautelare in carcere non è adeguata alla gravità dei fatti contestati e le esigenze cautelari potevano esser soddisfatte con l'applicazione di misure meno afflittive. 3. Il ricorrente lamenta, come secondo motivo di impugnazione ex art. 606 lettera e) cod. proc. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'indagato in totale violazione del principio della presunzione di innocenza. Secondo la difesa la motivazione i giudici del riesame non hanno tenuto in considerazione la mancanza di continuativi rapporti del BORRELLI con la criminalità organizzata e la risalenza nel tempo dei precedenti penali del ricorrente. La motivazione è carente in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione dei reati in considerazione della natura relativa della presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275 comma 3, cod. proc. pen. in relazione ai reati elencati dall'art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen.; i giudici del riesame sono venuti meno all'obbligo di motivazione in ordine alle doglianze difensive volte a vincere la presunzione di pericolosità sociale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. Entrambi i motivi sono reiterativi, in quanto hanno ad oggetto doglianze già espresse in sede di riesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione di tali motivi, che sostanzialmente hanno riprodotto il contenuto dei motivi di riesame, si rende opportuna una premessa cui si farà successivo rinvio. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione. Il motivo di ricorso in cassazione è, pertanto, caratterizzato da una «duplice specificità», dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra quelli previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., e dedurre specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. È, di conseguenza, inevitabile che il ricorso, che si limita a riprodurre quanto già sostenuto nell'atto di riesame, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente attaccato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 2. Il primo motivo di ricorso, oltre che reiterativo, è manifestamente infondato. La difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla inoperatività della presunzione di pericolosità relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva ex art. 275 cod. proc. pen. in relazione all'art. 452 quaterdecies cod. pen., presunzione che, a giudizio del ricorrente, era elisa dal considerevole lasso di tempo trascorso tra la commissione delle condotte illecite e l'emissione della misura nonché dal sopravvenuto sequestro della società per mezzo del quale venivano commessi i reati ambientali. 2.1. Deve rimarcarsi, in proposito, che non è sufficiente l'astratta e generica deduzione del tempo trascorso, perché possa dirsi formulata un'argomentata censura avverso la riconosciuta valenza della presunzione in assenza di qualsivoglia riferimento alle concrete modalità delle condotte e del pericolo di reiterazione sussistente in concreto; invero il c.d. tempo silente non può, da solo, costituire prova dell'affievolimento delle esigenze cautelari special-preventive, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari.2.2. Nel caso oggetto di considerazione, non solo non sono stati acquisiti elementi in senso contrario in ordine alla sussistenza attuale del pericolo di reiterazione né tantonneno sono stati allegati dalla difesa elementi specifici idonei a vincere la presunzione di pericolosità, ma al contrario è stata correttamente valorizzata dai giudici del riesame la concreta ed attuale sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa, dando rilievo alla reiterazione di condotte illecite per un lungo lasso di tempo (protrattosi fino al momento dell'esecuzione della misura cautelare in assenza di elementi da cui dedurre l'interruzione delle modalità fraudolente di esecuzione degli appalti), alla sistematicità dell'azione criminale, alla spregiudicatezza dimostrata nel porre in essere plateali e gravi violazioni in danno dell'ambiente ed ai plurimi precedenti penali atti a dimostrare l'intensa capacità criminale del BORRELLI. Il ricorrente non si è misurato in alcun modo con questi elementi dai quali il Tribunale ha tratto «in positivo» la conferma dell'effettiva sussistenza e attualità del pericolo di reiterazione, dando rilievo, con motivazione logica e coerente con le risultanze investigative, a quei profili comportamentali, che attestano il carattere tutt'altro che episodico delle condotte illecite poste in essere dal BORRELLI. Sulla scorta di tali considerazioni la deduzione difensiva, incentrata sul rilievo attribuibile al tempo silente, è dunque totalmente aspecifica, in quanto non correlata alla reale natura dei fatti reato e della pericolosità sociale del ricorrente. Da ciò discende che la motivazione del provvedimento impugnato, così come articolata in punto di esigenze cautelari, non è stata in alcun modo vulnerata dal motivo di ricorso, che ha formulato deduzioni astratte e aspecifiche con conseguente inammissibilità del ricorso sul punto. 2.3. Deve, infine, essere evidenziata la carenza di interesse del ricorrente in ordine alla doglianza inerente l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere alla gravità dei fatti ed alle esigenze cautelari sussistenti nel caso di specie. L'agire in giudizio, è subordinato all'esistenza, in capo al soggetto astrattamente legittimato, di un concreto interesse, giuridicamente apprezzabile, all'attivazione del mezzo. Nello specifico, l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti «primari e diretti» del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente e non altrimenti ottenibile (vedi Sez. Un., n. 42 del 29/12/1995, Timpani, Rv. 203093-01, e Sez. 4, n. 40917 del 24/09/2008, Chessa, Rv. 241480- 01). Nella fattispecie oggetto di giudizio la decisione sulla correttezza del provvedimento del tribunale non avrebbe, in concreto, alcuna incidenza, sullo status libertatis dell'impugnante, in quanto superata dall'applicazione degli arresti domiciliari disposta dal giudice per le indagini preliminari, come riferito dal difensore nel corso dell'udienza di trattazione del presente ricorso. 3. Il secondo motivo di ricorso è reiterativo, generico e manifestamente infondato. Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di riesame, si è limitato a reiterare le medesime allegazioni difensive che sostiene essere state pretermesse in modo del tutto generico ed aspecifico; sollecitando una diversa interpretazione e valutazione del compendio indiziario e, quindi, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze determinanti per la formazione del convincimento del riesame. 3.1. Va, in proposito, affermato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né che debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento indiziario, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è preclusa quindi «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 29006 del 09/10/2020, Furci, non mass.). 3.2. Nel caso di specie il Tribunale ha analizzato le deduzioni difensive sviluppate nei motivi del gravame (sinteticamente richiamate alle pagine 4, 5 e 6 dell'ordinanza impugnata) pervenendo alla conferma dell'ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. I giudici del gravame hanno trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, tutte le censure proposte dal ricorrente in ordine alla gravità indiziaria, con la conseguenza che la struttura giustificativa dell'ordinanza qui impugnata si salda con il provvedimento genetico, per formare un unico complessivo corpo argomentativo basato su una coerente analisi e valutazione degli elementi di gravità indiziaria posti a fondamento di entrambe le decisioni. 3.3. I Giudici del riesame, facendo buon uso dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, hanno indicato gli elementi da cui desumere la gravità indiziaria, con particolare riguardo al contenuto delle conversazioni intercettate dalle quali è stato desunto, con motivazione logica e perciò incensurabile in sede di controllo di legittimità, il ruolo di dominus rivestito dal BORRELLI nell'ideazione ed attuazione della complessa e sistematica attività illecita oggetto di indagine. 3.4. Il Tribunale ha confutato l'obiezione difensiva avente ad oggetto la mancanza d rapporti tra il BORRELLI e la ‘ndrangheta, sottolineando che non è stata contestata al ricorrente la partecipazione ad associazioni di stampo mafioso né l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1, cod. pen. con conseguente inconferenza ed irrilevanza della mancanza di prova in ordine alla contiguità con ambienti mafiosi segnalata dalla difesa. 3.5. L'ulteriore doglianza con la quale il ricorrente ha lamentato che gli inquirenti non abbiano, nonostante il continuo monitoraggio dell'attività illecita, riscontrato una flagranza nello sversamento di liquami è stata ritenuta, con motivazione esaustiva e congrua, irrilevante in quanto frutto di una scelta discrezionale del Pubblico Ministero. 3.6. Il Tribunale ha affermato, con motivazione logica e conforme alle risultanze investigative, che la natura illecita degli smaltimenti di reflui è comprovata dalle videoregistrazioni effettuate dalla polizia giudiziaria, dai monitoraggi delle cisterne che comprovano il mancato conferimento dei liquami presso centri autorizzati allo smaltimento, dall'accertata falsità dei formulari dei rifiuti e dal contenuto delle conversazioni intercettate. 3.7. Infine deve esser nuovamente evidenziata la carenza di interesse del BORRELLI in ordine alla doglianza inerente la presunzione di adeguatezza prevista dall'art. 275 comma 3, cod. proc. pen. e la conseguente applicazione della custodia in carcere in considerazione della sopravvenuta sostituzione della misura intramuraria con la misura degli arresti domiciliari. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen