CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 12965/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19247/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in SANT'[OSCURATO:PERSONA] 5 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' RODOLFO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende - controricorrente - nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE , domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende - controricorrente - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n.995/2022depositata il 26/01/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che va provveduto sulle spese di lite che sono liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna parte controricorrente che liquida in euro 5 .000,00 oltre a spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,i