CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2025
Cassazione n. 08546/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Torino che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento dei reati ascritti su tutti i punti censurati relativi all'entità delle lesioni personali, alla attendibilità del verbale di arresto pur in assenza di referto medico, mentre le censure del ricorrente appaiono del tutto generiche perché si risolvono nella riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, tenuto conto dell'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 7 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte