CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16542/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Luigi GIORDANO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che richiama la "[OSCURATO:PERSONA]" e chiede dichiararsi l'improcedibilità della trattazione, in quanto il procedimento è mancante di querela di persona legittimata a eseguirla, e si riporta al ricorso originale in relazione al secondo motivo. - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della decisione del G.U.P. presso il Tribunale di quella stessa città - che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di riciclaggio, condannandolo, con la recidiva contestata, alla pena di giustizia - ha riqualificato il fatto quale furto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede, per essersi impossessato di una autovettura Y10 sottratta alla legittima proprietaria [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva lasciata parcheggiata nella pubblica via, rideterminando la pena e revocando le statuizioni accessorie di primo grado. 1.1. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l'imputato, dopo avere acquistato una Y10 non marciante, avrebbe rubato un'autovettura del medesimo modello di proprietà della Bardhica, apponendovi le targhe della propria autovettura, nonché altri componenti di un'altra autovettura, parimenti provento di furto, al fine di assemblare una Y10 più efficiente possibile. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], che si affida a due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia erronea valutazione della prova a carico dell'imputato. Si duole la Difesa che la Corte di appello abbia riqualificato l'originario fatto di reato con motivazione contraddittoria e illogica, avendo condannato il [OSCURATO:PERSONA] per il furto di un'autovettura, dello stesso tipo, ma diversa da quella oggetto della imputazione. In particolare, la Corte di appello avrebbe utilizzato un atto di p.g. relativo al furto in danno di [OSCURATO:PERSONA] per condannare l'imputato per il furto in danno di altra persona offesa, la signora Bhardica, pur trattandosi, peraltro, di furti avvenuti in luoghi diversi. L'imputato avrebbe dovuto essere mandato assolto, per insufficienza di prova. 2.2 Con un secondo motivo, si attinge il trattamento sanzionatorio, dolendosi la Difesa ricorrente dell'immotivato riconoscimento della recidiva ex art. 99 co. 4 cod. pen., pur annoverando l'imputato due soli precedenti risalenti al 2014, uno per truffa e l'altro per violazione della normativa in materia di stupefacenti. Nulla è chiarito in merito alla idoneità delle pregresse condotte a dimostrare la inclinazione a delinquere del [OSCURATO:PERSONA]. Parimenti contraddittoria la motivazione con la quale, per la sola presenza di precedenti, è stata negata la concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.E' fondato il secondo motivo relativamente alla recidiva, imponendosi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice di merito. 2.11 primo motivo non è fondato. Dalla sentenza impugnata emerge che l'imputato è stato condannato per il furto della "vettura indicata in rubrica", vale a dire la Y10 targata ME630657, in quanto sottratta alla Bardhica, affermazione di responsabilità alla quale la Corte di appello è giunta sulla base non della sola informativa dei carabinieri - da cui risulta che un soggetto, "le cui caratteristiche fisiche corrispondono a quelle di [OSCURATO:PERSONA], il quale cinque minuti prima de/furto della vettura ... ha abbandonato altra autovettura Y10 oggetto di furto nei pressi del luogo dove era parcheggiato l'altro mezzo" - ma anche in ragione della circostanza che, sul primo veicolo, era stata apposta la targa di una terza autovettura, acquistata proprio dall'imputato da tale [OSCURATO:PERSONA]. Di tale ultima vettura, come si rileva dalla sentenza, "egli aveva certamente la disponibilità fino a dicembre 2017, non avendone mai denunciato il furto". Al fine di convalidare la tesi d'Accusa la Corte di appello ha valorizzato altresì la circostanza "che il cofano e altri componenti provenissero da un'autovettura sottratta a [OSCURATO:PERSONA], sulla quale detti componenti erano stati sostituiti con quelli del mezzo di [OSCURATO:PERSONA]", ritenuta dimostrativa dell'intento "di assemblare una Y10 il più efficiente possibile utilizzando componenti provenienti da varie autovetture analoghe, con la quale sostituire quella che aveva acquistato da [OSCURATO:PERSONA]". 2.1. La Corte di appello ha quindi fornitduna plausibile ricostruzione del fatto, coerente con l'ipotesi di accusa, che l'imputato, entrato in possesso dell'autovettura sottratta a Bardhica, corrispondente per marca e tipo a quella da lui acquisita legittimamente, ma non marciante, abbia creato, assemblando pezzi di diverse autovetture dello stesso tipo, una situazione apparente volta a occultare la provenienza furtiva del mezzo della Bardhica e a farlo apparire come quello di sua proprietà. Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, immune da illogicità di sorta, certamente non manifeste, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, Maruzzella, Rv. 105775 e, da ultimo, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. Invero, il controllo sulla motivazione della sentenza dei giudice di merito è circoscritto alla verifica della esaustività ed adeguatezza della motivazione e della congruenza e coordinazione logica dell'apparato argomentativo. Tale controllo non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Nè la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta _3 nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Cìavarella, Rv, 241214). Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Di tale vizio argomentativo non v'è traccia nella sentenza impugnata la quale, quindi, resiste allo scrutinio di legittimità. 3. Come premesso, è fondato, in parte, il secondo motivo, nella parte avente riguardo al riconoscimento della contestata recidiva. 3.1. Non ha, invece, pregio la deduzione relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, negate dalla Corte di appello per la presenza di pregiudizi e per l'assenza di elementi positivamente apprezzabili. Il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Rv. 242419; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549). 3.2. Tornando alla recidiva, posto che l'informativa dei carabinieri, depurata dal riferimento alla fonte confidenziale, in quanto inutilizzabile, è stata usata dalla Corte di appello per la riqualificazione giuridica del fatto in favore dell'imputato, come furto anziché come riciclaggio, come ritenuto dal primo giudice, si osserva che la sentenza impugnata ha giustificato le ragioni dell'aumento della pena per la recidiva specifica richiamando i precedenti, per truffa e detenzione di stupefacenti, e la mancanza di elementi positivi in favore dell'imputato. Tuttavia, tali elementi non sono sufficienti a denotare la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva. 3.2.1. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del decisum delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, in tema di recidiva - intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato - richiedono al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690), essendo il giudice tenuto a verificare, in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, e a valutare se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale. (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, Rv. 256713; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419 ). 3.2.2. Il descritto onere motivazionale può, dunque, ritenersi adeguatamente assolto laddove emerga, dal provvedimento, che il giudice ha verificato, al di là del mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, per ritenere che la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, abbia considerato la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza ( Sez. 6 n. 56972 del 20/06/2018 Rv. 274782). Di tale principi, la Corte di appello di Messina non ha fatto corretta applicazione, avendo ritenuto giustificato - con motivazione affatto esplicativa delle ragioni di giudizio e, quindi, da ritenersi apodittica - il riconoscimento della recidiva sulla base della mera presenza di precedenti condanne, peraltro, per reati non connotati da specificità, e neppure recenti. 4.L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di merito, affinchè colmi il vizio argomentativo rilevato in merito alla recidiva, sempre che, preliminarmente, abbia verificato la sussistenza della condizione di procedibilità. Invero, come è noto, il reato contestato al ricorrente è divenuto procedibile a querela della persona offesa, a seguito della introduzione della legge n. 150/2022. Nell'attuale formulazione, infatti, "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 -bis (art. 2 lett. 4.1. In via pregiudiziale, quindi, il Giudice del rinvio dovrà verificare la presenza della querela, e, in caso negativo, attendere il termine di legge per consentire alla p.o. di presentarla, così come previsto dall'art. 85 del D. L.vo n. 150/2022 a tenore del quale, " Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato". P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, con rinvio per n