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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 febbraio 1963

Cassazione n. 27771/2023

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ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale della [OSCURATO:PERSONA]Aquino, nel senso all'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma, quale giudice della riparazione ex art. 643 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avendo egli dato causa con colpa grave all'errore giudiziario, avente a oggetto la riparazione per la pena espiata in forza di condanna per reati dai quali è stato successivamente prosciolto in sede di revisione.

2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, connrna 1, disp. att. cod. proc. pen.).

Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 643 cod. proc. pen., con particolare riferimento agli elementi ritenuti tali da integrare la colpa grave ostativa, nonché la mancanza assoluta di motivazione circa il nesso causale tra il comportamento colposo del richiedente e l'errore giudiziario e comunque il vizio congiunto di motivazione sul punto, anche per la mancanza totale di confronto con la sentenza di proscioglimento.

In sostanza, la Corte territoriale avrebbe errato nel ravvisare la colpa grave in mere scelte difensive del richiedente: la definizione con le forme del giudizio abbreviato non subordinato alla richiesta di integrazione probatoria e l'assenza di chiarimenti circa la sua posizione tanto in sede di convalida del fermo (essendosi avvalso della facoltà di non rispondere) quanto nel corso del giudizio (laddove, peraltro, Bolognesi, precisa lo stesso ricorrente, avrebbe nel corso delle indagini preliminari più volte vanamente sollecitato il proprio interrogatorio).

A ciò si aggiunge il difetto assoluto di motivazione circa il nesso causale tra la ritenuta condotta gravemente colposa e l'errore giudiziario, avendo peraltro più volte fatto riferimento la Corte territoriale al contributo fornito dal richiedente alla propria condanna.

In tali termini, quindi, il giudice della riparazione avrebbe evocato il disposto di cui all'art. 314 cod. proc. pen. che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, diversamente dall'art. 643 dello stesso codice nella specie applicabile, farebbe riferimento non solo all'aver dato causa alla detenzione ma anche all'aver concorso a dare causa a essa.

La Corte territoriale avrebbe comunque ritenuto accertata la colpa grave e la causalità della stessa solo in forza cl4119 sentenzg di condanna ma senza confronl:arsi con le ragioni sottese alla sentenza assolutoria resa all'esito del giudizio di revisione.

3. Ha depositato conclusioni, nei termini di cui in epigrafe, la sola Procura Generale della Repubblica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle relative questioni, è fondato.

2. Circa la vicenda giudiziaria sottesa all'istanza di riparazione, la Corte territoriale ha evidenziato che Bolognesi, all'epoca dei fatti appartenente all'Arma dei Carabinierilpè stato sottoposto a fermo (non convalidato) il 28 ottobre 2008 per i reati di cui gli artt. 416-bis cod. pen. (in merito a clan camorristico), 319, 321 e 326 cod. pen.

Successivamente, il ricorrente è stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato non subordinato alla richiesta di integrazione probatoria, alla pena di quattro anni di reclusione (così rideterminata in sede di giudizio di rinvio per annullamento della sentenza d'appello).

In particolare, per la sentenza condannatoria, come chiarito con l'ordinanza impugnata, quale Maresciallo dei Carabinieri e in cambio di denaro e altre utilità (corresponsione di 1.000,00 euro mensili), il ricorrente aveva fornito informazioni e notizie coperte da segreto investigativo o comunque riservate ad affiliati al clan Casalesi-Bidognetti, a partire almeno dal 2035 e con condotta perdurante.

Il citato Maresciallo, sempre per la sentenza di condanna, aveva altresì accettato consapevolmente simulate denunce di furto di autovetture, inserite nello SDI, senza segnalare il successivo rinvenimento alle compagnie assicurative, così favorendo (previa retribuzione) i denuncianti nell'incamerare le somme erogate dalle compagnie assicuratrici.

Il 24 aprile 2015, ha proseguito sul punto l'ordinanza impugnata, ha poi avuto inizio la fase di esecuzione della pena con successiva ammissione, in data 30 marzo 2017, al beneficio della detenzione domiciliare con autorizzazione al lavoro con provvedimento convertito il 2 ottobre 2017 in affidamento in prova ai servizi sociali (misura alternativa terminata il 27 giugno 2018).

Il richiedente, ha concluso infine l'ordinanza impugnata, all'esito di giudizio di revisione, è stato assolto da tutti i reati per i quali era intervenuta condanna, con sentenza del 18 febbraio 2021 (irrevocabile il 29 setterribr2021), essendo sopravvenute nuove prove tali da fondare il proscioglimento per insussistenza dei fatti.

3. La Corte territoriale dopo aver evidenziato gli elementi sottesi alla condanna, con particolare riferimento alle concordanti dichiarazioni di c.d.

«collaboratori di giustizia» (tra cui [OSCURATO:PERSONA]) e agli esiti di intercettazioni di conversazioni tra altri soggetti e una intercorsa con lo stesso richiedente, ha ritenuto sussistente la colpa grave quale c:ausa ostativa alla riparazione per errore giudiziario.

Essa è stata in particolare ravvisata nell'aver il richiedente scelto di procedere con le forme del giudizio abbreviato non subordinato a integrazione istruttoria, peraltro senza rendere dichiarazione alcuna in seno a esso (come anche in sede di convalida del fermo). [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, avrebbe potuto introitare nel processo quegli stessi elementi probatori successivamente valorizzati in sede di giudizio di revisione per addivenire al suo proscioglimento) in quanto tali da minare l'attendibilità dei collaboratori di giustizia le cui dichiarazioni avevano fondato il giudizio di responsabilità.

Il richiedente, ha precisato il giudice della riparazione, si sarebbe sostanzialmente difeso solo mediante il deposito (all'udienza di convalida del fermo) di una relazione di servizio del 20 luglio 2008 avente a oggetto fatti relativi a un appartenente al clan camorristico, [OSCURATO:PERSONA], all'epoca latitante e suo principale accusatore, al fine di dimostrare motivi di astio del dichiarante nei suoi confronti.

Bolognesi, in particolare, solo in sede di revisione avrebbe poi lamentato la mancanza di accertamenti sulla sua attività professionale, rendendo dichiarazioni spontanee circa la propria versione dei fatti, nonché prodotto e indicato testimoni, le cui dichiarazioni avrebbero consentito il giudizio di revisione, quali elementi ritenuti dal giudice della riparazione suscettibili di essere forniti anche in sede di indagini preliminari e nell'ambito del giudizio conclusosi con la condanna.

4. Orbene, l'ordinanza si fonda sulla colpa grave per scelte procedimentali/processuali esplicazione del diritto di difesa (silenzio e scelta del rito abbreviato non subordinato a integrazione probatoria) in quanto il ricorrente, per la Corte territoriale, avrebbe potuto introitare antecedentemente gli elementi che sarebbero stati poi posti alla base del proscioglimento in sede di revisione.

4.1. Non emergono però, dall'iter logico-giuridico sotteso alla decisone, né i detti elementi, se non in termini di mero richiamo generico ai mezzi di prova sopravvenuti, né le ragioni per cui le indicate scelte difensive avrebbero in concreto integrato colpa grave ostativa, con riferimento a una ipotesi di revisione per sopravvenienza o scoperta di nuove prove (ex art. 630, lett. c, cod. proc. pen.).

4.2. La Corte territoriale, peraltro, non si confronta con la sentenza assolutoria, alla cui motivazione non fa riferimento alcuno, sia per ricostruire il comportamento gravemente colposo sia al fine di accertare la derivazione causale esclusiva da esso dell'errore giudiziario, tanto più in fattispecie caratterizzata, per quanto emerge della stessa ordinanza impugnata, da sentenza condannatoria emessa in forza di elementi privati di pregio in sede di revisione, tra cui le dichiarazioni di terzi, i c.d.

«collaboratori di giustizia», e gli esiti di conversazioni intercorse, perlomeno alcune di esse, tra soggetti diversi dal richiedente.

4.3. Laddove l'ordinanza impugnata, nell'evidenziare gli elementi di cui innanzi, mostra timidamente di confrontarsi con la sentenza assolutoria non fa peraltro corretta applicazione del principio di diritto, che in questa sede si intende ribadire, circa il nesso esclusivo di derivazione causale dell'errore dalla condotta gravemente colposa del richiedente.

In tema di riparazione dell'errore giudiziario, difatti, la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, diversamente da quanto previsto dall'art. 314 cod. proc. pen. per la riparazione per l'ingiusta detenzione, deve aver causato l'errore giudiziario e non solo concorso alla sua verificazione, sicché, per verificarne la ricorrenza, è necessario accertare l'eventuale sussistenza di una condotta colposa del danneggiato e l'apporto esclusivo di essa alla verificazione dell'evento (ex plurimis: Sez. 3, n. 25653 del 11/05/2022, Sassano, Rv. 283621; Sez. 4, n. 13504 del 22/02/2017, Razzano, Rv. 269793; Sez. 3, n. 48321 del 17/03/2016, Attaguile, Rv. 268494, nonché, tra le mono recenti, Sez. 4, n. 9213 del 04/02/2010, Giuliana, Rv 246803, e Sez. 4, n. 2568 del 24/09/1998, Strazzeri, Rv. 213141).

5. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla con rinvio l'ordinanza impugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale della [OSCURATO:PERSONA]Aquino, nel senso all'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma, quale giudice della riparazione ex art. 643 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avendo egli dato causa con colpa grave all'errore giudiziario, avente a oggetto la riparazione per la pena espiata in forza di condanna per reati dai quali è stato successivamente prosciolto in sede di revisione. 2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, connrna 1, disp. att. cod. proc. pen.). Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 643 cod. proc. pen., con particolare riferimento agli elementi ritenuti tali da integrare la colpa grave ostativa, nonché la mancanza assoluta di motivazione circa il nesso causale tra il comportamento colposo del richiedente e l'errore giudiziario e comunque il vizio congiunto di motivazione sul punto, anche per la mancanza totale di confronto con la sentenza di proscioglimento. In sostanza, la Corte territoriale avrebbe errato nel ravvisare la colpa grave in mere scelte difensive del richiedente: la definizione con le forme del giudizio abbreviato non subordinato alla richiesta di integrazione probatoria e l'assenza di chiarimenti circa la sua posizione tanto in sede di convalida del fermo (essendosi avvalso della facoltà di non rispondere) quanto nel corso del giudizio (laddove, peraltro, Bolognesi, precisa lo stesso ricorrente, avrebbe nel corso delle indagini preliminari più volte vanamente sollecitato il proprio interrogatorio). A ciò si aggiunge il difetto assoluto di motivazione circa il nesso causale tra la ritenuta condotta gravemente colposa e l'errore giudiziario, avendo peraltro più volte fatto riferimento la Corte territoriale al contributo fornito dal richiedente alla propria condanna. In tali termini, quindi, il giudice della riparazione avrebbe evocato il disposto di cui all'art. 314 cod. proc. pen. che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, diversamente dall'art. 643 dello stesso codice nella specie applicabile, farebbe riferimento non solo all'aver dato causa alla detenzione ma anche all'aver concorso a dare causa a essa. La Corte territoriale avrebbe comunque ritenuto accertata la colpa grave e la causalità della stessa solo in forza cl4119 sentenzg di condanna ma senza confronl:arsi con le ragioni sottese alla sentenza assolutoria resa all'esito del giudizio di revisione. 3. Ha depositato conclusioni, nei termini di cui in epigrafe, la sola Procura Generale della Repubblica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle relative questioni, è fondato. 2. Circa la vicenda giudiziaria sottesa all'istanza di riparazione, la Corte territoriale ha evidenziato che Bolognesi, all'epoca dei fatti appartenente all'Arma dei Carabinierilpè stato sottoposto a fermo (non convalidato) il 28 ottobre 2008 per i reati di cui gli artt. 416-bis cod. pen. (in merito a clan camorristico), 319, 321 e 326 cod. pen. Successivamente, il ricorrente è stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato non subordinato alla richiesta di integrazione probatoria, alla pena di quattro anni di reclusione (così rideterminata in sede di giudizio di rinvio per annullamento della sentenza d'appello). In particolare, per la sentenza condannatoria, come chiarito con l'ordinanza impugnata, quale Maresciallo dei Carabinieri e in cambio di denaro e altre utilità (corresponsione di 1.000,00 euro mensili), il ricorrente aveva fornito informazioni e notizie coperte da segreto investigativo o comunque riservate ad affiliati al clan Casalesi-Bidognetti, a partire almeno dal 2035 e con condotta perdurante. Il citato Maresciallo, sempre per la sentenza di condanna, aveva altresì accettato consapevolmente simulate denunce di furto di autovetture, inserite nello SDI, senza segnalare il successivo rinvenimento alle compagnie assicurative, così favorendo (previa retribuzione) i denuncianti nell'incamerare le somme erogate dalle compagnie assicuratrici. Il 24 aprile 2015, ha proseguito sul punto l'ordinanza impugnata, ha poi avuto inizio la fase di esecuzione della pena con successiva ammissione, in data 30 marzo 2017, al beneficio della detenzione domiciliare con autorizzazione al lavoro con provvedimento convertito il 2 ottobre 2017 in affidamento in prova ai servizi sociali (misura alternativa terminata il 27 giugno 2018). Il richiedente, ha concluso infine l'ordinanza impugnata, all'esito di giudizio di revisione, è stato assolto da tutti i reati per i quali era intervenuta condanna, con sentenza del 18 febbraio 2021 (irrevocabile il 29 setterribr2021), essendo sopravvenute nuove prove tali da fondare il proscioglimento per insussistenza dei fatti. 3. La Corte territoriale dopo aver evidenziato gli elementi sottesi alla condanna, con particolare riferimento alle concordanti dichiarazioni di c.d. «collaboratori di giustizia» (tra cui [OSCURATO:PERSONA]) e agli esiti di intercettazioni di conversazioni tra altri soggetti e una intercorsa con lo stesso richiedente, ha ritenuto sussistente la colpa grave quale c:ausa ostativa alla riparazione per errore giudiziario. Essa è stata in particolare ravvisata nell'aver il richiedente scelto di procedere con le forme del giudizio abbreviato non subordinato a integrazione istruttoria, peraltro senza rendere dichiarazione alcuna in seno a esso (come anche in sede di convalida del fermo). [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, avrebbe potuto introitare nel processo quegli stessi elementi probatori successivamente valorizzati in sede di giudizio di revisione per addivenire al suo proscioglimento) in quanto tali da minare l'attendibilità dei collaboratori di giustizia le cui dichiarazioni avevano fondato il giudizio di responsabilità. Il richiedente, ha precisato il giudice della riparazione, si sarebbe sostanzialmente difeso solo mediante il deposito (all'udienza di convalida del fermo) di una relazione di servizio del 20 luglio 2008 avente a oggetto fatti relativi a un appartenente al clan camorristico, [OSCURATO:PERSONA], all'epoca latitante e suo principale accusatore, al fine di dimostrare motivi di astio del dichiarante nei suoi confronti. Bolognesi, in particolare, solo in sede di revisione avrebbe poi lamentato la mancanza di accertamenti sulla sua attività professionale, rendendo dichiarazioni spontanee circa la propria versione dei fatti, nonché prodotto e indicato testimoni, le cui dichiarazioni avrebbero consentito il giudizio di revisione, quali elementi ritenuti dal giudice della riparazione suscettibili di essere forniti anche in sede di indagini preliminari e nell'ambito del giudizio conclusosi con la condanna. 4. Orbene, l'ordinanza si fonda sulla colpa grave per scelte procedimentali/processuali esplicazione del diritto di difesa (silenzio e scelta del rito abbreviato non subordinato a integrazione probatoria) in quanto il ricorrente, per la Corte territoriale, avrebbe potuto introitare antecedentemente gli elementi che sarebbero stati poi posti alla base del proscioglimento in sede di revisione. 4.1. Non emergono però, dall'iter logico-giuridico sotteso alla decisone, né i detti elementi, se non in termini di mero richiamo generico ai mezzi di prova sopravvenuti, né le ragioni per cui le indicate scelte difensive avrebbero in concreto integrato colpa grave ostativa, con riferimento a una ipotesi di revisione per sopravvenienza o scoperta di nuove prove (ex art. 630, lett. c, cod. proc. pen.). 4.2. La Corte territoriale, peraltro, non si confronta con la sentenza assolutoria, alla cui motivazione non fa riferimento alcuno, sia per ricostruire il comportamento gravemente colposo sia al fine di accertare la derivazione causale esclusiva da esso dell'errore giudiziario, tanto più in fattispecie caratterizzata, per quanto emerge della stessa ordinanza impugnata, da sentenza condannatoria emessa in forza di elementi privati di pregio in sede di revisione, tra cui le dichiarazioni di terzi, i c.d. «collaboratori di giustizia», e gli esiti di conversazioni intercorse, perlomeno alcune di esse, tra soggetti diversi dal richiedente. 4.3. Laddove l'ordinanza impugnata, nell'evidenziare gli elementi di cui innanzi, mostra timidamente di confrontarsi con la sentenza assolutoria non fa peraltro corretta applicazione del principio di diritto, che in questa sede si intende ribadire, circa il nesso esclusivo di derivazione causale dell'errore dalla condotta gravemente colposa del richiedente. In tema di riparazione dell'errore giudiziario, difatti, la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, diversamente da quanto previsto dall'art. 314 cod. proc. pen. per la riparazione per l'ingiusta detenzione, deve aver causato l'errore giudiziario e non solo concorso alla sua verificazione, sicché, per verificarne la ricorrenza, è necessario accertare l'eventuale sussistenza di una condotta colposa del danneggiato e l'apporto esclusivo di essa alla verificazione dell'evento (ex plurimis: Sez. 3, n. 25653 del 11/05/2022, Sassano, Rv. 283621; Sez. 4, n. 13504 del 22/02/2017, Razzano, Rv. 269793; Sez. 3, n. 48321 del 17/03/2016, Attaguile, Rv. 268494, nonché, tra le mono recenti, Sez. 4, n. 9213 del 04/02/2010, Giuliana, Rv 246803, e Sez. 4, n. 2568 del 24/09/1998, Strazzeri, Rv. 213141). 5. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo esame. P.Q.M. Annulla con rinvio l'ordinanza impugn
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