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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 29745/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.

T14 23 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - condannato per il reato di cui agli artt. 18, comma 5, e 30, comma 1, lett.

F) L. 157/1992 - espone censure diverse da quelle consentite in sede di legittimità, perché, nel dedurre violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale per il reato di esercizio della cacct in giorno di silenzio venatorio, formula mere doglianze in punto di fatto, in quanto contesta l'assenza di elementi precisi e concordanti idonei a fondare la pronuncia di colpevolezza, a fronte di una sentenza la quale evidenzia come l'imputato sia stato colto alle ore 21,00 in zona isolata, in possesso di un fucile di caccia carico e munito di pila elettrica sotto la canna, nonché di altre munizioni, a bordo della propria automobile, ed in compagnia del fratello, il quale, al momento del controllo, cercava di nascondere l'arma tra il sedile e lo sportello, ed inoltre indica le ragioni per le quali ha giudicato irrilevanti gli elementi addotti a discarico; Considerato che i motivi nuovi sono inammissibili, a norma dell'art. 585, comma 4, ultimo periodo, cod. proc. pen., stante l'inammissibilità del motivo del ricorso originario per le ragioni precedentemente evidenziate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. T14 23 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - condannato per il reato di cui agli artt. 18, comma 5, e 30, comma 1, lett. F) L. 157/1992 - espone censure diverse da quelle consentite in sede di legittimità, perché, nel dedurre violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale per il reato di esercizio della cacct in giorno di silenzio venatorio, formula mere doglianze in punto di fatto, in quanto contesta l'assenza di elementi precisi e concordanti idonei a fondare la pronuncia di colpevolezza, a fronte di una sentenza la quale evidenzia come l'imputato sia stato colto alle ore 21,00 in zona isolata, in possesso di un fucile di caccia carico e munito di pila elettrica sotto la canna, nonché di altre munizioni, a bordo della propria automobile, ed in compagnia del fratello, il quale, al momento del controllo, cercava di nascondere l'arma tra il sedile e lo sportello, ed inoltre indica le ragioni per le quali ha giudicato irrilevanti gli elementi addotti a discarico; Considerato che i motivi nuovi sono inammissibili, a norma dell'art. 585, comma 4, ultimo periodo, cod. proc. pen., stante l'inammissibilità del motivo del ricorso originario per le ragioni precedentemente evidenziate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29745/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris