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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 13476/2023

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15 febbraio 2023 emessa dalla Corte di appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., in quanto proposto in violazione della disciplina dei termini per impugnare; Ritenuto che la Corte di appello di Milano, con sentenza letta alle parti all'esito dell'udienza del 15 febbraio 2023, ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria tedesca in virtù di un mandato di arresto processuale emesso in data 3 gennaio 2023 dalla Pretura di Gottingen per il reato di concorso in furto in abitazione pluriaggravato; Rilevato che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Nenadovski, ha presentato ricorso avverso tale sentenza in data 27 febbraio 2023 e ne ha chiesto l'annullamento; Considerato che, pertanto, il ricorso è inammissibile in quanto tardivo; Rilevato, infatti, che il primo comma dell'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69 espressamente sancisce che «contro la sentenza di cui all'articolo 17, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza»; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15 febbraio 2023 emessa dalla Corte di appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., in quanto proposto in violazione della disciplina dei termini per impugnare; Ritenuto che la Corte di appello di Milano, con sentenza letta alle parti all'esito dell'udienza del 15 febbraio 2023, ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria tedesca in virtù di un mandato di arresto processuale emesso in data 3 gennaio 2023 dalla Pretura di Gottingen per il reato di concorso in furto in abitazione pluriaggravato; Rilevato che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Nenadovski, ha presentato ricorso avverso tale sentenza in data 27 febbraio 2023 e ne ha chiesto l'annullamento; Considerato che, pertanto, il ricorso è inammissibile in quanto tardivo; Rilevato, infatti, che il primo comma dell'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69 espressamente sancisce che «contro la sentenza di cui all'articolo 17, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza»; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. Così deciso il