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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 09616/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché: il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura vagliati e disattesi dal giudice di merito in ordine alla responsabilità concorsuale ascritta al ricorrente in qualità di custode rispetto al reato alla sottrazione delle cose sottoposte a vincolo tmaterialmente ascritta al fratello proprietario (facendo coerentemente leva sulla disponibilità delle chiavi di accesso al luogo ove erano ricoverati i beni), risultando, del resto, i rilievi difensivi al più funzionali ad una possibile riqualificazione del fatto (riconducendolo all'alveo del primo comma dell'art. 334 cod. pen. in luogo del comma secondo ritenuto) rispetto alla quale il ricorrente non nutre alcun interesse utile a sostenere il ricorso ( considerati i limiti edittali previsti dai due commi della disposizione in questione); il secondo motivo è inammissibile perché si sollecita per la prima volta l'applicazione della disposizione di cui all'alt 131-bis cod. pen. peraltro in termini di estrema genericità ( il ricorso difetta di argomentare in ordine alle ragioni nel caso giustificative della causa di non punibilità rivendicata); il terzo motivo è generico perché difetta dell'indicazione degli elementi positivi, pretermessi dalla Corte del merito, utili a sostenere il riconoscimento delle attenuanti atipiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/11/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché: il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura vagliati e disattesi dal giudice di merito in ordine alla responsabilità concorsuale ascritta al ricorrente in qualità di custode rispetto al reato alla sottrazione delle cose sottoposte a vincolo tmaterialmente ascritta al fratello proprietario (facendo coerentemente leva sulla disponibilità delle chiavi di accesso al luogo ove erano ricoverati i beni), risultando, del resto, i rilievi difensivi al più funzionali ad una possibile riqualificazione del fatto (riconducendolo all'alveo del primo comma dell'art. 334 cod. pen. in luogo del comma secondo ritenuto) rispetto alla quale il ricorrente non nutre alcun interesse utile a sostenere il ricorso ( considerati i limiti edittali previsti dai due commi della disposizione in questione); il secondo motivo è inammissibile perché si sollecita per la prima volta l'applicazione della disposizione di cui all'alt 131-bis cod. pen. peraltro in termini di estrema genericità ( il ricorso difetta di argomentare in ordine alle ragioni nel caso giustificative della causa di non punibilità rivendicata); il terzo motivo è generico perché difetta dell'indicazione degli elementi positivi, pretermessi dalla Corte del merito, utili a sostenere il riconoscimento delle attenuanti atipiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09616/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris