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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04812/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 10955, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 18.12.2018; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L’Agenzia delle Entrate notificava ad [OSCURATO:PERSONA], socio ma non legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] (E.P.S.) O GGETTO : Ires, Iva ed Irap, 2013 - Srl con ristretta base partecipativa -Notifica al mero socio - Non amministratore - [OSCURATO:SOCIETA], avente ristretta base partecipativa, l’avviso di accertamento n.

TFM03100804/2017, avente ad oggetto maggior reddito conseguito dalla società, ai fini Ires, Iva ed Irap, in relazione all’anno 2013.

2. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Benevento contestando, in primo luogo, la violazione delle regole in materia di applicazione degli studi di settore.

L’Agenzia delle Entrate si costituiva e replicava innanzitutto affermando il difetto di legittimazione del mero socio ad impugnare l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società.

La CTP respingeva il ricorso del contribuente, ritenendo che si vertesse in materia di accertamento analitico-induttivo e, comunque, che l’accertamento societario era stato regolarmente notificato alla società, ed il mero socio non era legittimato ad impugnarlo.

3. Il contribuente spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, riproponendo i propri argomenti, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania.

L’Amministrazione finanziaria resisteva e proponeva impugnazione incidentale con la quale contestava l’omessa pronuncia sul difetto di legittimazione ad impugnare l’accertamento societario del ricorrente (sent.

CTR, p.

II s.).

La CTR riteneva che il mero socio non sia legittimato ad impugnare l’avviso di accertamento avverso l’atto impositivo indirizzato alla società di capitali, ma accoglieva il gravame principale nei limiti in cui riteneva provato che l’avviso di accertamento societario gli fosse stato comunque notificato ed aveva perciò interesse a contestarlo, e rigettava l’appello incidentale, compensando le spese di lite.

4. Avverso la decisione adottata dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un motivo di impugnazione.

Il contribuente ha ricevuto la notifica del ricorso a mezzo PEC consegnata presso il difensore costituito in grado di appello il 12.3.2020, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.

Ragioni della decisione

1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Ente impositore contesta la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, perché la CTR non ha esaminato l’appello incidentale proposto, e lo ha rigettato con motivazione puramente apparente.

2. Censura l’Amministrazione finanziaria che il giudice del gravame non ha pronunciato sul nucleo fondante dell’appello incidentale, con il quale si domandava di accertare che al contribuente era stato notificato un plico contenente sia l’avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione conseguito (anche se con erronea indicazione del numero) sia, per conoscenza, l’accertamento societario, peraltro separatamente e regolarmente notificato alla società.

Lamenta pertanto che la CTR ha esaminato superficialmente la documentazione prodotta, concludendo che al contribuente fosse stato notificato l’accertamento societario, che era invece un mero allegato.

3. Invero la CTR, pur proponendo una motivazione non impeccabile, ha pronunciato con chiarezza sulla domanda che era stata proposta dal contribuente, il quale aveva lamentato che era stato notificato a lui, mero socio privo di legittimazione, un avviso di accertamento rivolto nei confronti della società, proponendo soltanto mere considerazioni in ordine all’accertamento che l’Amministrazione finanziaria allega di avere notificato al socio in materia di reddito di partecipazione, che il contribuente sostiene di non aver ricevuto e che comunque non ha impugnato, e non costituisce pertanto l’oggetto di questo giudizio.

Peraltro questa Corte ha già avuto occasione di precisare che “nel caso di contestazione dell'atto comunicato a mezzo raccomandata, la prova dell'arrivo di questa fa presumere, ex art.1335 c.c., l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario, in conformità al principio di "vicinanza della prova", l'onere eventuale di dimostrare che il plico non conteneva l'avviso.

Tale presunzione, però, opera per la sola ipotesi di una busta che contenga un unico atto, mentre ove il mittente affermi di averne inserito più di uno e il destinatario contesti tale circostanza, grava sul mittente l'onere di provare l'intervenuta notifica e, quindi, il fatto che tutti gli atti fossero contenuti nel plico, in quanto, secondo l'id quod plerumque accidit, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione”, Cass. sez.

V, 26.11.2019, n. 30787; e l’Amministrazione finanziaria neppure illustra come avrebbe assicurato la prova che su di essa gravava.

Il ricorso proposto dall’Ente impositore risulta pertanto infondato e deve essere respinto.

4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, non avendo l’intimato svolto difese nel giudizio di legittimità.

4.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 10955, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 18.12.2018; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava ad [OSCURATO:PERSONA], socio ma non legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] (E.P.S.) O GGETTO : Ires, Iva ed Irap, 2013 - Srl con ristretta base partecipativa -Notifica al mero socio - Non amministratore - [OSCURATO:SOCIETA], avente ristretta base partecipativa, l’avviso di accertamento n. TFM03100804/2017, avente ad oggetto maggior reddito conseguito dalla società, ai fini Ires, Iva ed Irap, in relazione all’anno 2013. 2. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Benevento contestando, in primo luogo, la violazione delle regole in materia di applicazione degli studi di settore. L’Agenzia delle Entrate si costituiva e replicava innanzitutto affermando il difetto di legittimazione del mero socio ad impugnare l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società. La CTP respingeva il ricorso del contribuente, ritenendo che si vertesse in materia di accertamento analitico-induttivo e, comunque, che l’accertamento societario era stato regolarmente notificato alla società, ed il mero socio non era legittimato ad impugnarlo. 3. Il contribuente spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, riproponendo i propri argomenti, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania. L’Amministrazione finanziaria resisteva e proponeva impugnazione incidentale con la quale contestava l’omessa pronuncia sul difetto di legittimazione ad impugnare l’accertamento societario del ricorrente (sent. CTR, p. II s.). La CTR riteneva che il mero socio non sia legittimato ad impugnare l’avviso di accertamento avverso l’atto impositivo indirizzato alla società di capitali, ma accoglieva il gravame principale nei limiti in cui riteneva provato che l’avviso di accertamento societario gli fosse stato comunque notificato ed aveva perciò interesse a contestarlo, e rigettava l’appello incidentale, compensando le spese di lite. 4. Avverso la decisione adottata dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Il contribuente ha ricevuto la notifica del ricorso a mezzo PEC consegnata presso il difensore costituito in grado di appello il 12.3.2020, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Ente impositore contesta la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, perché la CTR non ha esaminato l’appello incidentale proposto, e lo ha rigettato con motivazione puramente apparente. 2. Censura l’Amministrazione finanziaria che il giudice del gravame non ha pronunciato sul nucleo fondante dell’appello incidentale, con il quale si domandava di accertare che al contribuente era stato notificato un plico contenente sia l’avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione conseguito (anche se con erronea indicazione del numero) sia, per conoscenza, l’accertamento societario, peraltro separatamente e regolarmente notificato alla società. Lamenta pertanto che la CTR ha esaminato superficialmente la documentazione prodotta, concludendo che al contribuente fosse stato notificato l’accertamento societario, che era invece un mero allegato. 3. Invero la CTR, pur proponendo una motivazione non impeccabile, ha pronunciato con chiarezza sulla domanda che era stata proposta dal contribuente, il quale aveva lamentato che era stato notificato a lui, mero socio privo di legittimazione, un avviso di accertamento rivolto nei confronti della società, proponendo soltanto mere considerazioni in ordine all’accertamento che l’Amministrazione finanziaria allega di avere notificato al socio in materia di reddito di partecipazione, che il contribuente sostiene di non aver ricevuto e che comunque non ha impugnato, e non costituisce pertanto l’oggetto di questo giudizio. Peraltro questa Corte ha già avuto occasione di precisare che “nel caso di contestazione dell'atto comunicato a mezzo raccomandata, la prova dell'arrivo di questa fa presumere, ex art.1335 c.c., l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario, in conformità al principio di "vicinanza della prova", l'onere eventuale di dimostrare che il plico non conteneva l'avviso. Tale presunzione, però, opera per la sola ipotesi di una busta che contenga un unico atto, mentre ove il mittente affermi di averne inserito più di uno e il destinatario contesti tale circostanza, grava sul mittente l'onere di provare l'intervenuta notifica e, quindi, il fatto che tutti gli atti fossero contenuti nel plico, in quanto, secondo l'id quod plerumque accidit, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione”, Cass. sez. V, 26.11.2019, n. 30787; e l’Amministrazione finanziaria neppure illustra come avrebbe assicurato la prova che su di essa gravava. Il ricorso proposto dall’Ente impositore risulta pertanto infondato e deve essere respinto. 4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, non avendo l’intimato svolto difese nel giudizio di legittimità. 4.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
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